Direttore lavori e pantouflage: quando il passaggio all’impresa appaltatrice diventa un rischio
Direttore lavori e pantouflage: quando SAL, varianti e contabilità possono vietare il passaggio all’impresa appaltatrice. Guida per geometri.

Un tecnico comunale segue un appalto pubblico, cura la fase esecutiva dei lavori, redige atti tecnici e contabili, dialoga con l’impresa affidataria e poi, concluso il rapporto con l’amministrazione, valuta di andare a lavorare proprio per quella società. È possibile? La risposta, almeno secondo l’ANAC, non può essere liquidata con un semplice sì o no.
- Il divieto di pantouflage spiegato ai tecnici
- Perché il ruolo del direttore lavori è delicato
- Varianti, SAL e contabilità non sono atti neutri
- Il Codice dei contratti conferma il peso della direzione lavori
- Quando il passaggio all’impresa può essere vietato
- Le conseguenze per impresa e professionista
- Cosa deve controllare un geometra prima di accettare un incarico
- Una questione pratica, non solo giuridica
- Il principio che emerge dal parere ANAC
- Sei un geometra? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?
Direttore lavori e pantouflage: quando SAL, varianti e contabilità possono vietare il passaggio all’impresa appaltatrice. Guida per geometri.
Il tema è quello del pantouflage, cioè il passaggio dal pubblico al privato quando il dipendente, nei tre anni precedenti, ha esercitato poteri capaci di incidere sull’attività di un soggetto privato. Una materia che interessa da vicino non solo dirigenti e funzionari, ma anche geometri, tecnici degli uffici comunali, direttori lavori, collaboratori del RUP e professionisti impegnati nella gestione degli appalti pubblici.
Con il parere del 1° aprile 2026, relativo al fascicolo n. 1267/2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha esaminato il caso di un tecnico comunale incaricato come direttore dei lavori in un appalto stradale, poi interessato da una possibile assunzione presso l’impresa aggiudicataria. Il caso, pur riferito a una vicenda specifica, offre indicazioni operative molto utili per chi lavora ogni giorno tra perizie di variante, stati di avanzamento lavori, contabilità e certificati di regolare esecuzione.
Il divieto di pantouflage spiegato ai tecnici
La norma di riferimento è l’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001. In sintesi, un dipendente pubblico che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione non può, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di quella stessa attività.
Dietro la formula giuridica c’è un principio abbastanza semplice: evitare che un’impresa possa influenzare l’azione di un dipendente pubblico promettendo, più o meno esplicitamente, un futuro incarico o un futuro rapporto di lavoro.
Il divieto, quindi, non serve a bloccare in modo indiscriminato ogni passaggio dal pubblico al privato. Serve piuttosto a impedire quei passaggi che possono apparire collegati a decisioni, atti o valutazioni svolte dal dipendente quando era ancora dentro l’amministrazione.
Perché il ruolo del direttore lavori è delicato
Il punto più interessante del parere riguarda il ruolo del direttore dei lavori. Chi lavora nel settore tecnico lo sa bene: nella fase esecutiva di un appalto non tutto si decide con l’aggiudicazione. Molto spesso il peso reale dell’intervento emerge dopo, quando si aprono le questioni sulle lavorazioni, sulle quantità, sulle varianti, sui tempi, sui pagamenti e sulla corretta esecuzione.
È proprio in questo spazio che il direttore lavori assume un ruolo centrale. Non si limita a osservare il cantiere dall’esterno, ma segue l’esecuzione dell’opera, cura i profili tecnici e contabili, verifica l’andamento dei lavori e mantiene un’interlocuzione diretta con l’impresa.
Nel caso esaminato dall’ANAC, il tecnico aveva predisposto diversi atti rilevanti: documenti di consegna e sospensione dei lavori, due perizie di variante, uno stato di avanzamento lavori, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione. Atti che, anche quando vengono approvati formalmente da altri organi dell’ente, nascono da valutazioni tecniche non marginali.
Varianti, SAL e contabilità non sono atti neutri
Per un geometra o un tecnico comunale questo passaggio è particolarmente importante. Una perizia di variante può modificare il quadro economico dell’intervento, aumentare o ridurre lavorazioni, incidere sui tempi e cambiare l’equilibrio del contratto. Uno stato di avanzamento lavori può determinare il pagamento di somme all’impresa. La contabilità finale chiude il rapporto economico tra amministrazione e appaltatore. Il certificato di regolare esecuzione attesta che l’opera è stata realizzata secondo le prescrizioni previste.
Nel parere, l’ANAC chiarisce che il potere rilevante ai fini del pantouflage non deve essere letto in modo puramente formale. Non serve necessariamente che il tecnico abbia adottato da solo il provvedimento finale. È sufficiente che abbia avuto un ruolo concreto nella costruzione di atti capaci di incidere sulla posizione dell’impresa privata.
Per questo non è decisivo sostenere che il direttore lavori non abbia partecipato alle sedute della Giunta o non abbia assunto direttamente gli impegni di spesa. Se il suo contributo tecnico ha orientato il contenuto degli atti poi approvati dall’amministrazione, il problema resta.
Il Codice dei contratti conferma il peso della direzione lavori
Il ragionamento dell’ANAC si collega anche alla disciplina del Codice dei contratti pubblici. L’Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 attribuisce al direttore dei lavori funzioni rilevanti nella fase esecutiva: controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’intervento, coordinamento dell’ufficio di direzione lavori e interlocuzione con l’esecutore sugli aspetti tecnici ed economici del contratto.
In altre parole, il direttore lavori non è una figura accessoria. È uno dei soggetti che presidiano la corretta esecuzione dell’appalto e che, proprio per questo, possono incidere sul rapporto tra pubblica amministrazione e impresa.
Quando il passaggio all’impresa può essere vietato
La verifica, secondo l’ANAC, deve muoversi su tre piani.
- Il primo riguarda la provenienza del dipendente. Se il tecnico lavora per un Comune, una Provincia, una Regione o un’altra amministrazione pubblica, il requisito soggettivo è normalmente presente.
- Il secondo riguarda ciò che il tecnico ha fatto negli ultimi tre anni. Qui la domanda non è solo: “Che qualifica aveva?”. La domanda vera è: “Ha inciso, con i suoi atti o con le sue valutazioni, sul rapporto con quell’impresa?”.
- Il terzo riguarda il rapporto che si vuole instaurare con il privato. Il divieto non riguarda solo l’assunzione stabile. Può comprendere anche collaborazioni, incarichi professionali, consulenze o rapporti a tempo determinato, quando hanno una certa continuità.
Nel caso esaminato, per l’Autorità, questi elementi risultavano presenti. Il tecnico era dipendente comunale, aveva svolto funzioni rilevanti nell’appalto e il nuovo rapporto avrebbe dovuto essere instaurato con la stessa impresa destinataria della sua attività.
Le conseguenze per impresa e professionista
La violazione del divieto non è una semplice irregolarità formale. L’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 prevede conseguenze pesanti: nullità del contratto o dell’incarico, divieto per l’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per tre anni e obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.
Per l’impresa appaltatrice, quindi, assumere o incaricare un ex dipendente pubblico senza un controllo preventivo può diventare un rischio serio. Non solo sul piano reputazionale, ma anche su quello operativo, perché il divieto di contrattare con la PA può avere effetti molto rilevanti per chi lavora nel settore degli appalti.
Per il tecnico, invece, il rischio è quello di accettare un incarico che appare legittimo sul piano professionale, ma che risulta incompatibile alla luce delle funzioni svolte negli anni precedenti.
Cosa deve controllare un geometra prima di accettare un incarico
Prima di accettare un incarico presso un’impresa che ha avuto rapporti con l’amministrazione di provenienza, il tecnico dovrebbe ricostruire con attenzione il proprio ruolo negli ultimi tre anni.
Occorre verificare se ha partecipato a procedure di gara, affidamenti, controlli sull’esecuzione, direzione lavori, redazione di SAL, varianti, contabilità, certificati, liquidazioni o altri atti collegati all’impresa interessata.
Una questione pratica, non solo giuridica
Il parere ANAC ha il merito di riportare il tema dentro la quotidianità degli uffici tecnici. Spesso il pantouflage viene percepito come una questione da dirigenti, grandi appalti o incarichi apicali. In realtà, la vicenda dimostra che il problema può riguardare anche figure tecniche operative, quando il loro contributo incide sulla gestione dell’appalto.
Per un geometra comunale, un direttore lavori o un tecnico incaricato, la fase esecutiva non è un terreno neutro. Ogni atto può pesare: una variante, un SAL, una contabilità finale, una certificazione. E proprio questi documenti possono diventare decisivi per valutare se il successivo passaggio all’impresa sia consentito oppure no.
Il principio che emerge dal parere ANAC
Il principio può essere riassunto così: il tecnico pubblico che ha seguito in modo sostanziale un appalto non può considerare automaticamente libero il passaggio all’impresa appaltatrice.
Non serve aver firmato l’aggiudicazione. Non serve aver assunto l’impegno di spesa. Non serve essere stati il dirigente responsabile del procedimento. Anche la partecipazione tecnica alla costruzione degli atti può bastare, se ha inciso sulla posizione dell’impresa.
È un’indicazione che geometri, uffici tecnici e imprese dovrebbero tenere presente, soprattutto nei piccoli e medi Comuni, dove spesso le stesse figure seguono molti passaggi dell’appalto: progettazione, affidamento, direzione lavori, varianti, contabilità e chiusura dell’intervento.
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