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L’Ordinanza del TAR Veneto: il punto su Superbonus 110% e CILAS

Superbonus 110 e CILAS. Cosa sancisce la recente ordinanza del TAR Veneto in tema di applicazione superbonus e CILAS

L'Ordinanza del TAR Veneto: il punto su Superbonus 110% e CILAS
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Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto, con l’ordinanza n. 128/2023 pubblicata il 13 marzo, ha preso una decisione significativa riguardo l’applicazione del Superbonus 110% e CILAS (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) negli interventi edilizi.

  1. Il Ruolo della Giurisprudenza
  2. L’Atto Privato di Mera Comunicazione
  3. Gli Effetti del Decreto-Legge 31 Maggio 2021, n. 77
  4. Il Diritto Amministrativo e Il Controllo del Comune
  5. Cosa si intende con la definizione di stato legittimo?
  6. Sei un geometra? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Superbonus 110 e CILAS. Cosa sancisce la recente ordinanza del TAR Veneto in tema di applicazione superbonus e CILAS

Il 13 marzo, l’Ordinanza n. 128/2023 è stata pubblicata dal Tar Veneto (Sezione Seconda). Questa ordinanza riguarda il rifiuto di un’istanza cautelare presentata per l’annullamento e la sospensione dell’efficacia di due note. Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Sommacampagna ha rilasciato queste note, proibendo l’esecuzione di opere relative a due edifici, come descritto nelle pratiche CILAS Superbonus 110%.

Il Ruolo della Giurisprudenza

I giudici amministrativi hanno sostenuto che l’istanza cautelare non merita accoglimento. Hanno evidenziato che gli atti impugnati sembrano avere solo una valenza informativa, inidonei a causare una lesione certa e definitiva degli interessi della ricorrente. Hanno spiegato che la giurisprudenza ha chiarito che l’attività soggetta a C.I.L.A. (di cui la CILA-Superbonus è una variante specifica) non solo è libera, come nei casi di S.C.I.A., ma non è soggetta a un controllo sistematico.

L’Atto Privato di Mera Comunicazione

Questo tipo di attività è considerato un atto privato di mera comunicazione. L’Amministrazione, di fronte a questo, mantiene il generale potere-dovere di esercitare, in ogni tempo, i poteri di vigilanza e sanzionatori come previsto dall’art. 27 DPR 380/2001. Pertanto, qualsiasi pronunciamento anticipato dell’ente riguardante l’ammissibilità degli interventi comunicati con CILA/CILAS ha carattere meramente informativo e non provvedimentale.

Gli Effetti del Decreto-Legge 31 Maggio 2021, n. 77

Il Tar Veneto ha anche discusso gli effetti del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Questo decreto, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha eliminato l’obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile. Questa modifica sembra essere stata fatta per semplificare la presentazione delle “pratiche” relative al Superbonus 110%, riducendo i costi e gli oneri.

Il Diritto Amministrativo e Il Controllo del Comune

Sul piano del diritto amministrativo, il principio generale rimane fermo: gli interventi edilizi devono essere legittimamente realizzati, non solo con il possesso del titolo edilizio (se prescritto), ma anche con la loro riferibilità ad immobili non abusivi. Da evidenziare inoltre, la natura privatistica di CILA/CILAS, un aspetto che ha come conseguenza il fatto di non impedire al comune di esercitare liberamente il proprio potere di controllo in materia edilizia.

Cosa si intende con la definizione di stato legittimo?

Lo “stato legittimo” di un immobile o di un’unità immobiliare si riferisce alla sua condizione legale in termini di conformità con le leggi edilizie. Esso è determinato dal titolo abilitativo (es. permesso di costruire, concessione edilizia, autorizzazione edilizia, ecc.) che ha previsto o legittimato la sua costruzione, e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare.

Se l’immobile è stato realizzato in un periodo in cui non era richiesto un titolo abilitativo, lo stato legittimo è determinato dalle informazioni catastali originali o da altri documenti ufficiali, come fotografie, mappe, documenti di archivio o altri atti pubblici o privati validi.

Lo stato legittimo di un immobile può anche essere modificato da titoli abilitativi successivi che hanno autorizzato interventi parziali sull’immobile. Questo significa che se sono stati effettuati ulteriori interventi sull’immobile dopo l’emissione del titolo abilitativo originale, questi interventi devono essere stati autorizzati e documentati per mantenere lo stato legittimo dell’immobile.

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