Bandi

Accesso agli atti nelle gare pubbliche: ANAC limita gli oscuramenti dell’offerta tecnica

Accesso agli atti gara appalti pubblici: ANAC chiarisce limiti agli oscuramenti dell’offerta tecnica e regole per geometri e tecnici.

Accesso agli atti nelle gare pubbliche: ANAC limita gli oscuramenti dell’offerta tecnica
287Visite

Negli appalti pubblici, la piena conoscibilità degli atti di gara resta la regola. L’eventuale oscuramento dei documenti, invece, deve essere considerato un’eccezione limitata e motivata. È questo il principio ribadito dall’ANAC con il Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026, un chiarimento che interessa da vicino anche geometri, tecnici, progettisti, imprese e professionisti coinvolti nelle procedure di affidamento.

  1. Articolo 36 Codice appalti, la regola della piena conoscibilità
  2. Offerta tecnica e oscuramento
  3. Perché il chiarimento interessa i geometri
  4. Trasparenza e diritto di difesa nelle procedure di gara
  5. Superate le precedenti indicazioni ANAC sulla trasparenza
  6. Cosa deve fare la stazione appaltante
  7. Accesso agli atti di gara
  8. Sei un architetto? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Accesso agli atti gara appalti pubblici: ANAC chiarisce limiti agli oscuramenti dell’offerta tecnica e regole per geometri e tecnici.

Il tema è particolarmente rilevante per chi partecipa a gare per servizi tecnici, progettazione, direzione lavori, rilievi, pratiche edilizie, coordinamento della sicurezza o attività professionali collegate ai lavori pubblici. In questi casi, poter accedere agli atti consente di verificare se la procedura sia stata svolta correttamente e se la valutazione dell’offerta tecnica sia coerente con i criteri indicati nel disciplinare di gara.

Secondo ANAC, la stazione appaltante non deve procedere a oscuramenti generalizzati di dati, notizie o informazioni contenuti nella documentazione di gara. L’unica eccezione riguarda l’offerta tecnica, ma solo quando l’operatore economico abbia chiesto in modo specifico la tutela di determinati contenuti e la richiesta sia stata valutata e accolta dall’amministrazione.

Articolo 36 Codice appalti, la regola della piena conoscibilità

Il riferimento normativo centrale è l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, contenuto nel D.Lgs. 36/2023. La norma prevede che i candidati e gli offerenti non definitivamente esclusi possano accedere all’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, ai verbali, agli atti e alle informazioni che hanno portato all’aggiudicazione.

La stessa logica vale anche per gli operatori collocati nei primi cinque posti della graduatoria, con un sistema di reciproca messa a disposizione della documentazione. Per un geometra o uno studio tecnico che partecipa a una procedura pubblica, questo significa poter esaminare non solo il provvedimento finale, ma anche gli elementi che hanno inciso sull’attribuzione dei punteggi.

Offerta tecnica e oscuramento

Il punto più delicato riguarda l’oscuramento dell’offerta tecnica. ANAC chiarisce che non ogni contenuto dell’offerta può essere sottratto all’accesso. La riservatezza può essere riconosciuta soltanto in presenza di ragioni concrete, riferite in particolare alla tutela di segreti tecnici e commerciali.

Questo significa che un operatore economico non può limitarsi a chiedere genericamente che la propria offerta venga oscurata. Deve invece indicare quali parti contengano informazioni riservate e spiegare perché la loro diffusione potrebbe danneggiare la propria posizione competitiva.

Anche la stazione appaltante non può accogliere automaticamente la richiesta. Deve verificare se le ragioni addotte siano effettive, pertinenti e proporzionate. La linea confermata da ANAC, anche sulla base del parere n. 61/2026 del Consiglio di Stato, è che sulle piattaforme digitali non vi sia motivo di oscurare dati, notizie o informazioni, salvo il caso specifico dell’offerta tecnica adeguatamente motivata.

Perché il chiarimento interessa i geometri

Per i geometri liberi professionisti, gli studi associati e le società di servizi tecnici, il tema dell’accesso agli atti non è solo giuridico. È anche operativo. Nelle gare pubbliche, soprattutto quando l’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica può incidere in modo decisivo sull’esito della procedura.

Un professionista escluso o non aggiudicatario può avere interesse a verificare diversi aspetti: la coerenza dei punteggi attribuiti, il rispetto dei criteri di valutazione, la congruità della motivazione, la composizione della commissione, il contenuto dell’offerta vincitrice e il confronto con le altre offerte classificate.

Senza un accesso effettivo agli atti, questa verifica diventerebbe difficile, lenta e spesso antieconomica. Il principio affermato da ANAC serve proprio a evitare che il concorrente debba affrontare una lunga attività di ricerca documentale prima ancora di capire se esistano i presupposti per contestare la procedura.

Trasparenza e diritto di difesa nelle procedure di gara

La scelta del legislatore, richiamata da ANAC, è quella di far prevalere l’interesse pubblico alla trasparenza negli appalti rispetto alla riservatezza ordinaria. Il bilanciamento tra accesso e privacy, secondo il Consiglio di Stato, è stato già compiuto a monte dal legislatore con gli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023.

In altri termini, la stazione appaltante non deve valutare ogni volta se rendere accessibili gli atti principali della procedura: la legge considera quei documenti necessari per consentire agli operatori economici di tutelare le proprie posizioni.

Il diritto di accesso, quindi, non è un adempimento formale. È uno strumento essenziale per garantire il controllo sulla correttezza della gara, la parità tra concorrenti e la possibilità di agire davanti al giudice amministrativo in tempi compatibili con le esigenze del mercato pubblico.

Il ruolo delle piattaforme digitali negli appalti pubblici

Il chiarimento assume ancora più rilievo nel contesto della digitalizzazione degli appalti. Le procedure pubbliche passano sempre più spesso attraverso piattaforme digitali, nelle quali gli atti vengono caricati, gestiti e messi a disposizione degli operatori economici.

Proprio per questo ANAC sottolinea che, quando i documenti sono disponibili sulla piattaforma, non vi è ragione per oscurare dati e informazioni in modo generalizzato. La digitalizzazione deve semplificare l’accesso, non trasformarsi in un ulteriore ostacolo documentale.

Per i geometri e per i tecnici che partecipano alle gare, questo significa poter contare su una maggiore immediatezza nella consultazione degli atti, con effetti concreti anche sui tempi di valutazione di un’eventuale impugnazione.

Superate le precedenti indicazioni ANAC sulla trasparenza

Nel comunicato, l’Autorità precisa inoltre che devono considerarsi superate le indicazioni contenute nel Parere in materia di trasparenza del 30 gennaio 2025, relativo al fascicolo ANAC n. 165/2025. La ragione è la prevalenza, prevista dalla legge, dell’interesse pubblico all’accesso rispetto alla tutela della riservatezza.

Il nuovo orientamento è stato recepito anche nell’aggiornamento della Relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, approvato con delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026. In quella sede l’Autorità ha ribadito che la stazione appaltante non deve oscurare dati, notizie o informazioni, salvo le parti dell’offerta tecnica per le quali l’operatore abbia indicato specifiche ragioni di oscuramento e queste siano state accolte.

Cosa deve fare la stazione appaltante

Dal punto di vista operativo, la stazione appaltante deve evitare automatismi. Non può oscurare intere offerte tecniche solo perché l’operatore economico lo ha richiesto, né può richiamare in modo generico la tutela della riservatezza.

Deve invece distinguere tra informazioni normalmente accessibili e contenuti che, per caratteristiche specifiche, possano effettivamente integrare segreti tecnici o commerciali. Solo in quest’ultimo caso l’oscuramento può essere ammesso, e comunque nei limiti strettamente necessari.

Questo passaggio è fondamentale anche per i RUP, per le commissioni di gara e per i professionisti tecnici che supportano le amministrazioni nella gestione delle procedure. Una decisione non motivata sull’oscuramento potrebbe incidere sulla correttezza della procedura e alimentare contenziosi.

Cosa deve fare l’operatore economico

Anche l’operatore economico deve prestare attenzione. Se ritiene che la propria offerta tecnica contenga elementi riservati, deve indicarlo in modo chiaro e puntuale. Non basta inserire una formula standard nel documento di gara.

La richiesta deve essere specifica, riferita a parti determinate dell’offerta e accompagnata da una motivazione concreta. Per esempio, possono essere rilevanti soluzioni metodologiche originali, modelli organizzativi non pubblici, procedure tecniche proprietarie o elementi commerciali realmente sensibili.

Per i geometri e gli studi tecnici che partecipano alle gare, questo significa curare con attenzione la parte documentale dell’offerta. Da un lato occorre tutelare il know-how professionale; dall’altro bisogna considerare che la trasparenza resta la regola e che l’oscuramento è ammesso solo in casi circoscritti.

Accesso agli atti di gara

Il chiarimento ANAC rafforza un principio destinato a incidere in modo concreto sulle procedure pubbliche: negli appalti, gli atti devono essere conoscibili, verificabili e accessibili agli operatori legittimati. La riservatezza non scompare, ma viene ricondotta entro confini precisi.

Per i geometri e per i tecnici che lavorano con la pubblica amministrazione, conoscere queste regole è essenziale. L’accesso agli atti può diventare decisivo per capire perché una gara è stata persa, se il punteggio assegnato è corretto, se l’offerta dell’aggiudicatario rispetta i criteri richiesti e se esistono i presupposti per una contestazione.

Sei un geometra? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Unione Professionisti ti dà la possibilità di progettare e completare da solo il tuo percorso di studi, proponendoti tutti i suoi corsi, sviluppati in modalità FAD asincrona, accreditati presso il CNGeGL.

X

Per leggere l'articolo, accedi o registrati

Non hai un account? Registrati!
X

Per leggere l'articolo, lascia la tua email

Oppure accedi