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Credito d’imposta Transizione 4.0 salvo anche dopo liquidazione, interconnessione tardiva e scissione societaria

L’Agenzia delle Entrate chiarisce quando il credito Transizione 4.0 sopravvive a liquidazione, interconnessione tardiva, affitto d’azienda e successiva scissione societaria non proporzionale senza decadenza automatica.

Credito d’imposta Transizione 4.0 salvo anche dopo liquidazione, interconnessione tardiva e scissione societaria
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Il credito d’imposta Transizione 4.0 può essere riconosciuto anche quando un’impresa attraversa temporaneamente una fase di liquidazione, interconnette i macchinari alcuni anni dopo la loro entrata in funzione e trasferisce successivamente il ramo aziendale attraverso una scissione societaria. È quanto emerge dalla risposta a interpello n. 139 del 2026 dell’Agenzia delle Entrate, dedicata a una complessa vicenda societaria nella quale si intrecciano investimenti produttivi, affitto di rami d’azienda, continuità operativa e trasferimento del beneficio fiscale alla società beneficiaria di una scissione.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce quando il credito Transizione 4.0 sopravvive a liquidazione, interconnessione tardiva, affitto d’azienda e successiva scissione societaria non proporzionale senza decadenza automatica.

Il documento assume particolare rilevanza perché affronta contemporaneamente tre questioni centrali per le imprese che hanno effettuato investimenti nell’ambito del piano Industria 4.0:

  • la permanenza del beneficio dopo una temporanea fase liquidatoria;
  • gli effetti di una interconnessione tardiva dei beni strumentali;
  • la possibilità di trasferire il credito nell’ambito di un’operazione straordinaria.

La posizione dell’Amministrazione finanziaria è complessivamente favorevole al contribuente, ma non rappresenta un’apertura generalizzata. Il riconoscimento dell’agevolazione resta subordinato alla presenza di una reale continuità aziendale, alla dimostrazione delle cause che hanno ritardato l’interconnessione e alla permanenza dei beni agevolati all’interno del complesso produttivo trasferito.

La vicenda societaria e gli investimenti nei beni strumentali

Il caso riguarda una società industriale costituita originariamente da due fratelli e successivamente passata ai rispettivi eredi.

Il ricambio generazionale aveva portato alla formazione di due distinti gruppi familiari. Con il trascorrere del tempo, i rapporti tra i nuovi soci si erano progressivamente deteriorati, fino a determinare una situazione di paralisi decisionale e l’impossibilità di assicurare il regolare funzionamento dell’assemblea societaria.

La situazione aveva condotto alla dichiarazione giudiziale di scioglimento della società e alla nomina di un liquidatore da parte del Tribunale.

Prima dell’apertura di questa fase, tuttavia, l’impresa aveva realizzato un importante programma di innovazione tecnologica.

Tra il 2021 e il 2022 erano stati acquistati sei nuovi macchinari, destinati al potenziamento della produzione e dotati delle caratteristiche richieste dall’Allegato A alla legge n. 232 del 2016.

Si trattava, quindi, di beni materiali potenzialmente riconducibili al modello Transizione 4.0, progettati per integrarsi con i sistemi informatici aziendali e favorire la digitalizzazione dei processi produttivi.

I macchinari erano stati installati, collaudati ed erano entrati regolarmente in funzione nel biennio 2021-2022. La società disponeva inoltre delle perizie necessarie ad attestare il possesso delle caratteristiche tecniche previste dalla disciplina agevolativa.

L’effettiva interconnessione al sistema informatico aziendale, però, era stata completata soltanto nel maggio 2025.

Perché l’interconnessione dei macchinari è avvenuta solo nel 2025

Il ritardo nell’interconnessione non era stato provocato, secondo quanto rappresentato dalla società, da una scelta discrezionale o da una strategia diretta a posticipare il beneficio fiscale.

Le difficoltà erano nate dalla complessa riorganizzazione aziendale, dalla necessità di separare i sistemi informatici dei due rami produttivi e dalla presenza di problemi tecnici e contrattuali legati al software utilizzato per la gestione dei macchinari.

Parallelamente alla fase giudiziale, i soci avevano infatti continuato a trattare per trovare una soluzione che consentisse di separare le attività senza interrompere la produzione.

L’obiettivo non era liquidare definitivamente l’impresa o vendere gli asset, ma permettere ai due gruppi familiari di proseguire autonomamente le rispettive attività.

L’accordo raggiunto prevedeva l’assegnazione dei due comparti produttivi a società di nuova costituzione, inizialmente attraverso contratti di affitto di ramo d’azienda e successivamente mediante una scissione societaria.

L’esercizio provvisorio e l’affitto dei rami erano stati quindi utilizzati per evitare la cessazione dell’attività, tutelare il valore degli impianti e conservare i rapporti commerciali e produttivi.

In seguito all’intesa raggiunta tra i soci, era stata inoltre deliberata la revoca dello stato di liquidazione.

I tre quesiti sottoposti all’Amministrazione finanziaria

La società aveva presentato all’Agenzia delle Entrate tre distinti quesiti.

  • Il primo riguardava il requisito soggettivo per l’accesso al credito d’imposta. L’impresa chiedeva se la temporanea fase di liquidazione potesse impedirle di maturare il beneficio, nonostante gli investimenti fossero stati effettuati prima dello scioglimento e l’attività produttiva fosse proseguita.
  • Il secondo quesito interessava il momento dell’interconnessione. La società voleva sapere se il collegamento dei macchinari al sistema informatico, realizzato nel 2025 a fronte di investimenti effettuati nel 2021 e nel 2022, fosse compatibile con il credito previsto per i beni 4.0.
  • Il terzo punto riguardava invece la trasferibilità del credito d’imposta. L’istante domandava se il beneficio potesse essere utilizzato dalla società destinataria del ramo d’azienda a seguito della scissione.

Quali imprese possono accedere al credito d’imposta 4.0

La disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2021 riconosce il credito d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio italiano.

L’agevolazione è accessibile indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione dell’impresa, dal settore economico e dal regime fiscale adottato.

Sono tuttavia escluse le imprese che si trovano in determinate condizioni, tra cui:

  • liquidazione volontaria;
  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo senza continuità aziendale;
  • altre procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

L’esclusione risponde alla natura dell’incentivo. Il credito 4.0 è diretto a sostenere la modernizzazione di imprese operative, capaci di utilizzare gli investimenti per innovare la produzione e aumentare il livello di digitalizzazione.

Sarebbe quindi incoerente riconoscere il beneficio a un soggetto che sta cessando definitivamente l’attività e liquidando il proprio patrimonio.

Diversa è, però, la posizione di un’impresa che attraversa una fase temporanea di riorganizzazione, senza interrompere l’attività produttiva e senza rinunciare alla prosecuzione del progetto industriale.

La liquidazione temporanea non esclude automaticamente il beneficio

Nella vicenda esaminata, la dichiarazione giudiziale di scioglimento era stata causata dal blocco degli organi societari e dall’impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

Non derivava da una situazione di insolvenza e non era inserita in un progetto finalizzato alla vendita dei beni e alla definitiva cessazione dell’impresa.

Durante il periodo interessato dalla procedura, la produzione era proseguita. I soci avevano continuato a trattare per separare le attività e avevano raggiunto un accordo volto ad attribuire i due rami produttivi ai rispettivi gruppi familiari.

La successiva revoca dello stato di liquidazione confermava, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’intenzione di conservare in vita l’attività economica.

La società non era stata estinta e aveva mantenuto i diritti acquisiti prima dell’apertura della procedura.

L’Amministrazione introduce quindi una distinzione fondamentale tra una procedura realmente destinata alla cessazione dell’impresa e una fase temporanea inserita in un percorso di riorganizzazione.

Non è sufficiente soffermarsi sulla denominazione formale della procedura. Occorre esaminare la finalità concretamente perseguita e verificare se l’impresa abbia continuato a utilizzare gli investimenti, svolgere l’attività e mantenere una prospettiva di continuità.

La continuità aziendale deve risultare da elementi concreti

La continuità aziendale non può essere semplicemente dichiarata dal contribuente.

Deve emergere da elementi effettivi e verificabili, come:

  • la prosecuzione della produzione;
  • il mantenimento dell’organizzazione aziendale;
  • l’utilizzo dei macchinari;
  • la conservazione degli asset;
  • la prosecuzione dei contratti;
  • la presenza di un progetto credibile di riorganizzazione.

Nel caso analizzato, gli investimenti erano stati effettuati prima dell’accertamento giudiziale della causa di scioglimento.

I beni erano stati installati nella struttura produttiva, erano entrati in funzione ed erano rimasti stabilmente inseriti nel ciclo industriale.

Per queste ragioni, l’Agenzia ritiene che la temporanea liquidazione non determini la perdita del credito d’imposta per beni strumentali 4.0.

La soluzione prospettata dalla società viene quindi accolta, fermo restando che la prosecuzione dell’attività e gli altri elementi dichiarati nell’interpello devono trovare conferma nella realtà.

Interconnessione tardiva dei beni 4.0: quando è ammessa

Il secondo tema affrontato dalla risposta riguarda l’interconnessione tardiva.

Nella disciplina Transizione 4.0 è necessario distinguere tre momenti:

  • il momento di effettuazione dell’investimento;
  • l’entrata in funzione del bene;
  • l’interconnessione al sistema informativo.

L’effettuazione dell’investimento serve a individuare la disciplina agevolativa applicabile.

L’entrata in funzione coincide con il momento in cui il macchinario diventa concretamente utilizzabile nel processo produttivo.

L’interconnessione rappresenta invece il passaggio attraverso il quale il bene viene integrato con i sistemi informativi interni o con le reti esterne, diventando capace di scambiare dati e istruzioni secondo i requisiti previsti dalla normativa.

Questi tre momenti possono coincidere, ma non devono necessariamente verificarsi nello stesso esercizio.

Un macchinario può essere acquistato e messo in funzione in un determinato anno e raggiungere la piena integrazione digitale solo successivamente.

Il ritardo non determina automaticamente la perdita del credito

Quando l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo rispetto all’entrata in funzione, l’impresa può generalmente iniziare a utilizzare il credito nella misura prevista per i beni ordinari.

Il beneficio nella misura piena riconosciuta ai beni 4.0 diventa invece fruibile dall’anno in cui viene completata l’interconnessione.

Il rinvio non determina quindi automaticamente la perdita dell’agevolazione.

Non esiste, però, un diritto del contribuente a posticipare indefinitamente il collegamento del macchinario sulla base di valutazioni di opportunità fiscale.

L’Agenzia ribadisce che il ritardo deve essere determinato da condizioni oggettive, verificabili e adeguatamente documentate.

Non sono ammissibili comportamenti attraverso i quali l’impresa rinvii volontariamente l’interconnessione per scegliere l’esercizio nel quale utilizzare il credito o ottenere un vantaggio fiscale non coerente con la finalità della misura.

Le cause tecniche che hanno giustificato il ritardo

Nel caso affrontato dalla risposta n. 139 del 2026, la società aveva ricostruito dettagliatamente le difficoltà incontrate.

Un primo tentativo di interconnessione era stato avviato tra aprile e luglio 2023.

In quella fase, però, i due rami concessi in affitto continuavano a condividere la stessa infrastruttura informatica. La separazione dei sistemi gestionali si era protratta fino alla fine di ottobre dello stesso anno e non era stata immediatamente completata in tutte le sue componenti.

Dopo il trasferimento delle piattaforme e la riorganizzazione dei sistemi, i tecnici avevano iniziato a verificare le interconnessioni dei macchinari.

Nel corso del 2024 erano tuttavia emersi ulteriori inconvenienti tecnici.

A queste criticità si erano aggiunti problemi relativi alle licenze del software utilizzato per gestire il collegamento tra gli impianti e l’infrastruttura digitale.

Le difficoltà erano state superate soltanto tra la fine di gennaio e la metà di febbraio 2025, rendendo possibile completare l’interconnessione nel maggio successivo.

Secondo l’Agenzia, una simile sequenza può giustificare il ritardo, a condizione che tutte le circostanze rappresentate siano dimostrate attraverso documentazione tecnica, contratti, rapporti di intervento e comunicazioni con i fornitori.

Quali documenti deve conservare l’impresa

Il chiarimento richiede alle aziende una particolare attenzione alla tracciabilità del progetto di digitalizzazione.

Quando l’interconnessione non viene effettuata immediatamente, è opportuno conservare tutti gli elementi capaci di dimostrare le ragioni del rinvio.

Possono assumere rilievo:

  • verbali delle riunioni tecniche;
  • ordini inviati ai fornitori;
  • cronoprogrammi degli interventi;
  • richieste di assistenza;
  • rapporti sulle anomalie;
  • comunicazioni relative alle licenze software;
  • relazioni dei professionisti;
  • documentazione sulla migrazione dei sistemi informatici.

In assenza di prove adeguate, un intervallo temporale particolarmente lungo tra l’entrata in funzione e l’interconnessione potrebbe essere considerato frutto di una scelta discrezionale dell’impresa.

L’Agenzia non introduce quindi una scadenza rigida, ma neppure consente rinvii privi di limiti.

La valutazione deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto della complessità dell’investimento e delle difficoltà effettivamente incontrate.

I requisiti tecnici devono esistere fin dall’origine

L’interconnessione successiva è compatibile con il beneficio soltanto quando il bene possiede fin dall’origine le caratteristiche tecniche necessarie per rientrare nell’Allegato A.

Il collegamento tardivo deve rappresentare il completamento di un investimento già predisposto per il paradigma 4.0.

Non può invece essere utilizzato per trasformare artificialmente un bene inizialmente ordinario in un macchinario agevolabile.

L’impresa deve quindi dimostrare che, già al momento dell’entrata in funzione, il bene disponeva delle caratteristiche tecnologiche necessarie e che soltanto il collegamento al sistema aziendale è stato rinviato.

Scissione societaria e trasferimento del credito d’imposta

Il terzo passaggio della risposta riguarda gli effetti della scissione societaria sul credito Transizione 4.0.

In linea generale, i crediti d’imposta collegati agli investimenti hanno natura soggettiva.

Maturano in capo al soggetto che sostiene il costo e realizza l’investimento e non possono essere liberamente ceduti a terzi tramite un semplice accordo contrattuale.

Non si tratta, quindi, di crediti trasferibili come un normale credito commerciale.

Il passaggio a un soggetto diverso è consentito soltanto quando una specifica disciplina prevede il subentro nei diritti e negli obblighi del soggetto originario.

Tra le operazioni che possono determinare questa successione rientrano:

  • la fusione;
  • la scissione;
  • la successione per morte dell’imprenditore individuale;
  • il trasferimento del ramo d’azienda che ha generato il credito.

Il credito segue il ramo d’azienda che contiene i beni agevolati

Nel caso esaminato, il progetto prevedeva che il ramo produttivo contenente i sei macchinari fosse assegnato a una società beneficiaria attraverso una scissione non proporzionale.

L’Agenzia ritiene che la beneficiaria possa utilizzare il credito maturato dalla società scissa, perché l’agevolazione è compresa nel ramo aziendale assegnato e segue il complesso produttivo nel quale sono inseriti gli investimenti.

Il carattere non proporzionale della scissione non rappresenta un ostacolo.

Ciò che conta è che il credito sia chiaramente riferibile al ramo trasferito e che quest’ultimo comprenda i macchinari che hanno generato il beneficio.

La soluzione è coerente anche con la finalità economica della misura.

I beni continuano infatti a essere utilizzati all’interno della stessa organizzazione produttiva, nonostante il cambiamento del soggetto giuridico titolare.

Il passaggio del ramo non interrompe la funzione tecnologica degli impianti e non disperde il risultato della trasformazione digitale.

Differenza tra trasferimento del ramo e cessione del singolo bene

La situazione deve essere distinta dalla cessione isolata di un singolo macchinario.

La vendita del singolo bene agevolato durante il periodo di sorveglianza può determinare l’applicazione del meccanismo di recapture, con la conseguente riduzione del credito originariamente spettante.

In questo caso il bene viene sottratto alla struttura produttiva nella quale era stato inserito e può venire meno il collegamento tra investimento e trasformazione tecnologica.

Quando il bene viene invece trasferito insieme all’azienda o al ramo di cui fa parte, la finalità dell’agevolazione rimane salvaguardata.

L’impianto continua a essere utilizzato con gli altri elementi organizzativi, informatici e produttivi del medesimo complesso aziendale.

Per questa ragione, il semplice mutamento della titolarità giuridica non determina automaticamente la decadenza dal beneficio.

La società beneficiaria subentra nella posizione fiscale originaria

La società beneficiaria della scissione subentra nella posizione fiscale relativa al credito e deve rispettare le condizioni già maturate dalla società scissa.

Non nasce un nuovo beneficio e non si riapre il periodo di utilizzo.

La beneficiaria prosegue la fruizione del credito secondo:

  • l’importo originariamente determinato;
  • le modalità di compensazione previste;
  • la scansione temporale già applicabile;
  • le condizioni maturate dalla società che aveva effettuato l’investimento.

La conclusione dell’Agenzia è quindi chiara: quando il credito è riferibile al ramo assegnato e questo comprende i beni agevolati, la società beneficiaria può utilizzare il beneficio maturato dalla società scissa, anche in presenza di una scissione non proporzionale.

Gli effetti per le imprese coinvolte in riorganizzazioni societarie

La risposta n. 139 del 2026 assume particolare importanza per le aziende interessate da ristrutturazioni, passaggi generazionali, separazioni tra gruppi di soci o altre operazioni straordinarie.

Queste operazioni non devono essere considerate automaticamente incompatibili con gli incentivi destinati alla trasformazione tecnologica.

Il beneficio può accompagnare il ramo produttivo quando l’investimento continua a svolgere la funzione economica e digitale per la quale era stato realizzato.

Il riconoscimento non dipende soltanto dalla forma giuridica dell’operazione.

Occorre poter ricostruire con precisione il collegamento tra:

  • il credito maturato;
  • i beni agevolati;
  • il ramo d’azienda trasferito;
  • la società beneficiaria.

Il progetto di scissione, le situazioni patrimoniali, gli atti societari e la documentazione contabile devono quindi consentire di individuare chiaramente il credito assegnato.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate restano possibili

Il parere favorevole non impedisce all’Amministrazione finanziaria di effettuare successivi controlli.

La risposta è formulata sulla base dei fatti dichiarati dalla società nell’istanza di interpello, considerati veritieri ai fini dell’analisi.

L’Agenzia conserva quindi il potere di verificare:

  • la reale prosecuzione dell’attività;
  • la finalità non liquidatoria della procedura;
  • le cause tecniche del ritardo;
  • il possesso originario dei requisiti 4.0;
  • la permanenza dei beni nel ramo trasferito;
  • la corretta attribuzione del credito.

Qualora dovesse emergere che la produzione era stata interrotta, che la procedura era realmente finalizzata alla cessazione oppure che il ritardo nell’interconnessione era stato volontariamente programmato, il credito potrebbe essere contestato.

Lo stesso rischio sussiste quando i beni vengono trasferiti separatamente dal ramo d’azienda oppure quando il credito viene assegnato senza un chiaro collegamento con il patrimonio trasferito.

Le indicazioni operative per tutelare l’agevolazione

Per le imprese, la principale indicazione operativa è rappresentata dalla necessità di documentare ogni fase del progetto.

Occorre poter dimostrare:

  • la data di effettuazione dell’investimento;
  • il momento di entrata in funzione;
  • il possesso delle caratteristiche tecniche;
  • la data dell’interconnessione;
  • le cause di eventuali ritardi;
  • il mantenimento dei beni nel processo produttivo;
  • il collegamento tra credito e ramo d’azienda.

In presenza di una riorganizzazione societaria, è inoltre necessario ricostruire la continuità tra società scissa e società beneficiaria, specificando quali beni, rapporti giuridici e posizioni fiscali siano confluiti nel ramo assegnato.

Credito 4.0 salvo quando permane la continuità economica

La risposta dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un’importante apertura verso una lettura sostanziale della disciplina Transizione 4.0.

Una crisi interna tra i soci, una temporanea fase di liquidazione o una complessa separazione dei sistemi informatici non cancellano necessariamente il diritto all’agevolazione.

Il credito può sopravvivere quando:

  • l’impresa continua a svolgere l’attività;
  • i beni mantengono la loro funzione produttiva;
  • il ritardo nell’interconnessione dipende da ragioni oggettive;
  • il credito rimane collegato al ramo che ha generato l’investimento.

Anche la scissione societaria non comporta automaticamente la decadenza.

Quando i macchinari e il credito restano inseriti nel medesimo ramo produttivo, la società beneficiaria può proseguire la fruizione secondo le condizioni maturate dalla società originaria.

Il confine rimane tuttavia preciso, il credito d’imposta tutela gli investimenti realmente destinati alla modernizzazione del sistema produttivo e non le operazioni costruite esclusivamente per ottenere un vantaggio fiscale.

La continuità aziendale, la coerenza economica dell’operazione, la documentazione dell’interconnessione e la corretta attribuzione del credito rappresentano quindi gli elementi decisivi per difendere l’agevolazione anche nelle riorganizzazioni societarie più complesse.

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