Compensi CTU 2026: il TAR Lazio ordina l’aggiornamento delle tariffe entro 120 giorni
La sentenza del TAR Lazio impone a Giustizia e MEF di intervenire sulle tariffe per i compensi dei CTU, ferme da oltre vent’anni nonostante l’aggiornamento triennale previsto.

La questione dei compensi CTU nel 2026 entra in una fase decisiva. Con la sentenza n. 14327/2026, il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova contro il silenzio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiamati a intervenire sul sistema degli onorari riconosciuti agli ausiliari del magistrato.
La sentenza del TAR Lazio impone a Giustizia e MEF di intervenire sulle tariffe per i compensi dei CTU, ferme da oltre vent’anni nonostante l’aggiornamento triennale previsto.
Il provvedimento non determina direttamente l’importo delle nuove tariffe CTU, ma stabilisce un principio importante: le amministrazioni competenti devono pronunciarsi sull’adeguamento previsto dalla normativa e non possono lasciare senza risposta la richiesta di aggiornamento.
Giustizia e MEF dovranno provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza.
Cosa ha deciso il TAR Lazio sui compensi CTU
Il TAR non ha stabilito un aumento automatico delle parcelle. Ha però accertato l’obbligo delle amministrazioni di concludere il procedimento relativo all’aggiornamento dei compensi degli ausiliari del magistrato.
La conseguenza è rilevante perché, dopo anni di sostanziale immobilismo, viene fissato un termine entro il quale il Ministero della Giustizia e il MEF dovranno assumere una decisione espressa.
La sentenza riguarda un sistema tariffario che continua in larga parte a poggiare su valori stabiliti oltre vent’anni fa, nonostante la legge preveda un meccanismo periodico di rivalutazione.
Perché le tariffe dei CTU devono essere aggiornate
Il riferimento normativo centrale è l’articolo 54 del DPR 115/2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
La norma stabilisce che gli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato siano adeguati ogni tre anni sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, noto come indice FOI.
L’aggiornamento avrebbe quindi dovuto essere periodico.
Nella pratica, però, una parte significativa delle tariffe continua a essere determinata sulla base del decreto ministeriale 30 maggio 2002, con valori che non hanno seguito regolarmente l’andamento dell’inflazione e l’aumento dei costi sostenuti dai professionisti.
È proprio questa distanza tra la disciplina prevista dalla legge e la sua concreta applicazione ad aver alimentato il contenzioso.
Il ricorso dell’Ordine degli Ingegneri di Genova
Il procedimento nasce da un’iniziativa dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova.
Il 4 marzo 2025 l’Ordine aveva presentato ai Ministeri competenti un’istanza formale per ottenere l’aggiornamento degli onorari.
La richiesta prendeva come riferimento la variazione dell’indice FOI tra agosto 1999 e agosto 2023, stimata nell’istanza in circa il 60,1%.
Di fronte alla mancata risposta dell’amministrazione, l’Ordine ha promosso un ricorso contro il silenzio, chiedendo al giudice amministrativo di accertare l’obbligo di pronunciarsi.
Il TAR ha accolto questa impostazione, riconoscendo che il procedimento non poteva restare indefinitamente sospeso.
I compensi CTU aumenteranno automaticamente del 60,1%?
No. È uno dei passaggi più importanti da chiarire.
La sentenza n. 14327/2026 non stabilisce un aumento automatico del 60,1% dei compensi CTU.
Quella percentuale rappresenta il parametro indicato nell’istanza dell’Ordine degli Ingegneri di Genova sulla base della variazione dell’indice FOI nel periodo considerato.
Il TAR distingue infatti tra l’obbligo di procedere all’aggiornamento delle tariffe e la determinazione concreta dell’entità dell’aumento.
Secondo il giudice amministrativo, l’amministrazione conserva uno spazio di valutazione sul quantum della revisione.
Questo significa che il dato ISTAT costituisce un riferimento fondamentale, ma non determina automaticamente l’importo finale delle nuove tariffe.
Perché la sentenza non determina direttamente le nuove tariffe CTU
Il TAR ha affrontato anche la questione della natura del potere esercitato dai Ministeri.
L’adeguamento non viene considerato una semplice operazione matematica nella quale applicare automaticamente una percentuale a importi già esistenti.
L’articolo 54 del DPR 115/2002 individua il criterio della variazione dei prezzi, ma lascia all’amministrazione la concreta definizione dell’aggiornamento.
È anche per questo che il giudice ha riconosciuto la presenza di un interesse legittimo e la competenza del giudice amministrativo.
L’obbligo di aggiornare esiste, ma spetta alle amministrazioni individuare la misura e le modalità con cui dare attuazione alla disposizione.
Quanto sono oggi i compensi a vacazione dei CTU
Il problema appare particolarmente evidente osservando il sistema delle vacazioni, cioè il criterio di liquidazione degli onorari basato sul tempo impiegato dal professionista.
Il decreto ministeriale del 30 maggio 2002 fissava:
- 14,68 euro per la prima vacazione;
- 8,15 euro per ciascuna vacazione successiva.
Ogni vacazione corrisponde a due ore di attività.
Il sistema ha quindi continuato per anni a utilizzare valori economici definiti in un contesto profondamente diverso da quello attuale, sia sotto il profilo dell’inflazione sia rispetto alla complessità delle prestazioni richieste.
Cosa ha stabilito la Corte costituzionale sulle vacazioni
Sulla disciplina è intervenuta anche la Corte costituzionale.
Con la sentenza n. 16/2025, la Consulta ha eliminato il meccanismo che determinava una remunerazione inferiore per le vacazioni successive alla prima.
Il principio assume particolare importanza in vista della futura revisione delle tariffe: le vacazioni successive non potranno avere un valore inferiore rispetto alla prima.
L’eventuale aggiornamento ministeriale dovrà quindi tenere conto non soltanto della variazione del costo della vita, ma anche degli interventi della giurisprudenza costituzionale intervenuti sulla disciplina.
L’obbligo della Pubblica amministrazione di rispondere
Un altro punto centrale della sentenza riguarda il funzionamento stesso della Pubblica amministrazione.
Il TAR richiama il principio secondo cui, di fronte a una formale istanza del privato, l’amministrazione non può limitarsi a non rispondere.
L’articolo 2 della legge 241/1990 stabilisce infatti l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso.
Questo principio vale anche quando l’amministrazione ritiene una domanda inammissibile, improcedibile, irricevibile o infondata.
Nel caso dei compensi degli ausiliari del magistrato, la situazione assume un peso ancora maggiore perché l’aggiornamento previsto dall’articolo 54 avrebbe dovuto essere effettuato con periodicità triennale anche senza attendere una richiesta proveniente dagli Ordini professionali.
Quanto tempo hanno Giustizia e MEF per intervenire
Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze dovranno pronunciarsi entro 120 giorni.
Nel procedimento potranno essere acquisite dall’ISTAT le informazioni e le certificazioni necessarie per determinare la variazione degli indici utilizzati come riferimento.
A quel punto le amministrazioni dovranno decidere come dare concreta attuazione all’obbligo di adeguamento.
Potrebbe quindi essere effettuata una rivalutazione sulla base dell’andamento dell’indice FOI oppure potrebbe aprirsi una revisione più complessiva della struttura degli onorari.
Ed è proprio questo uno degli aspetti più attesi dalle categorie professionali.
Cosa succede se i Ministeri non rispettano i 120 giorni
La sentenza prevede già una soluzione in caso di ulteriore inerzia.
Qualora Giustizia e MEF non dovessero adottare il provvedimento entro il termine stabilito, è prevista l’attivazione di un commissario ad acta.
Il TAR ha individuato questa figura nel Direttore della Direzione centrale affari giuridici e legali dell’ISTAT, con possibilità di delega.
Il commissario avrebbe quindi altri 90 giorni per intervenire.
La previsione rafforza notevolmente gli effetti della pronuncia perché impedisce, almeno in linea teorica, che il procedimento possa nuovamente rimanere bloccato per un periodo indefinito.
Perché l’aggiornamento dei compensi interessa CTU, periti e altri ausiliari
Il tema non riguarda esclusivamente gli ingegneri.
La disciplina delle spese di giustizia coinvolge numerose categorie professionali chiamate a fornire competenze specialistiche all’autorità giudiziaria.
Tra i soggetti interessati possono rientrare:
- consulenti tecnici d’ufficio;
- periti;
- interpreti;
- traduttori;
- altri ausiliari del magistrato previsti dall’ordinamento.
La futura revisione delle tariffe potrebbe quindi avere conseguenze trasversali su numerose professioni tecniche e specialistiche.
Le tariffe ferme dal 2002 e il problema dell’inflazione
Uno degli elementi più critici è rappresentato dalla distanza temporale tra la disciplina tariffaria e l’attuale situazione economica.
Dal 2002 al 2026 sono cambiati il costo della vita, i costi organizzativi degli studi professionali, le tecnologie utilizzate e il livello di specializzazione necessario per svolgere molte consulenze.
Anche le prestazioni richieste dall’autorità giudiziaria si sono evolute.
Oggi possono essere necessarie competenze in informatica forense, analisi digitale, progettazione complessa, sicurezza, valutazione di infrastrutture e utilizzo di software professionali altamente specialistici.
Il problema non riguarda pertanto soltanto il recupero dell’inflazione.
Una futura revisione potrebbe essere l’occasione per verificare se le attuali tabelle rappresentino ancora correttamente la natura delle prestazioni affidate ai professionisti.
Il ruolo delle sentenze della Corte costituzionale
Il pronunciamento del TAR Lazio non arriva in un vuoto giurisprudenziale.
Negli ultimi anni la Corte costituzionale è intervenuta più volte sulla materia, evidenziando le criticità provocate dalla mancata rivalutazione degli importi.
Già con la sentenza n. 89/2020 la Consulta aveva affrontato il tema.
Con la sentenza n. 16/2025, la Corte è intervenuta sulla disciplina delle vacazioni, mentre con la sentenza n. 179/2025 ha nuovamente posto l’attenzione sul rapporto tra compenso professionale, mancato aggiornamento delle tariffe e tutela dell’attività svolta dagli ausiliari.
Il principio che emerge è quello della necessità di mantenere una ragionevole proporzione tra attività professionale svolta e compenso riconosciuto.
La posizione degli Ordini professionali
La pronuncia è stata accolta positivamente dagli organismi rappresentativi delle professioni tecniche.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha evidenziato soprattutto un elemento: dopo anni di rinvii, esiste finalmente un termine entro il quale le amministrazioni devono decidere.
La richiesta del mondo professionale, tuttavia, è che l’intervento non si limiti a una rivalutazione puramente aritmetica.
L’obiettivo dovrebbe essere quello di costruire tariffe capaci di rappresentare in maniera più realistica la complessità delle consulenze moderne, le responsabilità assunte e gli investimenti necessari per svolgere incarichi altamente specialistici.
Anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha espresso apprezzamento per la pronuncia, richiamando la necessità di una remunerazione adeguata alle competenze e alle responsabilità richieste nelle consulenze giudiziarie.
Compensi CTU 2026. Aumento del 60,1% o del 61,6%?
Nel dibattito sono circolate percentuali differenti ed è utile distinguerle.
Il 60,1% è il valore richiamato nell’istanza dell’Ordine degli Ingegneri di Genova, collegato alla variazione FOI considerata tra agosto 1999 e agosto 2023.
Nel corso dei lavori ministeriali era stata invece prospettata anche una rivalutazione nell’ordine del 61,6%.
Nessuno dei due valori, al momento, costituisce però la percentuale ufficiale di aumento dei compensi.
Fino all’adozione del nuovo provvedimento da parte dei Ministeri, le percentuali devono essere considerate parametri e ipotesi di lavoro, non nuovi importi già applicabili.
Quando entreranno in vigore le nuove tariffe CTU
Al momento non esiste ancora una data certa per l’entrata in vigore delle nuove tariffe CTU.
Il TAR ha imposto alle amministrazioni di pronunciarsi entro 120 giorni, ma la concreta decorrenza dell’aggiornamento dipenderà dal contenuto del provvedimento che verrà adottato.
Non è quindi corretto affermare che le nuove tariffe siano già operative.
La sentenza apre il procedimento che dovrebbe condurre alla revisione, ma sarà necessario attendere l’atto del Ministero della Giustizia e del MEF per conoscere valori, modalità di applicazione e decorrenza.
Cosa cambia adesso per i CTU
Nel breve periodo, per il singolo professionista, non cambia automaticamente l’importo da applicare nelle richieste di liquidazione.
La sentenza non sostituisce infatti le tabelle vigenti.
Cambia però profondamente il quadro amministrativo: i Ministeri non possono più ignorare la questione e devono dare una risposta formale entro una scadenza stabilita dal giudice.
Per CTU, periti e professionisti che operano negli incarichi giudiziari, i prossimi mesi saranno quindi determinanti.
L’esito del procedimento potrà produrre una semplice rivalutazione monetaria oppure aprire una revisione più ampia del sistema tariffario.
Le tariffe CTU sono già aumentate?
No. La sentenza del TAR Lazio non modifica direttamente gli importi attualmente applicabili. Ordina ai Ministeri competenti di provvedere all’aggiornamento.
È già previsto un aumento del 60,1%?
No. Il 60,1% è la variazione dell’indice FOI utilizzata come riferimento nell’istanza dell’Ordine degli Ingegneri di Genova, non una percentuale già approvata.
Chi deve aggiornare i compensi CTU?
L’aggiornamento deve essere adottato dal Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall’articolo 54 del DPR 115/2002.
Ogni quanto dovrebbero essere aggiornati i compensi?
La normativa prevede un adeguamento triennale, collegato alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Qual è il termine stabilito dal TAR?
I Ministeri hanno 120 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per provvedere.
Cosa accade se i Ministeri non intervengono?
Potrà subentrare il commissario ad acta individuato dal TAR, chiamato a concludere il procedimento entro ulteriori 90 giorni.
La sentenza riguarda soltanto gli ingegneri?
No. Il sistema dei compensi riguarda più in generale gli ausiliari del magistrato, quindi la futura revisione potrebbe interessare numerose categorie di professionisti.
Compensi CTU, ora la partita passa ai Ministeri
La sentenza TAR Lazio n. 14327/2026 non rappresenta ancora il punto finale della vicenda, ma modifica in maniera sostanziale la situazione.
Il giudice non ha stabilito direttamente le nuove tariffe dei CTU, né ha disposto un aumento generalizzato del 60,1%. Ha però riconosciuto che l’obbligo di aggiornamento previsto dalla legge non può continuare a essere lasciato senza attuazione.
Dopo oltre vent’anni di tariffe rimaste sostanzialmente ancorate ai valori del 2002, Ministero della Giustizia e MEF sono ora chiamati a pronunciarsi entro un termine preciso.
La vera questione sarà capire se l’intervento si limiterà a recuperare la perdita di valore provocata dall’inflazione oppure diventerà l’occasione per ridisegnare complessivamente il sistema dei compensi di CTU, periti e ausiliari del magistrato, adeguandolo alle competenze, ai costi e alle responsabilità richieste oggi dalle attività professionali in ambito giudiziario.
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