Colpevole il datore di lavoro che non ha fornito dispositivi anticaduta adeguati in un cantiere ad alta quota
La Suprema Corte riafferma la centralità della prevenzione, imponendo l’uso obbligatorio di dispositivi anticaduta e una pianificazione precisa per garantire sicurezza nei lavori ad alto rischio.

In un settore ad alto rischio come quello dell’edilizia, la sicurezza non può essere affidata al caso o a interpretazioni superficiali della normativa. La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia destinata a fare giurisprudenza, ha ribadito con fermezza che la tutela dei lavoratori che operano in quota passa attraverso l’adozione obbligatoria di dispositivi anticaduta adeguati e l’elaborazione di un’accurata valutazione dei rischi. L’incidente analizzato, culminato con gravi lesioni per un preposto di cantiere, ha offerto l’occasione per chiarire ancora una volta che la responsabilità del datore di lavoro non può essere elusa con giustificazioni formali o soluzioni improvvisate.
La Suprema Corte riafferma la centralità della prevenzione, imponendo l’uso obbligatorio di dispositivi anticaduta e una pianificazione precisa per garantire sicurezza nei lavori ad alto rischio.
Con la sentenza n. 47028 del 20 dicembre 2024, la Corte di Cassazione ha sancito un principio imprescindibile per la tutela della salute nei cantieri: nei lavori in quota, la mancata adozione di adeguati dispositivi anticaduta e la scarsa valutazione dei rischi costituiscono gravi violazioni in capo al datore di lavoro, configurando una piena responsabilità penale in caso di infortuni.
Il caso.
L’episodio al centro della pronuncia coinvolge un preposto di cantiere rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’altezza di circa 3,70 metri, mentre era impegnato nella posa di lastre prefabbricate in cemento armato. L’incidente si è verificato a causa della rottura di una lastra, ma le indagini hanno messo in luce elementi ben più gravi: nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) non erano previste procedure dettagliate per quella specifica attività e i dispositivi anticaduta presenti sul posto non erano né idonei né conformi agli standard previsti dalla normativa.
Totale assenza di documentazione tecnica accessibile in cantiere
A peggiorare la posizione dell’impresa è stata anche la totale assenza di documentazione tecnica accessibile in cantiere. Secondo la Cassazione, la mancanza di indicazioni operative fruibili sul posto ha impedito al personale di adottare misure precauzionali efficaci. In sede difensiva si è tentato di addossare la colpa al lavoratore, parlando di una “condotta imprevedibile”, e si è fatto riferimento a documenti inviati via e-mail. Ma la Corte ha respinto ogni giustificazione, ribadendo che la caduta dall’alto è un rischio prevedibile e tipico in attività sopraelevate, che deve essere sempre gestito tramite azioni concrete, puntuali e preventive.
Chi organizza un cantiere non può limitarsi a soluzioni di facciata
Il messaggio lanciato dalla Suprema Corte è chiaro: chi organizza un cantiere non può limitarsi a soluzioni di facciata o a generiche raccomandazioni. La sicurezza nei lavori in quota esige una strategia accurata, tarata sulle reali condizioni operative e aggiornata rispetto a ogni nuova fase del lavoro. Serve un approccio tecnico che comprenda la fornitura di dispositivi anticaduta certificati, come linee vita, cordini retrattili, doppie imbracature e sistemi anticaduta di tipo guidato, oltre a una pianificazione dettagliata dell’intervento e una formazione mirata per ogni addetto coinvolto.
La giurisprudenza degli ultimi anni ha progressivamente innalzato il livello di attenzione su questi temi. Incidenti come quello analizzato nella sentenza 47028/2024 dimostrano che l’inosservanza delle misure di protezione non può più essere tollerata. È obbligo del datore di lavoro garantire che i lavoratori siano istruiti, formati, equipaggiati e supervisionati con costanza. Le misure di protezione, come specificato anche nel D.Lgs. 81/2008, non devono solo essere presenti, ma devono risultare efficaci, adatte al contesto e immediatamente disponibili.
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