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Durc, novità appalti pubblici

Novità Durc: secondo il Consiglio di Stato va lasciato il termine per sanare l'irregolarità contributiva

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Se non è stato assegnato il termine di 15 giorni per la regolarizzazione, il Durc negativo è viziato e non legittima l’esclusione dalla gara dell’impresa a cui esso è riferito. Ad affermarlo è stato il Consiglio di Stato con un recentissimo parere riguardante la vigenza del Decreto del Fare.

Nella vigenza del Decreto Fare infatti, secondo il Consiglio di Stato,  anche negli appalti pubblici gli enti devono invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni. In assenza dell’assegnazione di questo termine, il Durc negativo è irrimediabilmente viziato.

Per tanti potrebbe sembrare una disquisizione tra eruditi, niente di più sbagliato. Il problema infatti è quanto mai attuale poiché  molte gare pubbliche rimangono poi bloccate per via del Durc negativo dell’assegnatario. In assenza di una finestra per la regolarizzazione salta la gara, con le possibile conseguenze di una nuova procedura. Conseguenze che se sommate all’elefantiasi della burocrazia italiana, che ha prodotto negli ultimi mesi diverse manifestazioni di protesta, possono facilmente portare ad un blocco dei lavori.

Per avere un quadro più chiaro della burocrazia Kafkiana italiana basta sfogliare i pareri espressi a riguardo del Durc negativo da un altro ente pubblico italico, l’INPS.

L’Inps è infatti di parere differente. Con il messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014 l’INPS ha sostenuto che il preavviso di irregolarità non si può applicare ai casi di verifica dell’autocertificazione rilasciata in sede di partecipazione alla gara d’appalto, di cui all’art. 38 del Codice Appalti. Il messaggio faceva riferimento alla sentenza n. 486/2014 del TAR Veneto, in materia di violazioni contributive previdenziali e assistenziali di cui all’art. 38 del Decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006, e in particolare riguardo al Durc rilasciato per la verifica di autodichiarazione, in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare alla data indicata dall’Amministrazione nella richiesta. Secondo la sentenza n. 486/2014 del TAR Veneto, la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione.

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