Attualità

Condono edilizio 2026: sanatoria selettiva, Salva Casa e nuovo Codice dell’edilizia

Condono edilizio 2026: sanatoria selettiva, Salva Casa, stato legittimo e nuovi criteri per difformità, pratiche e bonus.

Condono edilizio 2026: sanatoria selettiva, Salva Casa, stato legittimo e nuovi criteri per difformità, pratiche e bonus.
10.2KVisite

Il dossier sul condono edilizio 2026 non riguarda, almeno allo stato attuale, una nuova sanatoria generalizzata. Il confronto politico e tecnico si muove piuttosto su un terreno più circoscritto: la gestione delle difformità minori, la prova dello stato legittimo dell’immobile, la chiusura delle vecchie pratiche comunali e il coordinamento tra Decreto Salva Casa e futura riforma del Testo Unico Edilizia.

Condono edilizio 2026: sanatoria selettiva, Salva Casa, stato legittimo e nuovi criteri per difformità, pratiche e bonus.

Il tema interessa direttamente proprietari, tecnici e amministrazioni locali. In molti casi, infatti, il problema non è realizzare nuovi interventi, ma dimostrare la regolarità di immobili già esistenti. Una veranda chiusa senza titolo, una tettoia non riportata negli atti, una diversa distribuzione interna rispetto al progetto depositato o una domanda di condono edilizio ancora pendente possono bloccare compravendite, pratiche edilizie, successioni, accesso ai bonus e interventi di ristrutturazione.

Il quadro che emerge dal disegno di legge delega sul nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni è quindi più selettivo che permissivo. L’obiettivo non è cancellare indistintamente gli abusi, ma costruire un sistema più ordinato per distinguere le irregolarità formali dagli abusi sostanziali, le difformità tollerabili da quelle sanabili e gli interventi recuperabili da quelli incompatibili con la disciplina urbanistica, paesaggistica o strutturale.

Condono edilizio 2026

Definire il condono edilizio 2026 come una sanatoria tombale sarebbe fuorviante. Le ipotesi circolate durante il percorso della manovra non sono state inserite nella Legge di Bilancio e non hanno prodotto, finora, una nuova finestra nazionale di condono.

Il tema resta però aperto sul piano politico e normativo. Le proposte uscite dalla manovra sono state ricondotte a un ordine del giorno, lasciando spazio a un possibile intervento successivo, verosimilmente collegato alla riforma organica dell’edilizia.

La distinzione è sostanziale. Un condono edilizio in senso proprio è una misura straordinaria, introdotta con legge speciale, che consente di regolarizzare opere abusive realizzate entro una determinata data e secondo condizioni fissate dal legislatore. La sanatoria edilizia ordinaria, invece, resta uno strumento previsto dal D.P.R. 380/2001 e opera solo quando l’intervento possiede i requisiti richiesti dalla normativa.

Per questo il 2026 non va letto come l’anno di una sanatoria generalizzata, ma come una possibile fase di riordino. Al centro ci sono soprattutto difformità interne, parziali difformità, opere pertinenziali, pratiche pregresse non definite e interventi di modesta entità che, pur non incidendo in modo rilevante sull’assetto urbanistico, continuano a produrre incertezza giuridica.

Dal Testo Unico al nuovo Codice dell’edilizia

Il vero baricentro della riforma è il superamento dell’attuale assetto del Testo Unico Edilizia, approvato con il D.P.R. 380/2001. Dopo oltre vent’anni di modifiche, deroghe, integrazioni e interpretazioni giurisprudenziali, il sistema è diventato particolarmente complesso per cittadini, professionisti e pubbliche amministrazioni.

Il nuovo Codice dell’edilizia e delle costruzioni punta a ricomporre questo quadro frammentato. Non si tratta soltanto di intervenire sulle sanatorie, ma di riordinare l’intera materia edilizia, coordinandola con la disciplina urbanistica, la sicurezza delle costruzioni, la tutela paesaggistica, la normativa ambientale, i requisiti igienico-sanitari, l’efficienza energetica, la normativa antisismica e la legislazione regionale.

È un passaggio decisivo. La riforma dovrà raccordarsi con la Legge urbanistica 1150/1942, con il D.Lgs. 42/2004 in materia di beni culturali e paesaggio, con il D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale, con le norme sulle costruzioni in zona sismica, con la disciplina degli impianti, delle barriere architettoniche e dei requisiti igienico-sanitari, compreso il D.M. 5 luglio 1975 sui locali di abitazione.

Il condono edilizio 2026, dunque, è solo una parte di un intervento più ampio. Il punto non è soltanto stabilire cosa potrà essere sanato, ma definire un sistema più chiaro per classificare gli interventi, individuare il titolo edilizio corretto, dimostrare lo stato legittimo e ridurre il contenzioso.

Il Decreto Salva Casa come primo tassello del riordino

Il Decreto Salva Casa, cioè il D.L. 69/2024, convertito nella Legge 105/2024, ha già inciso su alcuni nodi centrali del Testo Unico Edilizia. Il provvedimento non ha introdotto un condono generalizzato, ma ha aperto una nuova fase sulle tolleranze edilizie, sull’accertamento di conformità e sulla prova dello stato legittimo.

Il possibile intervento del 2026 si colloca in continuità con quel percorso. La logica è quella di rendere più gestibili le irregolarità minori, ridurre gli adempimenti ridondanti e rendere più prevedibile il lavoro degli uffici tecnici comunali.

La questione centrale resta la distinzione tra difformità e abuso. Una tramezzatura interna non autorizzata non può essere valutata come una nuova costruzione abusiva. Una piccola tettoia non produce gli stessi effetti urbanistici di un ampliamento volumetrico. Una variazione prospettica minima non ha lo stesso impatto di un intervento realizzato in totale assenza di titolo.

È su questa graduazione che si gioca la credibilità della riforma: semplificare dove l’irregolarità è limitata, mantenere rigore dove l’abuso incide su volumetria, sicurezza, vincoli o assetto urbanistico.

Stato legittimo dell’immobile

Tra i punti più rilevanti della riforma c’è lo stato legittimo dell’immobile, oggi disciplinato dall’articolo 9-bis del D.P.R. 380/2001. Il concetto, formalizzato dal D.L. 76/2020 e poi modificato dal Decreto Salva Casa, è diventato uno snodo essenziale per compravendite, ristrutturazioni, pratiche edilizie, successioni e accesso agli incentivi.

Lo stato legittimo non è una semplice verifica documentale. È la ricostruzione della storia edilizia dell’immobile attraverso i titoli abilitativi che ne hanno autorizzato la costruzione e le successive trasformazioni.

La riforma punta a semplificare questa verifica, valorizzando anche il titolo relativo all’ultimo intervento edilizio sull’intero immobile o sulla singola unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione sia stata messa nelle condizioni di verificare la legittimità dei titoli precedenti.

È un cambio di prospettiva rilevante. In molti casi, infatti, pretendere la ricostruzione integrale di ogni passaggio edilizio può diventare un ostacolo sproporzionato, soprattutto per immobili datati o già oggetto di pratiche successive esaminate dal Comune.

Il catasto non basta a dimostrare la regolarità edilizia

Uno degli equivoci più frequenti riguarda il valore della planimetria catastale. Una planimetria conforme allo stato dei luoghi non dimostra automaticamente la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile.

Il catasto ha una funzione fiscale e descrittiva. La conformità edilizia, invece, dipende dai titoli abilitativi, dalle pratiche depositate, dalle eventuali sanatorie, dai vincoli e dalle tolleranze applicabili.

Per questo il lavoro del tecnico, in vista di una possibile sanatoria edilizia 2026, non potrà limitarsi al confronto tra planimetria catastale e stato di fatto. Sarà necessario verificare titolo originario, eventuali varianti, CILA, SCIA, permesso di costruire, precedenti sanatorie, certificato di agibilità, autorizzazioni paesaggistiche, vincoli, documentazione strutturale e stato attuale dell’immobile.

Il disegno di riforma punta proprio a ridurre l’incertezza su questo punto, chiarendo quali documenti siano necessari e sufficienti per attestare lo stato legittimo ed evitando richieste ripetitive o non uniformi tra un Comune e l’altro.

Tolleranze edilizie

Il tema delle tolleranze edilizie è decisivo per distinguere l’abuso dalla difformità non rilevante. L’articolo 34-bis del D.P.R. 380/2001, modificato dal Decreto Salva Casa, disciplina le tolleranze costruttive ed esecutive, stabilendo che alcuni scostamenti, entro determinati limiti, non costituiscono violazione edilizia.

La soglia ordinaria del 2% resta un riferimento importante, ma il Salva Casa ha introdotto percentuali differenziate per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, calcolate in funzione della superficie utile dell’unità immobiliare.

Questo aspetto è particolarmente rilevante per i professionisti tecnici. Prima di parlare di sanatoria, occorre verificare se la difformità rientri nelle tolleranze. In alcuni casi non sarà necessario avviare alcun procedimento di regolarizzazione; in altri servirà una pratica edilizia in sanatoria; in altri ancora l’intervento potrà risultare non sanabile.

Il futuro condono edilizio 2026, se confermato in forma selettiva, dovrà quindi coordinarsi con questa disciplina, evitando sovrapposizioni tra tolleranze, sanatoria ordinaria e misure straordinarie.

Quali opere potrebbero rientrare nella sanatoria selettiva

Le ipotesi più discusse riguardano gli interventi di minore impatto urbanistico. Tra i casi ricorrenti rientrano verande, tettoie, portici, opere pertinenziali, modifiche ai balconi, spostamenti di tramezzi, difformità interne e piccoli scostamenti rispetto al progetto approvato.

Una delle proposte al centro del confronto prevede la possibilità di regolarizzare opere ultimate entro il 30 settembre 2025, a condizione che non si tratti di nuove costruzioni abusive o di ampliamenti rilevanti.

La logica è chiara: sbloccare immobili gravati da difformità non sostanziali, non legittimare nuove edificazioni abusive. È questa la linea di confine tra sanatoria selettiva e condono tombale.

Per i tecnici, il punto sarà qualificare correttamente l’intervento. Una veranda chiusa può avere effetti diversi a seconda della consistenza, della data di realizzazione, della zona urbanistica, dell’eventuale presenza di vincoli e dell’incidenza su superficie, volume e prospetto. Lo stesso vale per tettoie, porticati e modifiche interne.

Doppia conformità

La doppia conformità è uno dei nodi tecnici più complessi. Nella sanatoria ordinaria, l’opera deve risultare conforme sia alla disciplina vigente al momento della realizzazione sia a quella vigente al momento della domanda.

Il principio serve a evitare che un intervento abusivo diventi sanabile solo perché, nel tempo, le regole urbanistiche sono cambiate. Tuttavia, nella pratica, questo requisito rende spesso difficile regolarizzare interventi datati, soprattutto quando sono cambiate norme urbanistiche, antisismiche, energetiche o igienico-sanitarie.

La riforma del nuovo Codice dell’edilizia punta a riordinare le procedure in sanatoria e a differenziare meglio le fattispecie. Non si tratta necessariamente di cancellare la doppia conformità, ma di valutare criteri più proporzionati rispetto alla gravità della difformità e all’impatto dell’intervento.

Anche qui la differenza tra abuso sostanziale e irregolarità minore diventa centrale. Un intervento strutturalmente rilevante o incompatibile con la disciplina urbanistica non può essere equiparato a una difformità formale o a un’opera interna priva di effetti sul carico urbanistico.

CILA, SCIA e permesso di costruire da coordinare meglio

Un altro punto essenziale riguarda il rapporto tra categorie di intervento e titoli abilitativi. Oggi scegliere correttamente tra CILA, SCIA, SCIA alternativa al permesso di costruire e permesso di costruire può diventare un passaggio complesso, soprattutto nei casi al confine tra manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione.

Il disegno di legge delega riconosce questa criticità e punta a collegare in modo più chiaro ogni categoria di intervento al titolo richiesto. L’obiettivo è ridurre l’area grigia che genera errori formali, blocchi istruttori, contestazioni e contenzioso.

La questione è decisiva anche per le future sanatorie. Per regolarizzare un intervento, infatti, occorre prima stabilire quale titolo sarebbe stato necessario per realizzarlo legittimamente. Senza questa qualificazione preliminare, diventa difficile individuare la procedura corretta e calcolare le eventuali sanzioni.

Immobili ante 1967

Un capitolo specifico riguarda gli immobili più vecchi, in particolare quelli realizzati o modificati prima del 1° settembre 1967. Per molti fabbricati, soprattutto fuori dai centri abitati, la ricostruzione dei titoli edilizi può essere complessa o addirittura impossibile.

In questi casi il problema non coincide sempre con l’abusivismo. Spesso il nodo riguarda l’assenza di documentazione, la frammentarietà degli archivi comunali o la difficoltà di ricostruire con certezza la situazione autorizzata originaria.

La riforma sembra orientata a distinguere tra reale trasformazione abusiva e carenza documentale. È una distinzione fondamentale, perché consente di affrontare gli immobili storici con strumenti più aderenti alla loro effettiva vicenda edilizia.

Per proprietari e professionisti, questo tema ha conseguenze immediate: compravendite bloccate, successioni complesse, pratiche edilizie sospese, dubbi sullo stato legittimo e difficoltà nell’accesso agli incentivi.

Vecchi condoni

Il condono edilizio 2026 richiama anche un’eredità ancora irrisolta: le domande relative ai condoni del 1985, 1994 e 2003 rimaste pendenti negli uffici comunali.

In molti enti locali esistono fascicoli presentati decenni fa e mai definiti con un provvedimento conclusivo. Questa situazione produce incertezza giuridica e incide sulla commerciabilità dell’immobile, sulla possibilità di eseguire nuovi lavori, sull’accesso al credito e sulla valutazione dello stato legittimo.

La riforma punta a dare maggiore certezza ai procedimenti, anche attraverso la definizione di criteri più uniformi e tempi più prevedibili. Per i Comuni, però, la sfida sarà anche organizzativa: recuperare fascicoli, verificare pagamenti, acquisire pareri, valutare vincoli, richiedere integrazioni e adottare provvedimenti finali.

Per i tecnici, questo significa un aumento del lavoro istruttorio: accesso agli atti, verifica della domanda originaria, controllo dell’oblazione, ricostruzione documentale e confronto tra stato dichiarato e stato attuale dell’immobile.

Stato, Regioni e Comuni

Uno dei profili più tecnici, ma anche più rilevanti, riguarda il rapporto tra Stato, Regioni ed enti locali. La disciplina edilizia rientra nel più ampio ambito del governo del territorio, materia caratterizzata da un intreccio di competenze statali e regionali.

Il disegno di legge delega richiama il tema dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, anche in relazione all’attività edilizia. L’obiettivo è definire standard minimi uniformi sul territorio nazionale per evitare che procedimenti simili vengano trattati in modo profondamente diverso da Regione a Regione o da Comune a Comune.

Gli standard potranno riguardare documentazione richiesta, procedimenti, stato legittimo, rapporto tra categorie di intervento e titoli abilitativi, sanatorie, vigilanza edilizia e criteri di classificazione delle violazioni.

Non si tratta di svuotare le competenze regionali, ma di fissare una base comune. Per professionisti e cittadini, questo significa maggiore prevedibilità. Per le amministrazioni, significa procedure più leggibili e meno esposte al contenzioso.

Vincoli paesaggistici, ambiente e sicurezza

Il confine più rigido resta quello dei vincoli. Un eventuale condono edilizio 2026 non potrà trasformarsi in uno strumento capace di superare automaticamente vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici, culturali o di inedificabilità assoluta.

La disciplina edilizia deve coordinarsi con il D.Lgs. 42/2004 in materia di beni culturali e paesaggio, con la normativa ambientale, con le prescrizioni sanitarie e con le regole sulla sicurezza delle costruzioni. La regolarizzazione, quindi, non può essere valutata soltanto sul piano edilizio.

Una tettoia realizzata in area ordinaria e una tettoia in zona vincolata non sono lo stesso caso. Una veranda in un contesto privo di vincoli non ha lo stesso peso di un intervento in area paesaggisticamente tutelata. Una costruzione in fascia di rispetto o in area di inedificabilità assoluta resta soggetta a limiti molto più stringenti.

Per questo la verifica dei vincoli deve precedere qualsiasi valutazione sulla sanabilità dell’intervento.

Bonus edilizi e agevolazioni fiscali

Il rapporto tra abusi edilizi e agevolazioni fiscali è un altro punto decisivo. Gli interventi su immobili con irregolarità non sanabili non possono essere trattati come interventi pienamente legittimi ai fini dell’accesso a contributi, bonus o provvidenze pubbliche.

Diverso è il caso delle difformità regolarizzate o degli scostamenti che rientrano nelle tolleranze. Se il proprietario ottiene un titolo in sanatoria o dimostra che la difformità non costituisce abuso, l’accesso alle agevolazioni può tornare possibile nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

Per questo la verifica dello stato legittimo deve precedere l’avvio dei lavori agevolati. Non è un passaggio formale, ma una condizione di sicurezza giuridica e fiscale. Ignorarlo può esporre il proprietario a contestazioni, recuperi delle somme e blocchi amministrativi.

Costi e sanzioni

I costi di una futura sanatoria edilizia dipenderanno dalla tipologia dell’intervento, dal titolo richiesto, dall’entità della difformità, dal valore delle opere e dalla disciplina che sarà eventualmente approvata.

La prospettiva della riforma è quella della proporzionalità. Le sanzioni dovrebbero essere calibrate sulla gravità dell’irregolarità e sull’impatto urbanistico-edilizio dell’opera.

Non tutte le violazioni hanno lo stesso peso. Una difformità formale non può essere equiparata a un abuso totale. Una parziale difformità non ha la stessa rilevanza di un intervento realizzato in assenza completa di titolo. Un errore documentale non può essere trattato come una trasformazione incompatibile con la pianificazione urbanistica.

Questa graduazione è necessaria per evitare due rischi opposti: un sistema troppo rigido, che blocca anche situazioni marginali, e un sistema troppo permissivo, che finisce per premiare l’abusivismo.

Cosa devono fare proprietari, geometri e professionisti tecnici

In attesa di eventuali sviluppi normativi, la scelta più prudente è non attendere passivamente il condono edilizio 2026. Il primo passaggio resta la verifica tecnica dell’immobile.

Servono accesso agli atti, ricostruzione dei titoli edilizi, confronto tra stato autorizzato e stato di fatto, verifica catastale, controllo dei vincoli, analisi delle tolleranze, valutazione dello stato legittimo e individuazione dell’eventuale procedura di regolarizzazione.

Per geometri, architetti e ingegneri, il 2026 potrebbe aprire una fase di lavoro rilevante. Non perché ogni abuso diventerà sanabile, ma perché aumenterà la domanda di consulenze specialistiche su conformità edilizia, sanatorie, compravendite, pratiche comunali e accesso agli incentivi.

Il ruolo del tecnico sarà determinante- Leggere gli atti, misurare lo stato reale, qualificare l’intervento, valutare i vincoli e indicare al proprietario la strada corretta.

Sei un geometra? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Unione Professionisti ti dà la possibilità di progettare e completare da solo il tuo percorso di studi, proponendoti tutti i suoi corsi, sviluppati in modalità FAD asincrona, accreditati presso il CNGeGL.

X

Per leggere l'articolo, accedi o registrati

Non hai un account? Registrati!
X

Per leggere l'articolo, lascia la tua email

Oppure accedi