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Attualità

Indicazioni Inps sulla riduzione contributiva edilizia

L’Inps, con la circolare n.52/2016, del 17 Marzo scorso ha diffuso le indicazioni operative per l’ applicazione della riduzione contributiva edilizia

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L’Inps, con la circolare n.52/2016, del 17 Marzo scorso ha diffuso le indicazioni operative per l’ applicazione della riduzione contributiva edilizia dell’11,50% relativa al 2015 a favore delle imprese edili. Tale disposizione è stata stabilita dal Dm Lavoro-Economia del 1 Dicembre 2015. Requisito fondamentale è quello di essere in possesso con i versamenti contributivi (DURC) inoltre specifica la circolare anche “gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”

Viene altresì specificato che la riduzione contributiva edilizia “non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della legge 223/1991 o esonero triennale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto.”

Inoltre, spiega l’Inps, nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro che deve recuperare la riduzione contributiva edilizia per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale, allegando una dichiarazione conforme che è allegata alla circolare emanata. Successivamente viene specificato che “ la sede competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. alla legge n. 190 del 2014” . Inoltre,  “la riduzione contributiva non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario”.

Viene inoltre ribadito che “il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura del 11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.”

 

Per quanto concerne la modalità di invio e i tempi la circolare comunica che il beneficio può essere fruito entro il 16 Maggio 2016, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di Aprile 2016.

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