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Urbanistica

Immobili in costruzione, l’imposta comunale si applica solo sull’area edificatoria

Secondo la Cassazione l'accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia degli Immobili in costruzione non è presupposto sufficiente per l'assoggettamento ad imposta del fabbricato medesimo

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Secondo la Cassazione l’accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia degli Immobili in costruzione non è presupposto sufficiente per l’assoggettamento ad imposta del fabbricato medesimo

“In tema di imposta comunale sugli immobili, l’accatastamento di un nuovo fabbricato nella categoria fittizia degli Immobili in costruzione non è presupposto sufficiente per l’assoggettamento ad imposta del fabbricato stesso, salva la tassazione dell’area edificatoria e la verifica sulla pertinenza del classamento”.

Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (quinta sezione civile) nella sentenza n.11694/2017 depositata l’11 maggio. Secondo la Corte di legittimità “l’accatastamento c.d. fittizio – istituzionalmente privo di rendita – non fornisce la base imponibile ex art. 5 d.lgs. 504/1992, né evidenzia una fattispecie autonoma per capacità contributiva”.

 

In particolare, “il classamento nella categoria fittizia F/3 («unità in corso di costruzione») – pur essenziale ai negozi civilistici su cosa futura – non segnala una capacità contributiva autonoma rispetto a quella evidenziata dalla proprietà del suolo edificabile”. Quindi, “in presenza di un tale classamento, e fermi i controlli pubblici sulla relativa appropriatezza, l’imposta può attingere solo l’area edificatoria, con la base imponibile fissata dall’art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992 (valore dell’area tolto il valore del fabbricato in corso d’opera)”.

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