mercoledì, Aprile 24, 2024
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Urbanistica

Sentenza del TAR sui permessi edilizi ai cittadini morosi

Permessi edilizi, una sentenza del TAR ammette anche morosi ed evasori, sconfessati i comuni

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Sentenza del TAR: i Comuni non possono vincolare al versamento di TARES e altri tributi il rilascio di titoli edilizi, come il permesso di costruire.

Ma vediamo il dettaglio della vicenda conclusasi con una sentenza del TAR della Regione Campania. Per il tribunale amministrativo calabrese il permesso di costruire da parte del Comune non può essere subordinato al versamento regolare da parte del contribuente di tasse comunali come la TARES, la tassa su rifiuti e servizi.

Una sentenza che non mancherà di scatenare le ire dei piccoli enti locali e che d’altra parte invece farà sicuramente piacere alle decine di cittadini che spesso si trovano costretti a subire quelle che per le associazioni sono delle vere e proprie vessazioni.

“ Il motivo” ha argomentato la sentenza del TAR “ è che la conformità alla normativa urbanistica, che rende possibile il rilascio del permesso di costruire, e l’adempimento delle obbligazioni tributarie non possono essere messi sullo stesso piano non avendo nulla in comune”.

Sentenza dl TAR della Campania

Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Il Comune (quello di Fisciano  in provincia di Salerno ndr), non può deliberare l’obbligo per i richiedenti dei permessi di costruire di allegare, assieme all’istanza di richiesta di permesso a costruire, anche la prova di essere in regola con i tributi comunali, neanche se tale delibera è volta a contrastare il fenomeno dell’evasione dei tributi.

La consuetudine che è stata esaminata dalla sentenza del TAR della Campania , rappresenta quindi, per lo stesso tribunale amministrativo una vera e propria sanzione (illegale) accessoria. Un sanzione accessoria che deve essere considerata completamente estranea alle competenze di un semplice comune.

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