Il geometra può firmare l’offerta tecnica? Il TAR chiarisce i limiti delle migliorie
Il TAR Campania chiarisce quando il geometra può sottoscrivere le migliorie dell’offerta tecnica, distinguendo la descrizione degli interventi dalla progettazione riservata all’ingegnere nelle gare di appalto.

Il geometra può firmare un’offerta tecnica contenente proposte migliorative quando gli elaborati descrivono ottimizzazioni del progetto di gara senza sviluppare attività progettuali o calcoli riservati ad altre professioni. La possibilità va verificata sul contenuto effettivo dei documenti e sulle prescrizioni del disciplinare. Non costituisce un’autorizzazione generale a progettare opere che esulano dalle competenze professionali del sottoscrittore. Questo è il principio applicato dal TAR Campania, Napoli, Sezione Prima, nella sentenza n. 5280 del 21 settembre 2026, relativa a un appalto per l’ammodernamento di una rete fognaria. Il Tribunale ha respinto il ricorso dell’impresa seconda classificata, che chiedeva di escludere l’aggiudicataria anche perché le migliorie della sua offerta erano state sottoscritte da un geometra anziché da un ingegnere.
Il TAR Campania chiarisce quando il geometra può sottoscrivere le migliorie dell’offerta tecnica, distinguendo la descrizione degli interventi dalla progettazione riservata all’ingegnere nelle gare di appalto.
La decisione distingue due attività che, nella preparazione di una gara, possono essere confuse: illustrare una proposta migliorativa e redigere il progetto necessario a realizzarla. Nel caso esaminato, il professionista aveva svolto la prima attività. L’eventuale successiva progettazione restava soggetta alle competenze previste dall’ordinamento.
Offerta tecnica firmata dal geometra
La controversia riguardava una gara per lavori di ristrutturazione e ammodernamento della rete fognaria e del trattamento delle acque reflue, con un importo indicato nella sentenza di 952.034,31 euro, oltre IVA. L’amministrazione aveva scelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo rilievo sia alla componente economica sia alle soluzioni tecniche presentate dalle imprese. Il progetto esecutivo era già stato predisposto dalla stazione appaltante; ai concorrenti spettava proporre miglioramenti entro il perimetro definito dagli atti di gara.
Il disciplinare richiedeva, a pena di esclusione, la sottoscrizione degli elaborati da parte di tecnici abilitati e iscritti all’albo, nel rispetto delle rispettive competenze professionali. La contestazione riguardava proprio quest’ultima condizione: secondo la ricorrente, le caratteristiche dell’appalto imponevano la firma di un ingegnere. L’impresa seconda classificata sosteneva che un geometra non potesse sottoscrivere proposte riferite a un impianto fognario esteso per circa 1.800 metri. Riteneva inoltre che gli interventi presentati dalla concorrente fossero vere modifiche progettuali, anziché semplici migliorie.
Quali migliorie erano state contestate?
Le censure riguardavano tre gruppi di interventi.
- Il primo comprendeva tratti aggiuntivi della rete fognaria, destinati a servire due nuclei abitati ai quali facevano complessivamente riferimento circa 60 abitazioni. Secondo la ricorrente, questa previsione configurava un ampliamento infrastrutturale che richiedeva una progettazione specifica.
- Il secondo interessava la sostituzione di un collettore fognario con condotte di sezione inferiore rispetto a quelle esistenti. La seconda classificata sosteneva che la soluzione fosse incompatibile con le caratteristiche dell’impianto e potesse peggiorarne le condizioni di esercizio.
- Il terzo riguardava una linea elettrica, con plinti, cavi e pali collegati alla rete preesistente e alla cabina di alimentazione. Anche questa proposta veniva considerata un intervento che oltrepassava il campo delle ottimizzazioni accessorie.
Da tali contestazioni discendevano diverse richieste: escludere l’aggiudicataria, dichiarare invalida la sua offerta oppure azzerare il punteggio attribuito alle soluzioni contestate. Il Tribunale non ha condiviso questa lettura. Ha ricondotto le proposte a integrazioni e miglioramenti prestazionali dell’opera già prevista, sottolineando che negli elaborati non erano presenti nuovi calcoli e che l’impostazione tecnica originaria del progetto non risultava alterata. La conclusione riguarda la documentazione di quella gara. Non significa che interventi analoghi, descritti in un’altra offerta con un diverso livello di sviluppo progettuale, possano essere automaticamente firmati da un geometra.
Quando il geometra può firmare le proposte migliorative?
La firma del geometra è stata ritenuta ammissibile perché gli elaborati descrivevano le migliorie senza costituire un nuovo progetto ingegneristico. Il TAR ha rilevato che le soluzioni erano dirette ad aumentare la funzionalità, la durabilità e la manutenibilità dell’intervento. Il professionista aveva prospettato miglioramenti del progetto di gara attraverso soluzioni disponibili sul mercato, senza elaborare nuovi calcoli statici, strutturali o di altro genere.
Per comprendere la decisione occorre distinguere il livello di dettaglio dalla natura della prestazione. Una proposta può essere illustrata con precisione, accompagnata da disegni e corredata da prezzi, senza diventare necessariamente un progetto autonomo.
Nel caso esaminato, il geometra aveva sottoscritto:
- il documento denominato descrizione del progetto;
- gli elaborati grafici;
- l’elenco prezzi.
I giudici hanno attribuito ai disegni una funzione esplicativa della relazione. Non vi hanno individuato gli elementi progettuali e i calcoli necessari alla concreta realizzazione delle migliorie. Il nome del documento, dunque, non è stato decisivo. A determinare la valutazione è stato il suo contenuto tecnico effettivo.
La denominazione “miglioria” non basta a rendere legittima la firma
La sentenza non consente di superare le riserve professionali semplicemente qualificando un intervento come migliorativo. Se gli elaborati contengono già un progetto autonomo, verifiche o calcoli che richiedono una specifica competenza, occorre valutare l’abilitazione del professionista rispetto a quelle attività. La descrizione utilizzata dall’impresa non può sostituire questo esame. Nel caso deciso dal TAR, la firma è stata riconosciuta legittima perché la documentazione non presentava tali caratteristiche. È questa condizione a delimitare la portata della pronuncia.
Competenze del geometra e dell’ingegnere: le norme richiamate
Per ricostruire i confini professionali, il Tribunale ha richiamato due riferimenti normativi:
- il regio decreto n. 2537 del 1925, relativo alle professioni di ingegnere e architetto;
- il regio decreto n. 274 del 1929, che disciplina la professione di geometra.
L’articolo 51 del regio decreto n. 2537/1925 individua un ampio ambito di attività spettanti alla professione di ingegnere, comprendendo lavori relativi a costruzioni, impianti, mezzi di trasporto, deflusso e comunicazione.
L’articolo 16 del regio decreto n. 274/1929 definisce invece attività e limiti della professione di geometra. La sentenza richiama, tra l’altro, le disposizioni sulle costruzioni rurali e sui fabbricati destinati alle industrie agricole di limitata importanza, oltre a determinate piccole opere connesse alle aziende agrarie.
La motivazione affronta anche i limiti relativi alle strutture in cemento armato e alle operazioni di calcolo, attraverso i precedenti giurisprudenziali citati. Questi richiami non vengono impiegati per riconoscere al geometra una competenza generale sulle reti fognarie. Servono a verificare se, attraverso gli elaborati contestati, il professionista avesse svolto attività riservate all’ingegnere. Il TAR ha escluso che ciò fosse avvenuto: descrivere un miglioramento prestazionale, nelle condizioni accertate in giudizio, non equivaleva a progettare l’infrastruttura.
Quando serve l’ingegnere per realizzare le migliorie?
L’ingegnere resta necessario quando la realizzazione delle migliorie richiede prestazioni progettuali o verifiche rientranti nelle sue competenze. L’ammissione dell’offerta tecnica non elimina questo passaggio. Una soluzione valutata positivamente in gara può richiedere, prima dei lavori, l’integrazione del progetto esecutivo, l’aggiornamento degli elaborati e lo sviluppo dei calcoli necessari. La documentazione deve allora essere predisposta e sottoscritta dal professionista competente.
Il TAR distingue quindi la fase di presentazione dell’offerta dalla successiva traduzione progettuale delle migliorie. Nella prima, il concorrente illustra ciò che propone e ne consente la valutazione. Nella seconda, quando necessario, la soluzione viene sviluppata fino al livello richiesto per eseguirla. Questa distinzione non autorizza a rinviare qualsiasi verifica alla fase successiva. Se l’offerta contiene già una prestazione progettuale riservata, la competenza del suo autore assume rilievo al momento della presentazione. Nella controversia esaminata, invece, il Tribunale ha accertato che gli elaborati non incorporavano ancora tali attività. L’eventuale necessità di coinvolgere un ingegnere per realizzare concretamente le migliorie non rendeva illegittima la precedente descrizione sottoscritta dal geometra.
Il precedente del Consiglio di Stato n. 7819/2023
La sentenza richiama il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 7819 del 18 agosto 2023, sul rapporto tra proposte migliorative e successiva integrazione del progetto esecutivo. Il principio ripreso dal TAR distingue l’illustrazione delle soluzioni offerte dalla loro elaborazione progettuale. Le migliorie fanno riferimento a un progetto già approvato dall’amministrazione e, se accolte, possono richiedere modifiche degli elaborati prima dell’esecuzione. La necessità della firma dell’ingegnere su queste successive modifiche non comporta automaticamente lo stesso requisito per la precedente descrizione delle proposte. Occorre verificare quale attività sia stata effettivamente svolta in ciascun documento. Il precedente sostiene quindi la distinzione applicata dal Tribunale, mantenendo ferme le responsabilità professionali nella progettazione.
Il progetto esecutivo è firmato dall’ingegnere: anche le migliorie devono esserlo?
Non necessariamente. Nella vicenda esaminata, la firma dell’ingegnere sul progetto di base non imponeva la stessa qualifica per chi descriveva le migliorie. La ricorrente aveva invocato una corrispondenza tra il professionista autore del progetto dell’amministrazione e quello incaricato di sottoscrivere l’offerta tecnica.
Il TAR ha respinto la censura relativa al principio di simmetria, perché le prestazioni non avevano lo stesso contenuto. L’aggiudicataria non aveva redatto un nuovo progetto esecutivo di opere idrauliche o strutturali. Aveva presentato ottimizzazioni accessorie, integrazioni funzionali e miglioramenti manutentivi. La qualifica del progettista dell’opera non risolve quindi, da sola, la questione della firma di ogni documento successivo. La verifica deve riguardare la natura della singola prestazione, senza presumere che tutti gli elaborati richiedano identiche competenze.
Migliorie e varianti negli appalti: perché conta il disciplinare
La seconda classificata sosteneva che gli interventi dell’aggiudicataria fossero varianti illegittime, anziché migliorie ammissibili. Il Tribunale ha respinto anche questa contestazione, confrontando le proposte con le possibilità espressamente previste dal disciplinare di gara.
Il criterio A.1 contemplava soluzioni riferite all’integrazione e all’innovazione dell’impiantistica. Il criterio A.2 riguardava interventi sui tratti aggiuntivi connessi al collettore e sulle relative sovrastrutture. Secondo il Collegio, le soluzioni presentate rientravano nello spazio che l’amministrazione aveva lasciato alla competizione tecnica tra le imprese. Non potevano quindi essere considerate estranee alla procedura sulla base delle argomentazioni formulate dalla ricorrente.
La conclusione dipende dal rapporto tra progetto originario, contenuto dell’offerta e regole della gara. Una proposta ammessa in una determinata procedura non diventa, per questo, utilizzabile senza ulteriori verifiche in qualsiasi appalto. Per chi prepara un’offerta, il primo controllo riguarda dunque le opzioni consentite dalla stazione appaltante. La qualificazione di un intervento deve essere coerente con gli atti di gara e con ciò che la soluzione modifica realmente.
Punteggi per la manutenzione: più anni non significano automaticamente più punti
La sentenza affronta anche la valutazione dei servizi successivi di assistenza e manutenzione. La ricorrente sosteneva che il punteggio dovesse crescere in proporzione alla durata del periodo offerto. Sulla base di questo ragionamento, chiedeva di ridurre il risultato dell’aggiudicataria da 10 a 2,5 punti.
Il TAR ha osservato che il disciplinare non prevedeva una formula matematica legata alla durata. Applicarla avrebbe significato trasformare un criterio qualitativo in un automatismo quantitativo non stabilito dagli atti di gara.
La valutazione poteva riguardare anche:
- la qualità del programma manutentivo;
- le modalità concrete di svolgimento del servizio;
- la fattibilità degli interventi;
- la credibilità dell’impegno sotto il profilo economico.
In quella procedura, il dato temporale non aveva un valore decisivo tale da assorbire tutte le altre considerazioni. La commissione conservava quindi uno spazio di valutazione tecnica sul contenuto del servizio.
Per le imprese, il passaggio evidenzia la necessità di costruire l’offerta sui criteri effettivamente previsti. Promettere un’assistenza più lunga non garantisce un punteggio superiore quando la gara richiede di valutare qualità, organizzazione e sostenibilità del programma.
Perché il TAR ha cambiato orientamento dopo la fase cautelare?
La controversia aveva inizialmente avuto un esito diverso. In sede cautelare, il TAR aveva accolto la richiesta di tutela provvisoria, ritenendo che le contestazioni sulla firma meritassero considerazione. A un primo esame, gli interventi relativi all’impianto fognario erano apparsi suscettibili di rientrare nelle prerogative degli ingegneri.
Il Consiglio di Stato aveva poi accolto l’appello cautelare, sottolineando che il progetto fognario era già stato predisposto e validato dalla stazione appaltante. L’attività contestata riguardava invece migliorie accessorie, senza incidenza sul progetto di base. Nel giudizio di merito, il TAR ha approfondito l’esame degli atti e ha concluso che il ricorso fosse infondato. Il diverso esito deriva quindi dalla valutazione della natura concreta degli elaborati, svolta con l’approfondimento proprio della decisione finale.
L’esito della sentenza e le conseguenze per professionisti e imprese
Il TAR Campania ha respinto integralmente il ricorso principale. Ha inoltre dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale dell’aggiudicataria contro l’ammissione della seconda classificata. Quest’ultimo conteneva contestazioni su presunte omissioni dichiarative relative a procedimenti penali e precedenti risoluzioni contrattuali. La dichiarazione di improcedibilità non costituisce un accertamento nel merito di tali circostanze. Le spese di giudizio sono state compensate, considerando l’andamento del procedimento e la complessità delle questioni.
Per geometri, ingegneri, imprese e stazioni appaltanti, la decisione indica un criterio di verifica: esaminare ciò che il professionista ha realmente elaborato. La firma va valutata rispetto al contenuto della prestazione, insieme alle prescrizioni del disciplinare e ai limiti professionali applicabili.ì Nel caso deciso, il geometra aveva descritto migliorie compatibili con le regole della gara, senza redigere un nuovo progetto né sviluppare calcoli riservati. L’eventuale successiva progettazione necessaria alla loro realizzazione rimaneva affidata alle figure competenti.
Un’offerta tecnica può essere esclusa perché firmata da un geometra?
La qualifica del sottoscrittore, da sola, non basta a risolvere la questione. Nella sentenza n. 5280/2026, il TAR ha escluso l’illegittimità della firma dopo aver accertato che gli elaborati descrivevano migliorie e non contenevano attività progettuali riservate all’ingegnere.
Il geometra può progettare una rete fognaria sulla base di questa sentenza?
La pronuncia non riconosce una competenza generale nella progettazione delle reti fognarie. Riguarda la sottoscrizione di proposte migliorative riferite a un progetto esecutivo già predisposto dall’amministrazione.
Disegni e prezzi rendono una proposta migliorativa un progetto?
Non automaticamente. Nel caso esaminato, gli elaborati grafici avevano una funzione esplicativa e l’elenco prezzi accompagnava la descrizione delle soluzioni. È il contenuto tecnico complessivo a determinare la natura della prestazione.
Chi firma il progetto necessario per eseguire le migliorie?
Il professionista competente per le attività richieste. Se le integrazioni comportano progettazione o calcoli riservati all’ingegnere, la legittimità della precedente descrizione firmata dal geometra non elimina la necessità del suo intervento.
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