martedì, Aprile 23, 2024
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Edilizia

Quali Titoli edilizi occorrono per realizzare tettoie, pergolati e pergotende?

Tettoie, pergolati, Pergotende: facciamo (finalmente) chiarezza su quali titoli edilizi occorrono per realizzare queste strutture

Titoli edilizi: tettoie, pergolati, pergotende... come comportarsi?
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Con la sentenza n.5008/2018 pubblicata il 22 agosto, la quarta sezione del Consiglio di Stato richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tettoie e pensiline, specie se realizzate su terrazzi, rientrano nell’alveo applicativo del regime concessorio (sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2864; 12 dicembre 2016, n. 5108).

  • Pergolato. Con riferimento specifico al pergolato, Palazzo Spada ha avuto già modo di affermare che lo stesso è una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone. Il pergolato quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio. Di contro, il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa.

  • Pergotenda. Per quanto riguarda la nozione di “pergotenda”, essa “è qualificabile come mero arredo esterno quando è di modeste dimensioni, non modifica la destinazione d’uso degli spazi esterni ed è facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua installazione si va ad inscrivere all’interno della categoria delle attività di edilizia libera e non necessita quindi di alcun permesso”.

Che cosa è il concetto di pertinenza più volte richiamato dallo stesso Consiglio Di Stato?

Come evidenziato sempre dal Consiglio di Stato (sez. V, 28 aprile 2014, n. 2196; n. 2864 del 2016 cit.), il concetto di “pertinenza”, ai sensi e per i fini di cui all’ art. 7 D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, conv. dalla L. 25 marzo 1982, n. 94, tale da richiedere non già la concessione edilizia, bensì la mera “autorizzazione”, si differenzia, da un lato, da quello di cui all’art. 817 c.c., che è caratterizzato da un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e principale e, dall’altro, per potersi avere pertinenza è indispensabile che il manufatto destinato ad un uso pertinenziale durevole sia dalle dimensioni ridotte e modeste, per cui soggiace a concessione edilizia la realizzazione di un’opera di rilevanti dimensioni, che modifica l’assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla res principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d’ornamento nei riguardi di essa.

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