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La “Politica” estende la definizione di ristrutturazione edilizia

Il termine di ristrutturazione edilizia, secondo MIT e Funzione Pubblica, va esteso anche agli interventi di demolizione e alle attività di ricostruzione.

La “Politica” estende la definizione di ristrutturazione edilizia
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I lavori di demolizione e di ricostruzione devono essere ricompresi all’interno della definizione di ristrutturazione edilizia. A darne notizia e diffusione sono stati i Ministri dei Lavori Pubblici e della Funzione Pubblica che con la pubblicazione di una nota stampa pubblica hanno voluto dare risalto alla firma della circolare, inviata alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, all’Unione delle Province d’Italia, all’Associazione Nazionale Comuni Italiani, al Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici e ai Provveditorati Interregionali per le Opere pubbliche, con la quale si illustrano le principali e più importanti novità introdotte dal decreto Semplificazioni.

In particolare, la circolare, si è concentrata sugli aspetti burocratici contenuti nell’articolo 10 del Decreto Semplificazioni (in particolare gli articoli 2-bis e 3 del Testo Unico, DPR 380/2001).

La prima grande novità, quella che in queste ore sta catalizzando l’attenzione di buona parte dei professionisti attivi nei lavori edili, è quella relativa alla nuova e più vasta concezione della definizione di ristrutturazione edilizia.

Nuova definizione di ristrutturazione edilizia.

Il concetto di ristrutturazione edilizia, secondo la nuova interpretazione, deve essere ampliato fino a comprendere anche gli interventi e i lavori di demolizione e ricostruzione “dove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche”.

Qual e grande novità pratica comporta la nuova definizione di ristrutturazione edilizia?

La nuova concezione porta con se un’importante novità. D’ora in poi, nei casi di demolizione e ricostruzione “dove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche” non sarà più necessario richiedere il permesso di nuova costruzione.

La norma si applica sia agli interventi di adeguamento delle strutture alla normativa antisismica, sia nei casi di lavori atti ad apportare migliorie all’accessibilità, ai lavori di installazione di impianti tecnologici e agli interventi di efficientamento energetico.

“Si potrà aumentare la volumetria – si legge nella nota stampa congiunta di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero della Funzione Pubblica – se gli interventi potranno essere ricompresi all’interno di una più ampia rigenerazione urbana.”

Se da una parte però si tolgono dei vincoli e si punta con decisione verso una progressiva semplificazione, viene introdotto un nuovo concetto di vigilanza.

“ Speculare alla semplificazione – dichiarano i due ministeri – vi è il maggiore rigore richiesto per gli immobili sottoposti a particolari vincoli previsti dal codice dei beni culturali. In questi casi non solo non sono ammessi aumenti di volumetria ma è richiesto il mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie. Stesso discorso per gli immobili nei centri storici, dove le deroghe sono ammesse solo se previste da previsioni legislative regionali o da strumenti urbanistici.”

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