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Ambiente

Ecobonus 2018: novità e nuovo sito per la trasmissione dei dati

L’Enea comunica che il nuovo sito, raggiungibile all’indirizzo http://finanziaria2018.enea.it, per trasmettere i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici conclusi a partire dal 1° gennaio 2018 sarà attivato dopo la pubblicazione dei decreti con le nuove disposizioni tecniche e procedurali attuative della legge di Bilancio 2018.

Riqualificazione energetica degli edifici - indicazioni invio pratiche online
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L’Enea comunica che il nuovo sito, raggiungibile all’indirizzo http://finanziaria2018.enea.it, per trasmettere i dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici conclusi a partire dal 1° gennaio 2018 sarà attivato dopo la pubblicazione dei decreti con le nuove disposizioni tecniche e procedurali attuative della legge di Bilancio 2018. L’eventuale deroga rispetto alla scadenza di 90 giorni dalla data di chiusura dei lavori per l’invio verrà comunicata non appena possibile.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017 è stata pubblicata legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) che integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

A livello di agevolazioni restano confermate:

  • al 65% l’aliquota per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,

  • pompe di calore,

  • sistemi di building automation,

  • collettori solari per produzione di acqua calda,

  • scaldacqua a pompa di calore,

  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,

  • al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:

  • gli interventi di tipo condominiale

  • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Si ha invece una riduzione dell’aliquota di detrazione dal 65% al 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,

  • schermature solari,

  • caldaie a biomassa,

  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013.

Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

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