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Assegnazione della casa coniugale e divisione della proprietà immobiliare

L'assegnazione della casa coniugale e la divisione della proprietà in caso di separazione. Come regolarsi e gestire la casistica.

Assegnazione della casa coniugale e divisione della proprietà immobiliare
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Assegnazione della casa coniugale e divisione immobiliare. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18641 del 9 giugno 2022 delle Sezioni Unite, ha fatto luce su una questione annosa: il valore da attribuire alla casa coniugale in comproprietà, già assegnata al coniuge affidatario dei figli durante la separazione, in caso di divisione della proprietà in comunione.

L’assegnazione della casa coniugale e la divisione della proprietà in caso di separazione. Come regolarsi e gestire la casistica.

  1. La divisione dell’immobile in comproprietà
  2. Implicazioni economiche e legali
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Quando i coniugi si separano, il Tribunale interviene con provvedimenti a tutela dei figli e dei coniugi, tra cui l’assegnazione della casa coniugale, l’abitazione dove la famiglia ha vissuto fino a quel momento.

Il diritto di assegnazione della casa mira a garantire ai figli una continuità nella loro vita familiare, preservando l’ambiente domestico come luogo degli affetti, delle abitudini e degli interessi familiari.

Per meglio perseguire questo obiettivo, l’art. 337 sexies del codice civile è stato modificato nel 2013. Questo articolo, che regola l’assegnazione della casa familiare e le norme sulla residenza, è stato inserito nel capo dedicato all’esercizio della responsabilità genitoriale dopo la separazione, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili, l’annullamento o la nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio.

La normativa stabilisce che il godimento della casa familiare è assegnato prioritariamente in base all’interesse dei figli, seguito dalle condizioni economiche dei coniugi e dal titolo di proprietà della casa. L’assegnazione può essere modificata se il coniuge assegnatario non risiede più stabilmente nella casa o contrae un nuovo matrimonio.

La divisione dell’immobile in comproprietà

Un tema spesso dibattuto nei giudizi di separazione e divorzio è la determinazione del valore della casa in comproprietà al momento della divisione. I giudici devono decidere se l’assegnazione della casa al coniuge affidatario dei figli influisce sul valore dell’immobile, poiché la presenza di un diritto di godimento potrebbe ridurne il valore di mercato.

Nella divisione dell’immobile, la casa può essere attribuita in proprietà esclusiva al coniuge non assegnatario, con un conguaglio per l’altro comproprietario, oppure al coniuge assegnatario, sempre con un conguaglio.

Per calcolare il conguaglio, si deve fare riferimento al valore dell’immobile, considerando se il diritto personale di godimento del coniuge affidatario riduce il valore della casa.

Con la sentenza n. 18641 del 2022, le Sezioni Unite hanno stabilito che, in caso di scioglimento della comunione immobiliare con attribuzione dell’intero immobile al coniuge affidatario, il valore dell’immobile non deve risentire del diritto di godimento precedentemente assegnato. Questo diritto si confonde con la proprietà esclusiva attribuita al coniuge affidatario, e il conguaglio dovuto all’altro coniuge deve basarsi sul valore di mercato dell’immobile attribuito in proprietà esclusiva, senza considerare la presenza continuata dei figli nell’immobile.

Implicazioni economiche e legali

Di conseguenza, il diritto di godimento derivante dall’assegnazione della casa non incide sul calcolo del conguaglio, essendo considerato un diritto personale atipico che viene meno con l’assegnazione della casa in proprietà esclusiva al coniuge affidatario. Quest’ultimo, divenuto proprietario esclusivo, può richiedere l’adeguamento del contributo di mantenimento dei figli all’altro coniuge, poiché, pur venendo meno l’assegnazione della casa, l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli rimane.

In conclusione, il valore dell’immobile varia a seconda della sua destinazione: se assegnato in proprietà esclusiva al coniuge affidatario della casa e dei figli, avrà il pieno valore di mercato; se trasferito al coniuge non assegnatario o a un terzo, il valore sarà ridotto, tenendo conto del diritto di godimento residuo del coniuge assegnatario.

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