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Cosa impone l’Art 843 c.c. riguardo le indennità spettante al vicino per l’accesso ad un fondo?

Obblighi e interpretazioni dell’Art. 843 c.c. Accesso ai fondi e indennità per il proprietario

Cosa impone l’Art 843 c.c. riguardo le indennità spettante al vicino per l’accesso ad un fondo?
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L’obbligo di accesso ai fondi altrui secondo l’art. 843 c.c.: interpretazioni giuridiche e diritto all’indennità. Spesso, per realizzare o riparare un muro o altre opere, è necessario che il proprietario acceda al terreno del vicino.

Obblighi e interpretazioni dell’Art. 843 c.c. Accesso ai fondi e indennità per il proprietario

  1. Obbligazione propter rem
  2. Accesso per riconosciuta necessità
  3. Rifacimento di una facciata condominiale
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La legge impone l’accesso ai fondi per lavori necessari. Scopri le interpretazioni giuridiche e quando è dovuta l’indennità.

Questa necessità è regolata dalla legge, specificamente dall’art. 843 del codice civile, che al primo comma stabilisce l’obbligo per il proprietario di permettere l’accesso e il passaggio sul proprio terreno, purché tale accesso sia necessario per il vicino che deve eseguire lavori di costruzione o riparazione di un muro o di un’altra opera, sia propria che comune.

Obbligazione propter rem

Questa è un’obbligazione “propter rem” che non comporta la creazione di una servitù permanente, ma costituisce una limitazione temporanea del diritto di proprietà per favorire l’utilità del vicino. La giurisprudenza, inclusa la sentenza della Cassazione n. 5012/2018, ha ribadito che tale obbligazione consiste nel permettere l’accesso e il passaggio necessari.

Un esempio tipico è quello di un proprietario che deve eseguire lavori sulla facciata del proprio edificio e ha bisogno di accedere al terreno del vicino per montare i ponteggi.

Accesso per riconosciuta necessità

Secondo la normativa, l’accesso è consentito solo in caso di “riconosciuta necessità” e in assenza di alternative per effettuare i lavori. Se ci sono soluzioni alternative, l’accesso è possibile solo tramite un accordo tra le parti.

La necessità dell’accesso è valutata dal giudice competente. Se il proprietario del fondo non consente l’accesso, il vicino può avviare un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere l’autorizzazione giudiziale all’ingresso.

Se l’accesso provoca danni, il secondo comma dell’art. 843 c.c. prevede un’adeguata indennità. Tuttavia, vi sono diverse interpretazioni giuridiche su quando questa indennità sia dovuta.

Il Tribunale di Sassari, con la sentenza n. 1154 del 16 novembre 2022, ha affrontato questo tema, evidenziando le diverse posizioni giurisprudenziali.

Rifacimento di una facciata condominiale

Un condominio, per eseguire lavori di ripristino della facciata interna, ha chiesto l’accesso al cortile del vicino. Di fronte al rifiuto, ha avviato un procedimento d’urgenza ottenendo dal giudice l’autorizzazione a collocare i ponteggi nel cortile del vicino. Tuttavia, i lavori sono durati più degli ottanta giorni previsti, e il proprietario del cortile ha richiesto l’indennità per il danno subito.

Il Tribunale di Sassari ha rigettato la richiesta, aderendo all’orientamento secondo cui l’indennità ex art. 843 c.c. è dovuta solo in presenza di un danno comprovato. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20540 del 29 settembre 2020, ha confermato questa interpretazione, stabilendo che il diritto all’indennità sorge solo se l’accesso causa un danno concreto.

Nel caso in esame, il tribunale ha ritenuto non sufficientemente provato il danno, poiché le testimonianze relative ai disagi e al mancato utilizzo del cortile non erano convincenti.

Per ottenere l’indennità prevista dall’art. 843 c.c., è necessaria la prova del danno subito. Il Tribunale di Sassari, seguendo l’orientamento della Cassazione, ha stabilito che solo un danno effettivo giustifica il risarcimento, escludendo l’indennizzabilità per la semplice occupazione temporanea del fondo, se non accompagnata da ulteriori pregiudizi dimostrabili.

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