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Edilizia

SuperSCIA 2025: guida completa all’alternativa al Permesso di Costruire tra semplificazioni, vincoli e novità normative

Il nuovo quadro normativo e le innovazioni del 2025 chiariscono i contorni della Super SCIA, ampliando i casi ammessi e semplificando presentazione e tempistiche.

SuperSCIA 2025: guida completa all'alternativa al Permesso di Costruire tra semplificazioni, vincoli e novità normative
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Negli ultimi anni la Super SCIA, o SCIA Alternativa, è diventata uno degli strumenti più utilizzati da professionisti e cittadini per realizzare interventi edilizi complessi senza dover ricorrere al più lungo e articolato Permesso di Costruire. Introdotta con l’obiettivo di semplificare le procedure, questa modalità consente di velocizzare l’avvio dei lavori, pur mantenendo un sistema di controlli preventivi e di responsabilità tecnica molto rigoroso. Con le recenti modifiche normative, soprattutto dopo il Decreto Salva Casa 2024, la Super SCIA ha assunto un ruolo ancora più rilevante nel panorama dell’urbanistica italiana, diventando un punto di riferimento per chi intende intervenire su edifici esistenti o avviare nuove costruzioni rispettando le regole.

  1. Interventi ammessi con Super SCIA
  2. Autonomia delle Regioni in materia di Scia Alternativa
  3. Contributo di costruzione
  4. Novità 2025.
  5. Sei un geometra? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Il nuovo quadro normativo e le innovazioni del 2025 chiariscono i contorni della Super SCIA, ampliando i casi ammessi e semplificando presentazione e tempistiche.

La Super SCIA, nota anche come SCIA Alternativa o SCIA 2, rappresenta un titolo abilitativo intermedio tra la SCIA ordinaria e il Permesso di Costruire (PDC), regolato dall’art. 23 del Testo Unico per l’Edilizia. Introdotta nel 2016, si applica a interventi di ristrutturazione pesante, nuove costruzioni e trasformazioni urbanistiche con efficacia indiretta e tempi ampliati rispetto alla SCIA semplice.

Interventi ammessi con Super SCIA

Sono ammessi con la Super SCIA: ristrutturazioni che generano un organismo edilizio in parte nuovo, con possibili variazioni di volumetria, destinazione d’uso (specialmente in centri storici), sagoma o prospetti, anche su edifici sottoposti a vincoli.

È consentita anche la demolizione e ricostruzione, compresi i casi post‑crollo o demolizione, se svolti in aree protette e se prevedono modifiche volumetriche, planivolumetriche o tipologiche rispetto al preesistente.

Possono ricorrervi interventi urbanistici o nuove costruzioni disciplinati da piani attuativi o accordi negoziali con precise disposizioni plano‑volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, purché tali piani siano stati validati dall’ente comunale, o che la loro sussistenza sia stata formalmente riconosciuta. Analoghe condizioni valgono per interventi derivati da strumenti urbanistici generali con direttive analoghe.

Autonomia delle Regioni in materia di Scia Alternativa

Le regioni, inoltre, godono della facoltà di identificare ulteriori tipologie di intervento ammesse alla Super SCIA, sempre in alternativa al PDC.

Contributo di costruzione

Come il PDC, anche la Super SCIA prevede il versamento del contributo di costruzione, comprensivo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

Novità 2025.

Il Decreto Salva Casa (Legge 105/2024) ha aggiornato il modello SFIA, introducendo nuove sezioni dedicate alla destinazione d’uso, il quadro relativo alla regolarità urbanistica, le sanzioni, e la possibilità di proroga fino a 36 mesi (solo se presentata entro fine 2024 e previa comunicazione formale al Comune).

La procedura prevede 30 giorni di attesa dopo la presentazione, durante i quali il Comune può verificare i requisiti: in mancanza, può inviare un divieto motivato; trascorso il termine senza esito negativo, scatta il silenzio‑assenso, autorizzando l’avvio dei lavori.

Il procedimento richiede asseverazioni tecniche, autocertificazioni e altri documenti redatti da tecnici abilitati, che sostituiscono, dove possibile, pareri e verifiche preventive (tranne nei casi con vincoli ambientali, defensivi, antisismici, pubblica sicurezza ecc.).

In caso di mancanza di documentazione o requisiti, il Comune nega l’accesso ai lavori, mentre dichiarazioni false comportano segnalazione all’autorità giudiziaria e all’Ordine professionale del tecnico.

Il titolo ha validità di 3 anni, prorogabili fino a 36 mesi se richiesto nei termini previsti; in caso di decorso del termine senza fine lavori, occorre presentare una nuova segnalazione e comunicare la data di conclusione dei lavori.

A intervento ultimato, il tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, attestando la conformità dell’opera al progetto iniziale, da depositare presso lo Sportello Unico Edilizia (SUE) del Comune

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