mercoledì, Aprile 24, 2024
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Edilizia

Senza la conformità urbanistico-edilizia nessun certificato di agibilità

Il certificato di agibilità riflette non solo la regolarità igienico sanitaria dell'edificio, ma anche la sua conformità urbanistico-edilizia e paesaggistica

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L’art. 35 della Legge 28 febbraio 1985, prevede che “a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica”.  Trent’anni in cui tante “cose” sono cambiate, e ora, con la sentenza numero 1917 del 2015 depositata il 2 aprile scorso sembra modificare profondamente anche la disciplina del certificato di agibilità in deroga cosi come si è conosciuto negli ultimi decenni.

Con la sentenza sopracitata infatti il Tar campano ha messo in evidenza che la deroga di cui all’art. 35 della Legge 47/1985 non concerne le prescrizioni di carattere igienico sanitario. Il rilascio del certificato di agibilità presuppone dunque la conformità del fabbricato ai parametri normativi e regolamentari urbanistici ed edilizi, e quindi  “il soggetto titolare del permesso di costruire” è tenuto “a chiedere il certificato di agibilità”

Il rilascio del certificato di agibilità, secondo il ragionamento espresso dal tribunale amministrativo della Campania, presuppone la presenza anche di una conformità urbanistico edilizia dell’opera in questione.

Le indicazioni normative su cui ha fatto leva lo stesso tribunale per esperire la propria sentenza , sottolinea il Tar, sono seguite da univoca giurisprudenza, secondo cui il rilascio del certificato di agibilità, lungi dall’essere subordinato all’accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell’opera. E’ stato anche chiarito che il requisito dell’agibilità riflette non solo la regolarità igienico sanitaria dell’edificio, ma anche alla sua conformità urbanistico-edilizia e paesaggistica.

 

Normative che sembrano andare nella direzione di garantire maggior tutela al bene pubblico del paesaggio senza tralasciare l’importanza del diritto all’abitazione. 

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