Edilizia

SCIA edilizia: guida pratica per i geometri su tempi, procedure e casi in cui è obbligatoria

Con la segnalazione certificata di inizio lavori, i proprietari possono avviare interventi edilizi non invasivi evitando permessi più complessi, purché rispettino criteri tecnici e urbanistici.

SCIA edilizia: guida pratica per i geometri su tempi, procedure e casi in cui è obbligatoria
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Negli ultimi anni, il panorama dell’edilizia italiana ha subito una profonda trasformazione, orientata verso la semplificazione burocratica e la digitalizzazione delle pratiche amministrative. Tra i principali strumenti introdotti per velocizzare l’avvio dei lavori di ristrutturazione o manutenzione vi è la SCIA, acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Questo documento, che ha sostituito la vecchia DIA, rappresenta oggi uno dei pilastri della normativa edilizia nazionale, consentendo ai cittadini di avviare determinati interventi senza dover attendere lunghi tempi di autorizzazione. Comprendere quando è obbligatoria, come presentarla e quali opere richiede è fondamentale per muoversi correttamente nel complesso mondo delle pratiche urbanistiche e per evitare errori che potrebbero tradursi in sanzioni o blocchi dei lavori.

Con la segnalazione certificata di inizio lavori, i proprietari possono avviare interventi edilizi non invasivi evitando permessi più complessi, purché rispettino criteri tecnici e urbanistici.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) rappresenta il titolo abilitativo comunale che consente di iniziare lavori su un immobile senza attendere l’autorizzazione preventiva. La normativa che disciplina questa procedura ha progressivamente sostituito la precedente Denuncia di Inizio Attività (DIA), in vigore fino al 2016, segnando un percorso di semplificazione amministrativa.

Interventi per cui è richiesta la SCIA in ediliza

Gli interventi per cui è richiesta la SCIA si distinguono da quelli soggetti al “Permesso di Costruire”: questi ultimi riguardano interventi che alterano volumetria, sagoma o destinazione d’uso. La SCIA, al contrario, si limita a lavori che possono interessare anche elementi strutturali interni, pur mantenendo invariati prospetti, volumi e schemi esterni.

La disciplina normativa vigente riconosce che la SCIA è utilizzabile quando l’intervento edilizio non rientra nell’ambito dell’“Edilizia Libera” né richiede il più oneroso Permesso di Costruire o la semplice Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), quest’ultima destinata a opere su parti non strutturali come tramezzi e manutenzioni ordinarie.

Procedura di presentazione

La procedura per presentare una SCIA per ristrutturazione impone che la domanda venga inoltrata allo sportello tecnico del Comune in cui è ubicato l’immobile. L’ente comunale ha un termine massimo — variabile, ma generalmente entro 60 giorni — per verificare la documentazione, riscontrare eventuali difformità o irregolarità e, eventualmente, sospendere l’intervento. In assenza di rilievi ostativi, i lavori possono avere inizio immediatamente dopo la presentazione della segnalazione.

Validità

La validità della SCIA è generalmente fissata a 3 anni, e l’omessa presentazione quando obbligatoria può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative da parte dell’Amministrazione comunale, come previsto da normativa urbanistico-edilizia.

Scia, Cila e permesso di costruire

Per quanto riguarda le tipologie di opere che rientrano nella SCIA, rientrano ad esempio le ristrutturazioni conservative di impianti e pavimentazioni, gli interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono parti strutturali (ma senza modificare volume o sagoma), il cambio di destinazione d’uso dell’immobile quando questo non implica un ampliamento o alterazione significative, e altre opere che non meriterebbero né la CILA né il Permesso di Costruire.

È dunque fondamentale che committenti e tecnici coinvolti – Architetti, Ingegneri, Geometri – verifichino con attenzione la categoria dell’intervento edilizio da realizzare, il regime urbanistico applicabile e la documentazione da allegare allo sportello comunale. Solo così si eviteranno ritardi, blocchi e sanzioni nonché la possibilità del professionista o del proprietario di trovarsi in posizione di responsabilità.

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