giovedì, Aprile 25, 2024
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Prevenzione incendi

Prevenzione incendi: quando una manifestazione può essere definita “temporanea”?

Novità prevenzione incendi: il dipartimento dei vigili del fuoco ha rilasciata una nota con cui dichiara l’impossibilità a impossibile procedere ad una quantificazione in termini temporali, per via della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

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Modalità temporali della prevenzione incendi;  è questa la materia su cui è stata interpelato il dipartimento dei vigili del fuoco. A porre il quesito è stata la Direzione regionale per la Sicilia, bisognosa di conoscere quali potessero essere i requisiti di tipo temporale e/o tecnico per definire una manifestazione come temporanea, al fine di assicurare una corretta ed omogenea applicazione del D.P.R. 151/2011 con riferimento alle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi.

Con l’arrivo dell’estate il numero delle manifestazioni estemporanee sale progressivamente, e assieme al numero salgono anche i rischi legati alla prevenzione incendi.

Per comprendere l’argomento bisogna partire dall’esame dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, ai punti 65 e 69, infatti si scopre che è stato introdotto il concetto di “manifestazioni temporanee” e l’esclusione delle stesse dal campo di applicazione del D.P.R. 151/11.

Tutto il battage ruota attorno a questo concetto di temporaneità. Un concetto dalla difficile definizione. Per quanto riguarda il concetto di temporaneità infatti, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con la Nota Protocollo n. 5918 del 19 maggio 2015, precisa che è impossibile procedere ad una quantificazione in termini temporali, alla luce della pluralità ed eterogeneità dei casi potenzialmente prospettabili in concreto.

La nota dei vigili del fuoco, interpellati sulla prevenzione incendi, comunque aggiunge che in generale “per attività temporanee, come già in passato si è avuto modo di rappresentare, si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita”.

 

Per questo tipo di attività, caratterizzate dalla breve durata quindi, “risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l’inserimento delle stesse nell’ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto, potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse”.

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