venerdì, Aprile 19, 2024
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Urbanistica

Mansarda abitabile e volumi tecnici

Ostruire l'ingresso e le altre aperture della mansarda non basta a trasformarle in volumi tecnici non computabili ai fini urbanistico-edilizi

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Non può essere considerato volume tecnico il piano di copertura, impropriamente definito sottotetto, ma costituente in realtà una mansarda, in quanto caratterizzato da rilevante altezza media interna, superiore a quella sufficiente a svolgere una semplice funzione isolante, nonché da un notevole ingombro complessivo, incidente in modo significativo sui luoghi esterni.

Tali connotazioni non risultano eliminate neppure dall’avvenuta occlusione mediante tamponatura dell’ingresso e delle altre aperture: rimane, infatti il carattere di locale autonomo suscettibile di potenziale e oggettiva utilizzabilità abitativa, come dimostrato comunque dalla possibilità di, futuro, accesso garantita dalla presenza di una scala interna.

Così il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sembra aver dato una definitiva conclusione all’ormai datato fenomeno delle “mansarde abusive”, locali realizzati teoricamente con altri scopi,ma nella realtà utilizzati per ben altro.

La giurisprudenza, ricorda il Tribunale amministrativo della Campania, ha costantemente affermato che “vanno considerati come dei volumi tecnici soltanto quei volumi destinati esclusivamente agli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione e che non possono essere ubicati al suo interno”, quindi, ai fini della definizione di volume tecnico e della relative distinzione nel caso in esame con la mansarda, “

assumono valore tre ordini di parametri:

-il primo positivo e funzionale, attiene al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l’utilizzo della costruzione alla quale si connette

-il secondo ed il terzo invece negativi, in quanto consistono da un lato nell’impraticabilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all’interno della parte abitativa, e dall’altro ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti”

La sentenza del TAR campano segue a distanza di mesi una discussa decisione del consiglio di stato sempre riguardante il tema della mansarda. In questo caso precedente il Consiglio di Stato ha ritenuto invece che un volume realizzato a copertura di un fabbricato, o ha le caratteristiche oggettive di un sottotetto non abitabile, trattandosi di un minimo volume tecnico richiesto per la copertura dell’edificio, oppure  si tratta di una mansarda, anche potenziale, in quanto dotata di rilevante altezza media rispetto al piano di gronda.

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