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Fisco

La riduzione contributiva in edilizia, quando applicarla e come richiederla?

Entro il 31 luglio bisogna confermare o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva nel settore dell’edilizia.

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A Marzo, hanno cominciato ad arrivare nelle case degli italiani i primi 730, e con la primavera sono arrivate, puntuali come le rondini direbbe forse qualcuno, le prime ansie da dichiarazione dei redditi. Cominciamo col dire che entro il 31 Luglio bisognerò confermare o rideterminare per l’anno di riferimento la riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Trascorso questo termine, e superato il periodo di tolleranza di trenta giorni e sino all’adozione del menzionato decreto, si applicherà la riduzione contributiva determinata per l’anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all’effettiva riduzione.

Una materia da sempre oggetto di richieste di spiegazioni e, almeno stando a sentire i consulenti del lavoro intervistati, ricca di casistica di errori. Per questo nel corso dell’ultimo mese del 2014 è stato emanato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assunto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, che ha confermato per l’anno 2014, nella misura dell’11,50 %, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.

Il beneficio della riduzione contributiva in esame consiste, come dice anche lo stesso termine, in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana.  Nessuna riduzione contributiva può quindi essere prevista per i lavoratori a tempo parziale.

Ma come si applica la riduzione contributiva nel settore dell’ edilizia?

Innanzitutto bisogna specificare  che :

compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014;

non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2014, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria;

risulta essere subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 6 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338.

Si osserva, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.

 

 

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