Gare BIM: senza competenze dimostrate l’esclusione è inevitabile
Negli appalti BIM non basta dichiarare: servono requisiti e ruoli documentati Il TAR Liguria 944/2025 conferma l’esclusione e chiarisce i controlli chiave.

La metodologia BIM ha smesso da tempo di essere un’opzione o un valore aggiunto: negli appalti pubblici è diventata un requisito sostanziale, capace di incidere direttamente sull’ammissione o meno di un operatore economico alla gara. In un contesto normativo e giurisprudenziale sempre più rigoroso, il BIM rappresenta oggi un vero banco di prova tecnico e organizzativo, dove contano prove documentali, ruoli chiari e competenze dimostrabili.
- Il caso concreto: gara BIM e servizi di punta non dimostrati
- La verifica della stazione appaltante e l’esclusione
- La sentenza del TAR Liguria: BIM da dimostrare, non da dichiarare
- Competenze BIM certificate: cosa contano davvero
- BIM e appalti: una scelta strategica obbligata
- Sei un geometra? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?
Negli appalti BIM non basta dichiarare: servono requisiti e ruoli documentati Il TAR Liguria 944/2025 conferma l’esclusione e chiarisce i controlli chiave.
La digitalizzazione degli appalti pubblici non è più una prospettiva futura, ma una realtà consolidata che impone standard elevati e verificabili. Quando la lex specialis di gara prescrive che attività di progettazione e realizzazione siano svolte con metodologia BIM, non sono ammesse interpretazioni elastiche o dichiarazioni di principio.
In questi casi, senza requisiti tecnici comprovati e senza un impianto documentale coerente, la partecipazione alla gara rischia di interrompersi già nella fase di verifica amministrativa.
Il caso concreto: gara BIM e servizi di punta non dimostrati
La vicenda esaminata dal TAR Liguria prende le mosse da una gara d’appalto integrata avente ad oggetto la progettazione esecutiva in BIM e l’esecuzione di lavori di recupero e ristrutturazione di parti di un campus universitario destinato a residenza per studenti.
La procedura prevedeva l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il meccanismo dell’inversione procedimentale.
Il disciplinare di gara stabiliva in modo chiaro che, per almeno uno dei servizi di punta di ingegneria e architettura, l’operatore economico dovesse dimostrare di aver svolto le attività mediante modellazione BIM.
La verifica della stazione appaltante e l’esclusione
Alla gara hanno partecipato soltanto due operatori economici. La stazione appaltante, una volta avviato il subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta, ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa del ricorrente.
In questa fase sono stati richiesti chiarimenti sia in merito alla sostenibilità economica dell’offerta, sia con riferimento alla dimostrazione dei servizi di punta, in particolare per la progettazione delle opere a verde.
Dall’istruttoria è emerso che i contratti indicati non risultavano eseguiti con metodologia BIM, elemento che ha portato all’esclusione dalla gara. Decisiva, inoltre, è stata la mancanza di una chiara e documentata definizione del ruolo del soggetto incaricato della gestione informativa.
La sentenza del TAR Liguria: BIM da dimostrare, non da dichiarare
Con la sentenza TAR Liguria n. 944/2025, il giudice amministrativo ha confermato la piena legittimità dell’operato della stazione appaltante. Secondo il TAR, in presenza di un bando impostato su processi BIM, non è sufficiente indicare genericamente l’adozione della metodologia: è necessario fornire prove puntuali del possesso dei requisiti tecnico-professionali BIM richiesti.
Il principio affermato è netto: se la gara è progettata in BIM, il BIM deve essere dimostrato in modo oggettivo, soprattutto quando incide su elementi qualificanti dell’offerta.
Competenze BIM certificate: cosa contano davvero
Il tema delle competenze BIM certificate assume, in questo quadro, un ruolo centrale. Il riferimento tecnico principale è la UNI 11337-7, norma che definisce requisiti di conoscenza, abilità e competenza per le principali figure BIM: BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager.
Tali profili possono essere oggetto di certificazione accreditata, secondo schemi riconosciuti anche da UNI e Accredia.
È fondamentale chiarirlo: la certificazione BIM non sostituisce i requisiti di gara, come l’aver svolto servizi di punta in BIM, ma rafforza la credibilità dell’organigramma BIM e riduce il divario tra ruolo dichiarato e ruolo effettivamente dimostrato, soprattutto quando la gestione informativa è un elemento strategico dell’appalto.
BIM e appalti: una scelta strategica obbligata
La posizione del TAR Liguria è difficilmente equivocabile: dichiarare in offerta figure e ruoli BIM senza un adeguato supporto documentale espone l’operatore economico a un rischio elevato di esclusione.
In un contesto in cui le stazioni appaltanti sono sempre più attente alla qualità delle competenze digitali, investire in formazione BIM strutturata e in una corretta documentazione delle competenze non è più solo una scelta strategica, ma una condizione necessaria per restare competitivi negli appalti pubblici.
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