Case ante ’67 e regolarità urbanistica: strumenti e responsabilità per il geometra
Tutte le implicazioni normative e pratiche degli immobili ante 1967, le responsabilità legali e i metodi documentali per dimostrare la legittimità urbanistica.

Case ante ’67: significato in edilizia e strumenti per verificarne la data di costruzione. Acquistare, vendere o ristrutturare un immobile in Italia comporta spesso il confronto con edifici costruiti decenni fa, talvolta in epoche in cui la normativa edilizia era molto diversa da quella attuale. Tra questi, gli immobili realizzati prima del 1967, noti come “ante 1967“, rappresentano un caso particolare, in quanto possono essere privi della licenza edilizia oggi obbligatoria. Capire cosa significa davvero questa definizione, quali rischi comporta e come dimostrarne la legittimità urbanistica è fondamentale per evitare problemi legali o ostacoli burocratici.
Tutte le implicazioni normative e pratiche degli immobili ante 1967, le responsabilità legali e i metodi documentali per dimostrare la legittimità urbanistica.
L’Italia vanta un vasto patrimonio immobiliare storico: secondo Eurostat, oltre il 50 per cento degli edifici residenziali è stato edificato prima del 1970. Tra questi, spiccano gli immobili ante ’67, costruiti prima della Legge n. 765 del 1967, nota come Legge Ponte, che estese l’obbligo della licenza edilizia all’intero territorio nazionale.
Ante 67
Il concetto di ante ’67 indica immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge, avvenuta il 1° settembre 1967, quando fuori dai centri abitati era possibile costruire senza autorizzazione. Tuttavia, la legittimità di tali immobili non è automatica: dipende dalla normativa dell’epoca e dalla qualità della documentazione disponibile.
Il TAR e il Consiglio di Stato hanno ribadito che l’onere di dimostrare che l’edificio esisteva già prima della data spartiacque spetta al privato: la planimetria catastale da sola non è sufficiente, soprattutto se l’immobile si trova in aree già soggette a piani regolatori o regolamenti edilizi antecedenti. In caso contrario, senza prove più solide, l’autorità può considerare l’immobile abusivo.
Come attestare un ante 67?
Per attestare una costruzione ante ’67, servono prove certe: planimetrie catastali storiche, mappe catastali o militari dell’epoca, aerofotogrammetrie, atti notarili (come rogiti o compravendite che menzionino la data), e dichiarazioni sostitutive con documenti allegati. Ad esempio, una sentenza TAR ha accolto un ricorso basato su una planimetria del 1958 allegata a un atto notarile, dimostrando la presenza dell’edificio già prima del 1967.
Cosa fare in caso di difformità edilizie?
Se un immobile ante ’67 presenta difformità edilizie, è possibile avviare una procedura di sanatoria: per irregolarità lievi si può utilizzare la CILA in sanatoria, mentre per abusi più consistenti servono SCIA in sanatoria o condono, ove previsto. In zone già soggette a licenza edilizia prima del 1967, è necessario verificare la fattibilità della sanatoria presso l’ufficio tecnico comunale.
Acquistare casa ante 67?
Chi acquista una casa ante ’67 deve prestare massima attenzione: anche se esente da licenza edilizia, deve risultare legittimo urbanisticamente, e spesso mancano certificati di abitabilità o agibilità, introdotti solo successivamente. È prassi richiedere al venditore una dichiarazione notarile ad hoc per rendere chiara la legittimità dell’immobile.
Ruolo e responsabilità del geometra
Nel caso di un immobile ante ’67, il geometra ha un ruolo chiave e una serie di responsabilità tecniche e professionali fondamentali. È infatti sua competenza verificare la legittimità urbanistica ed edilizia dell’edificio, raccogliendo e analizzando tutta la documentazione storica utile a dimostrare l’epoca di costruzione: planimetrie catastali, mappe d’archivio, aerofotogrammetrie, atti notarili. In assenza di titoli abilitativi, è compito del geometra certificare lo stato legittimo dell’immobile, redigere eventuali dichiarazioni sostitutive e valutare la possibilità di sanatoria in caso di difformità. Un errore in questa fase può comportare gravi conseguenze legali per il cliente e danni economici rilevanti, motivo per cui il professionista è chiamato a operare con la massima precisione, competenza e aggiornamento normativo.
Sei un geometra? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?
Unione Professionisti ti dà la possibilità di progettare e completare da solo il tuo percorso di studi, proponendoti tutti i suoi corsi, sviluppati in modalità FAD asincrona, accreditati presso il CNGeGL.