venerdì, Aprile 26, 2024
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Edilizia

Permesso di costruire in sanatoria? Come misurare l’altezza del fabbricato.

Interpretazione storica del Consiglio di Stato riguardo la materia del permesso di costruire in sanatoria

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La materia del permesso di costruire, anche a fronte delle numerose sentenze, offre una casistica quasi sconfinata. Una casistica arricchita ancora di più dalla recente sentenza, la numero 1746 dello scorso 7 aprile, emanata dal Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato è stato investito della questione su di un ricorso di un proprietario di un terreno sul quale, lo stesso aveva prima costruito la propria casa unifamiliare, e successivamente, sempre lui, ha impugnato la concessione edilizia con la quale il Comune aveva consentito ai contro interessati di costruire due fabbricati per civili abitazioni su terreno adiacente.

Il Consiglio di Stato, riguardo l’edificazione sopra riportata, ha deciso di accogliere terzo motivo di gravame riguardante l’illegittimità del permesso di costruire in sanatoria per violazione dell’art.9, punto 17, comma 3, delle NTA del PRG

Ma cosa sancisce la disposizione riguardante il permesso di costruire richiamata dal Consiglio di Stato ?

Secondo tale disposizione quindi per altezza dei fabbricati, che non può superare i limiti fissati per le singole zone dallo strumento urbanistico, si deve intendere “l’altezza di una parete esterna” la quale “ è la distanza verticale misurata dalla linea di terra, definita dal piano stradale o di sistemazione esterna dell’edificio alla linea di copertura definita dal coronamento del parapetto pieno del terrazzo o di copertura, o in mancanza, dal piano del medesimo terrazzo; per gli edifici coperti a tetto, dalla linea di gronda del tetto o se questo ha una pendenza superiore al 35% dai due terzi della proiezione verticale del tetto”.

Per questo motivo, secondo i togati del Consiglio di Stato, dall’esame della stessa disposizione riguardante il permesso di costruire, si può ricavare che “il criterio della misurazione dell’altezza dal piano stradale è il criterio tendenzialmente preminente, mentre il criterio della misurazione dalla sistemazione esterna appare utilizzabile in alternativa, quando cioè il primo non è utilizzabile per ragioni varie, riconducibili, esemplificando, o alla probabilità di dar luogo a contestazioni ovvero per essere penalizzante a causa di un profilo altimetrico della strada significativamente irregolare”. 

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