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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 12 dicembre 2012

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 12 dicembre 2012
Determinazione, per l’anno 2013, del contributo dovuto dalle imprese di assicurazione alla Consap S.p.A. – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia. (12A13330)
(GU Serie Generale n.299 del 24-12-2012)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
“Codice delle assicurazioni private”;
Visto, l’art. 303 del predetto Codice, ed in particolare, il comma
2, ai sensi del quale il Ministro delle attivita’ produttive (ora
dello Sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le condizioni
e le modalita’ di amministrazione, di intervento e di rendiconto del
Fondo di garanzia per le vittime della caccia;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile
2008, n. 98, concernente il Regolamento recante condizioni e
modalita’ di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per
le vittime della caccia, nonche’ composizione dei relativi comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
Visto l’art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il
31 dicembre di ciascun anno il Ministro dello Sviluppo economico
determina con proprio decreto, tenuto conto dei risultati
dell’esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione
dell’anno precedente, la misura del contributo che le imprese sono
tenute a versare nell’anno successivo al Fondo caccia;
Visto il rendiconto della gestione autonoma del “Fondo di garanzia
per le vittime della caccia” nell’esercizio 2011, trasmesso dal
Presidente della CONSAP, con nota n. 12/65445 del 13 settembre 2012,
nella quale si rappresenta l’opportunita’ di mantenere per l’anno
2013 l’aliquota contributiva nella medesima misura del 5% a suo tempo
determinata per l’anno 2012, pari a quella massima legislativamente
prevista;
Visto il provvedimento n. 3025 del 30 novembre 2012, dell’ISVAP –
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo – concernente la determinazione dell’aliquota per il
calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi
incassati nell’esercizio 2013;
Ravvisata, pertanto, l’opportunita’ di confermare per il 2013
l’aliquota contributiva nella misura del 5%, pari a quella massima
legislativamente prevista, stabilita per l’esercizio precedente;

Decreta:

Art. 1

Il contributo che le imprese autorizzate all’esercizio
dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile verso
terzi derivante dall’esercizio dell’attivita’ venatoria, dall’uso
delle armi e degli arnesi utili all’attivita’ stessa, sono tenute a
versare per l’anno 2013 alla CONSAP – Concessionaria servizi
assicurativi pubblici S.p.A. – Gestione autonoma del “Fondo di
garanzia per le vittime della caccia” e’ determinato nella misura del
5% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della
detrazione per gli oneri di gestione stabilita con provvedimento
ISVAP di cui in premessa.