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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 19 ottobre 2012

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DECRETO 19 ottobre 2012

Modifiche al decreto 25 giugno 2012, recante: “Modalita’ di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni”. (12A11725)

(GU n. 259 del 6-11-2012)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, l’art. 13, comma 2, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le modalita’ di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell’art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 ed, in particolare l’art. 13-bis recante disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernenti il Patto di stabilita’ interno per gli enti locali e per le regioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita’ e finanza pubblica);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in particolare, l’art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo A);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico degli Enti locali e, in particolare gli articoli 182-185, che individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti locali, e l’art. 191, concernente regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione di spese;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita’ delle regioni, in attuazione dell’art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l’art. 48-bis concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’ generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70 riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della Pubblica amministrazione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilita’ generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012 recante modalita’ di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e, in particolare l’art. 141, comma 2 disciplinante i certificati di pagamento delle rate di acconto;

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, recante modalita’ di attuazione dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare l’art. 3-bis, comma 7 che fa salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell’art. 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nelle procedure di certificazione del credito ed ai fini dell’ammissione alla garanzia del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare l’art. 141 relativo ai pagamenti in acconto;

Considerato che, ai fini della definizione di credito certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo sulle previsioni di bilancio nell’ambito delle relative disponibilita’;

Ritenuto opportuno adeguare il testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012 alle modifiche recate dal predetto decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 25 giugno 2012

1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152 recante modalita’ di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all’art. 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, all’art. 1, comma 2, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente: “b) crediti nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Per i predetti enti sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche’ le certificazioni rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.”

2. All’art. 3, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: “In tal caso, l’eventuale cessione del credito potra’ essere effettuata solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito indicato nella certificazione, decurtato delle somme relative all’accertata inadempienza.

3. All’art. 3, comma 6, sono soppresse le parole: “e del decreto ministeriale di attuazione, relativamente alle quali il creditore dichiari nell’istanza di certificazione l’intenzione di utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.

4. All’art. 3, comma 7, le parole “dal creditore, in compensazione” sono sostituite dalle parole “dal creditore in compensazione” e le parole “e del decreto ministeriale di attuazione” sono soppresse.

5. All’art. 3, dopo il comma 8 e’ inserito il seguente: “8-bis. Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario, quest’ultimo trattiene l’originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione o ente debitore con posta elettronica certificata, alla verifica dell’esistenza e validita’ di tale certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta di cui al periodo precedente, l’amministrazione o ente debitore comunica con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’istituto cessionario che informa il titolare del credito. L’istituto cessionario in caso di utilizzo totale del credito trattiene l’originale della certificazione e invia all’amministrazione o ente debitore contestualmente alla comunicazione dell’avvenuto subentro nel credito una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale, l’istituto cessionario annota l’ammontare oggetto di cessione sull’originale della certificazione, consegnando una copia conforme dello stesso al titolare del credito completa della predetta annotazione. Contestualmente alla comunicazione dell’avvenuto subentro parziale nel credito, l’istituto cessionario trasmette all’amministrazione o ente debitore una copia conforme della certificazione completa della predetta annotazione. La procedura di cui al presente comma non si applica per le certificazioni rilasciate attraverso la piattaforma elettronica.”

6. All’art. 4 comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole “Trascorso tale termine, il sistema messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze potra’ comunque acquisire, ai soli fini della decorrenza dei termini per l’attivazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta, le istanze di certificazione per crediti nei confronti di regioni, enti locali ed enti del Servizio Sanitario Nazionale che non abbiano reso disponibile la certificazione telematica ovvero che non abbiano richiesto la predetta abilitazione sul sistema messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze.”.

7. All’art. 8, comma 1, primo periodo aggiungere in fine le parole: “, nonche’ quelle relative alle compensazioni con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con separata evidenza delle certificazioni emesse senza data di cui all’art. 2, comma 2.”.

8. Gli allegati 1, 1-bis, 2 e 2-bis al decreto ministeriale 25 giugno 2012 sono sostituiti dagli allegati 1, 1-bis, 2 e 2-bis al presente decreto.

Art. 2

Delega alla banca o all’intermediario finanziario

1. L’impresa creditrice puo’ delegare una banca o un intermediario finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per proprio conto le attivita’ connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell’istanza di nomina del commissario ad acta, conferendo mandato mediante l’utilizzo del modello allegato 4.

Art. 3

Utilizzo delle certificazioni di cui all’art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207

Le certificazioni rilasciate ai sensi dell’art. 141, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 possono essere utilizzate esclusivamente al fine di consentire la cessione pro soluto e pro solvendo a favore di banche o di intermediatori finanziari, riconosciuti dalla legislazione vigente, secondo le modalita’ stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152, nonche’ per l’ammissione alla garanzia del fondo di garanzia secondo i criteri e le modalita’ stabilite dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2012 recante “Modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalita’ per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2012.

Il Ministro: Grilli