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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 9 ottobre 2012

Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2012
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 ottobre 2012
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l’art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita’ amministrative;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’art. 2, commi 8-bis, 8-quater e 8 quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazione, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;
Visto, in particolare, l’allegato XV-bis del citato regolamento 1234/07 che stabilisce condizioni e limiti per l’arricchimento, l’acidificazione e la disacidificazione in alcune zone viticole;
Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e, in particolare, l’art. 12, concernente le disposizioni amministrative relative all’arricchimento;
Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 e successive modifiche recante modalita’ di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo e, in particolare, l’art. 47, paragrafo 1, lettera j);
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, e, in particolare, l’art. 9;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2008, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura dell’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2008;
Ritenuta la necessita’ di emanare, in applicazione della normativa comunitaria, disposizioni di carattere generale per rendere applicabile il regime dell’arricchimento previsto dal citato regolamento (CE) n. 1234/07;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 26 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1
Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni nazionali applicative delle disposizioni comunitarie previste dall’allegato XV-bis del regolamento (CE) n. 1234/07 per la campagna 2012/2013 e seguenti, nonche’ dal regolamento (CE) della Commissione n. 606/2009, in materia di arricchimento di taluni prodotti vitivinicoli.
2. Ai sensi del presente decreto si intende per:
«Ministero» il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea – via XX Settembre n. 20 – 00187 Roma;
«Regioni»: le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;
«ICQRF»: il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari – Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari – via Quintino Sella n. 42 – 00187 Roma;
«Ufficio periferico»: l’ufficio periferico del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per il territorio, ove e’ posto lo stabilimento presso il quale vengono effettuate le operazioni di arricchimento.

Art. 2
Autorizzazioni

1. le Regioni autorizzano l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti indicati dall’allegato XV-bis, sezione A, paragrafo 1, del regolamento 1234/07, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e mantengono la relativa documentazione a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.
2. I provvedimenti autorizzatori contengono:
il riferimento ai prodotti per i quali si intende consentire l’arricchimento;
il riferimento all’entita’ del titolo alcolometrico autorizzato, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale.
3. Le regioni stabiliscono, ai sensi dell’allegato XV-bis, sezione B, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, le eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall’arricchimento.
4. Le regioni autorizzano, ai sensi dell’allegato II, sezione A, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 606/2009, l’arricchimento della partita (cuvee) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti, individuando le zone e le varieta’ di vite per le quali cio’ sia giustificato dal punto di vista tecnico.
5. Copia dei provvedimenti di autorizzazione e di deroga sono inviati all’«Ufficio periferico», all’«ICQRF» ed al «Ministero» che provvede alla loro trasmissione ad eventuali altre amministrazioni interessate.

Art. 3
Dichiarazioni e comunicazioni

1. Le dichiarazioni all’«Ufficio periferico» previste nell’art. 4 del presente decreto possono essere effettuate solo successivamente all’emanazione delle autorizzazioni delle regioni di cui all’art. 2, tramite presentazione diretta, telegramma, telefax, raccomandata e posta elettronica certificata (PEC).
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono numerate progressivamente per ciascuna campagna vitivinicola.
3. Ai fini del rispetto dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 e delle comunicazioni di cui al comma 5 fa fede, se consegnate a mano o a mezzo servizi postali, la data e l’ora di ricezione presso l’«Ufficio periferico» mentre se inviate tramite fax fa fede la data e l’ora di spedizione risultante dalle ricevute, qualora l’ufficio medesimo non abbia comunicato al mittente la mancata, parziale o totale, ricezione del messaggio.
4. Fatto salvo l’art. 5, coloro che hanno presentato all’«Ufficio periferico» le dichiarazioni di cui al comma 1 ed intendano variare uno o piu’ elementi, presentano una nuova dichiarazione conformemente ai termini ed alle modalita’ indicate nel presente decreto. La nuova dichiarazione sostituisce la dichiarazione precedente di cui sono richiamati il numero progressivo e la data di redazione.
5. Coloro che intendano variare solo la quantita’ del prodotto che sara’ sottoposto ad arricchimento presentano una comunicazione di variazione, preventivamente all’effettuazione dell’operazione. La comunicazione di variazione e’ considerata un’integrazione della dichiarazione originaria di cui sono richiamati il numero progressivo e la data di redazione ed e’ inoltrata all’«Ufficio periferico» con le stesse modalita’ indicate al comma 1.

Art. 4
Disposizioni amministrative relative all’arricchimento

1. Chiunque effettua operazioni di arricchimento presenta una dichiarazione preventiva, redatta per iscritto su modello conforme a quello di cui all’allegato I, che perviene all’«Ufficio periferico» entro e non oltre il secondo giorno precedente quello previsto per l’operazione.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, che puo’ riferirsi ad una o piu’ operazioni, contiene:
a) le indicazioni elencate all’art. 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 606/2009;
b) il codice fiscale della ditta che procede all’operazione di arricchimento;
c) il numero progressivo con il quale l’operazione di arricchimento sara’ annotata sul registro, ai sensi dell’art. 41 del regolamento (CE) n. 436/2009;
d) la quantita’ del prodotto vitivinicolo che sara’ sottoposto ad arricchimento;
e) la data di redazione;
f) la firma del rappresentante legale o di un suo delegato.
3. La dichiarazione di cui al comma 1 e’ obbligatoria per chiunque:
ottiene mosto concentrato ovvero anche mosto concentrato rettificato nello stesso stabilimento nel quale sono poste in essere le operazioni di arricchimento mediante l’aggiunta di tali prodotti ai prodotti a monte del vino;
effettua operazioni di arricchimento contestualmente all’utilizzo di saccarosio e alcol nella preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini spumanti, di vini liquorosi ovvero anche dei prodotti definiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91, in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne e’ consentito l’impiego; tuttavia, in tal caso, puo’ essere presentata solamente la dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 82/2006, purche’ quest’ultima contenga gli stessi elementi elencati ai commi 1 e 2;
effettua l’arricchimento della cuvee; tuttavia, qualora questa operazione sia effettuata mediante aggiunta di saccarosio in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non ne e’ consentito l’impiego, puo’ essere presentata solamente la dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 82/2006, purche’ quest’ultima contenga gli stessi elementi elencati ai commi 1 e 2;
effettua la concentrazione parziale a freddo dei vini.
4. In attuazione dell’art. 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, chiunque, ad esclusione dei soggetti di cui al comma 3, effettua operazioni di arricchimento dei prodotti a monte del vino sia mediante l’aggiunta di mosto concentrato ovvero di mosto concentrato rettificato, sia con il metodo della concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa, puo’, in alternativa a quanto previsto al comma 1, presentare una o piu’ dichiarazioni preventive valide per un determinato periodo da effettuare, comunque, entro il 31 dicembre di ciascuna campagna vitivinicola. La dichiarazione, redatta per iscritto su modello conforme a quello di cui all’allegato II, perviene all’«Ufficio periferico» entro e non oltre il secondo giorno precedente quello in cui avra’ luogo la prima operazione.
5. La dichiarazione di cui al comma 4 contiene:
a) le indicazioni elencate all’art. 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 606/2009, fatta eccezione per la data e l’ora di inizio dell’operazione;
b) il codice fiscale della ditta che procede all’operazione di arricchimento;
c) il periodo di validita’ della dichiarazione;
d) la data di redazione;
e) la firma del rappresentante legale o di un suo delegato.

Art. 5
Cause di forza maggiore

1. In attuazione dell’art. 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 606/2009, la presentazione di una nuova dichiarazione, in conseguenza dell’impossibilita’ di procedere all’operazione di arricchimento al momento previsto per cause di forza maggiore:
e’ subordinata alla comunicazione all’«Ufficio periferico», entro il giorno previsto per l’operazione di arricchimento, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, di cui all’art. 47, paragrafo 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, concernente i fatti, stati e qualita’ che configurano la sussistenza di cause di forza maggiore atte ad impedire lo svolgimento o il completamento dell’operazione di arricchimento;
e’ effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli 3 e 4.

Art. 6
Iscrizioni sui registri vitivinicoli

1. Sul registro degli arricchimenti, oltre alle indicazioni previste dall’art. 41, paragrafo 2 ed in applicazione dell’art. 47, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 436/2009, devono essere indicati:
il numero progressivo di registrazione dell’operazione;
il numero progressivo e la data di ricezione della dichiarazione preventiva presentata all’Ufficio periferico;
il riferimento al numero progressivo del registro di carico e scarico in cui viene iscritta l’operazione di scarico del quantitativo del prodotto da arricchire e, se del caso, del mosto concentrato ovvero del mosto concentrato rettificato utilizzato, nonche’ quella contestuale di carico del quantitativo di prodotto arricchito sul relativo conto distinto;
il titolo alcolometrico volumico totale ed il montegradi del prodotto da arricchire;
il titolo alcolometrico volumico totale ed il montegradi del mosto concentrato ovvero del mosto concentrato rettificato, qualora utilizzati;
il montegradi ed il titolo alcolometrico volumico totale del prodotto arricchito;
l’aumento del titolo alcolometrico volumico totale e l’aumento o la diminuzione di volume del prodotto arricchito, rispetto a quello da arricchire, risultanti dall’operazione.
2. Ai sensi dell’art. 12, paragrafi 6, del regolamento (CE) n. 606/2009, le iscrizioni sui registri sono effettuate prima dell’operazione nei casi in cui la dichiarazione e’ presentata con le modalita’ previste all’art. 4, comma 4.

Art. 7
Entrata in applicazione e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, dall’entrata in vigore, a decorrere dalla campagna 2012/2013.
2. Il presente provvedimento e’ trasmesso all’organo di controllo per la registrazione ed e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. E’ abrogato il decreto ministeriale 8 agosto 2008 citato nelle premesse.
Roma, 9 ottobre 2012

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2012 Ufficio di controllo Atti MISE – MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 203