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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 3 dicembre 2012

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 3 dicembre 2012
Integrazione al decreto 31 ottobre 2012, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Strachitunt» per la quale e’ stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. (12A13213)
(GU Serie Generale n.294 del 18-12-2012)

IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita’ agroalimentare

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
indicazione geografica dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto l’art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Visto il decreto 31 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 268 del 16
novembre 2012 con il quale e’ stata accordata, ai sensi dell’art. 5,
comma 6 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione
nazionale transitoria alla denominazione Strachitunt;
Viste le istanze presentate dal Caseificio Taddei S.r.l. di Fornovo
San Giovanni (BG), dal Caseificio Giovanni Invernizzi S.r.l. di
Pontirolo Nuovo (BG) e dalla Latteria Sociale di Calvenzano Soc.
Coop. Agricola di Calvenzano (BG) con le quali chiedono che gli venga
concesso il periodo di adattamento di cui all’art. 5, comma 6 del
Reg. CE 510/2006 per l’utilizzo della denominazione Strachitunt;
Considerato che il Caseificio Taddei S.r.l, il Caseificio Giovanni
Invernizzi S.r.l. e la Latteria Sociale di Calvenzano Soc. Coop.
Agricola hanno dimostrato di aver legalmente commercializzato il
prodotto denominato Strachitunt utilizzando in modo continuativo tale
denominazione nei cinque anni precedenti l’emanazione del decreto 31
ottobre 2012 ed hanno sollevato questo problema nella corso della
procedura nazionale di opposizione;
Ritenuto pertanto che il periodo di adattamento debba essere
accordato agli aventi diritto nella fase di vigenza della protezione
nazionale transitoria,

Decreta:

Articolo unico

1. Il decreto 31 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (serie generale) n. 268 del 16 novembre
2012 con il quale e’ stata accordata, ai sensi dell’art. 5, comma 6
del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione nazionale
transitoria alla denominazione Strachitunt e’ integrato con
l’aggiunta del seguente art. 5.
2. “Art. 5 comma 1: in deroga all’art. 2 del presente decreto e’
concesso alle imprese Caseificio Taddei S.r.l. di Fornovo San
Giovanni (BG), Caseificio Giovanni Invernizzi S.r.l. di Pontirolo
Nuovo (BG) e Latteria Sociale di Calvenzano Soc. Coop. Agricola di
Calvenzano (BG) utilizzare la denominazione Strachitunt anche su
prodotto non conforme al disciplinare di produzione della
denominazione Strachitunt per la quale e’ stata avanzata richiesta di
riconoscimento ai sensi del Reg. CE 510/2006”.
3. “Art. 5, comma 2: la deroga di cui al precedente comma 1 cessa a
decorrere dalla data in cui e’ adottata una decisione sulla
registrazione ai sensi del Reg. CE 510/2006”.
4. “Art. 5, comma 3: la deroga di cui al precedente comma 1 decorre
dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2012

Il direttore generale: Vaccari