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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217

Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2012
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 9 ottobre 2012, n. 217
Regolamento di attuazione dell’articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessita’.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, di seguito denominato codice della strada, ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 177, comma 1, del codice della strada, come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale consente l’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, tra gli altri, ai conducenti delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, demandando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l’individuazione, con proprio decreto, dei servizi urgenti di istituto che legittimano l’utilizzo dei medesimi dispositivi, nonche’ «le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute puo’ essere considerato in stato di necessita’, anche se effettuato da privati», e la documentazione che deve essere esibita alle autorita’ di polizia stradale per i necessari controlli;
Visto l’articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica per uso speciale gli autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso;
Visto l’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: «Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie l’articolo 6, il quale affida la vigilanza sulle norme relative alla protezione degli animali, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante: «Regolamento di polizia veterinaria»;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553, recante: «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con il quale sono state disciplinate le caratteristiche tecniche delle autoambulanze;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze»;
Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente Stato-Regioni con la quale, tra l’altro, sono state individuate le tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private;
Visti i pareri espressi dal Ministero dell’interno, dal Ministero della salute e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ritenuto di dover provvedere ad attuare le novellate disposizioni del citato articolo 177, comma 1, del codice della strada, consentendone la piena e concreta applicazione, contemperando l’esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale con il preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l’incolumita’ pubblica e la sicurezza della circolazione stradale;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 26 luglio 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. In attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 177, comma 1, del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», cosi’ come modificato dall’articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il presente regolamento si applica alle autoambulanze veterinarie, classificate quali veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle attivita’ di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati nell’adempimento di servizi urgenti di istituto, nonche’ ai veicoli in disponibilita’ degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, impegnati nell’attivita’ di recupero di animali la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale.
2. Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il trasporto di animali in stato di necessita’, cosi’ come disciplinato dal successivo articolo 6, si applica la disciplina contenuta nell’articolo 156 codice della strada.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
Il regolamento 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada),
e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303,
S.O.
– Si riporta il testo dell’articolo 177 del codice
della strada:
«Art. 177 (Circolazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di
protezione civile e delle autoambulanze). – 1. L’uso del
dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i
veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu e’ consentito ai conducenti degli autoveicoli e
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di
protezione civile come individuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico del Club alpino italiano, nonche’ degli
organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle
d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a
quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al
trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di
servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati
devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita’ al
servizio da parte del Dipartimento per i trasporti
terrestri. L’uso dei predetti dispositivi e’ altresi’
consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di
soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza
zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto,
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi
condizioni di salute puo’ essere considerato in stato di
necessita’, anche se effettuato da privati, nonche’ la
documentazione che deve essere esibita, eventualmente
successivamente all’atto di controllo da parte delle
autorita’ di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma
1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico
provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai
veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1,
nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora
usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare
di allarme e quello di segnalazione visiva a luce
lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi,
i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le
prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di
comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni
degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle
regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli
di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita’
degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico
supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero
il passo e, se necessario, di fermarsi. E’ vietato seguire
da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione
di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa
uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e’ soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 80 a euro 318.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e’
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 39 a euro 159.».
– Si riporta il testo dell’articolo 203 del citato
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada:
« Art. 203 (Art. 54 Cod. Str. Autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per uso speciale). – 1. Sono
classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del
codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli
dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente
installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza
gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto
di derrate in regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la
compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi
urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato,
per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per
il trasporto di containers o casse mobili di tipo
unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in
particolari condizioni e distinte da una particolare
attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il
trasporto di materie classificate pericolose ai sensi
dell’ADR o di normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di
carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il
trasporto esclusivo di animali vivi;
n) furgoni blindati per trasporto valori;
o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i
trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della
navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..
2. Sono classificati, ai sensi dell’articolo 54, comma
2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione
linee elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie
purche’ provviste di carrozzeria apposita che non consenta
altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino
mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con
apparecchiature mobili di rilevamento;
ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature
riconosciute idonee per l’uso speciale dal Ministero dei
trasporti e della navigazione – Direzione generale della
M.C.T.C..
3. Per gli autoveicoli non compresi nell’elenco di cui
alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463,
aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 e’
attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di
circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali,
determinata dalla differenza tra massa complessiva del
veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria
cassone o, in mancanza di tale versione, la tara
dell’autotelaio incrementata del 20%.».
– Si riporta il testo dell’articolo 32 della legge 23
dicembre 1978, n.833:
«Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita’ pubblica e di
polizia veterinaria). – Il Ministro della sanita’ puo’
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanita’ pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu’ regioni.
La legge regionale stabilisce norme per l’esercizio
delle funzioni in materia di igiene e sanita’ pubblica, di
vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi
comprese quelle gia’ esercitate dagli uffici del medico
provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina
il trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della
giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere
contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente piu’ comuni e al territorio comunale.
Sono altresi’ fatti salvi i poteri degli organi dello
Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela
dell’ordine pubblico.».
La legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in
materia di animali d’affezione e prevenzione del
randagismo) e’ pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto 1991,
n. 203.
– Si riporta il testo dell’articolo 6, della legge 20
luglio 2004, n. 189:
«Art. 6 (Vigilanza). – 1. Al fine di prevenire e
contrastare i reati previsti dalla presente legge, con
decreto del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro
delle politiche agricole e forestali e il Ministro della
salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita’ di
coordinamento dell’attivita’ della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di
polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e
delle altre norme relative alla protezione degli animali e’
affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei
limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti
prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del
codice di procedura penale, alle guardie particolari
giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti
locali.».
Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e’
pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O.
Il decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553
(Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle
autoambulanze) e’ pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio
1988, n. 13.
Il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n. 137
(Regolamento recante disposizioni in materia di
immatricolazione ed uso delle autoambulanze) e’ pubblicato
nella Gazz. Uff. 28 settembre 2009, n. 225.
– Si riporta il testo dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
«Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l’esercizio della potesta’ regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all’art. 1:
– Si riporta il testo dell’articolo 156 del codice
della strada:
«Art. 156. (Uso dei dispositivi di segnalazione
acustica). – 1. Il dispositivo di segnalazione acustica
deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai
fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere
la piu’ breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l’uso del dispositivo di
segnalazione acustica e’ consentito ogni qualvolta le
condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine
di evitare incidenti, in particolare durante le manovre di
sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne
ricorre la necessita’, il segnale acustico puo’ essere
sostituito da segnali luminosi a breve intermittenza
mediante i proiettori di profondita’, nei casi in cui cio’
non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono
vietate, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo.
Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche,
e’ consentito l’uso dei proiettori di profondita’ a breve
intermittenza.
4. In caso di necessita’, i conducenti dei veicoli che
trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati
dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso
dei dispositivi di segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 39 a euro 159.».

Art. 2
Caratteristiche tecniche

1. I veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, si distinguono in:
a) autoambulanze veterinarie, destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessita’, cosi’ come disciplinato dal successivo articolo 6, dotate di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto;
b) veicoli adibiti alle attivita’ di protezione animale o di vigilanza zoofila della categoria internazionale M1 o N1;
c) veicoli in disponibilita’ degli enti proprietari e concessionari delle autostrade della categoria internazionale M1 o N1.
2. I veicoli di cui al comma 1, lettera a), in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico, devono essere conformi alle caratteristiche tecniche previste nell’allegato 1 al presente regolamento, del quale costituisce parte integrante. I veicoli di cui al comma 1, lettere b) e c), devono essere conformi alle pertinenti prescrizioni tecniche previste per la rispettiva categoria di appartenenza.
3. Il Ministero della salute, con apposite linee guida, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti che attengono alla sicurezza della circolazione stradale, individua le attrezzature specifiche delle autoambulanze veterinarie, i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali nonche’ le disposizioni di protezione individuale e l’equipaggiamento di cui il personale deve disporre.

Art. 3
Immatricolazione

1. I veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, sono immatricolati:
a) ai sensi dell’articolo 82 codice della strada, in uso proprio per prestazioni di trasporto senza corrispettivo e senza fini di lucro;
b) ai sensi dell’articolo 85 codice della strada, nonche’ dell’articolo 244 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente per prestazioni di trasporto dietro corrispettivo e sulla base della licenza comunale di esercizio.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, la carta di circolazione e’ rilasciata esclusivamente:
a) a nome di amministrazioni ed enti pubblici, competenti in materia di sanita’ pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila;
b) a nome di associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi, di ONLUS ed enti morali con finalita’ di protezione animale o di vigilanza zoofila riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) a nome di imprese che esercitano, quale attivita’ principale, il trasporto od il soccorso di animali;
d) a nome di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari, operanti in regime di diritto privato, per i veicoli in uso dei medici veterinari titolari, responsabili od associati, al fine dell’espletamento dei propri compiti di istituto;
e) a nome degli enti proprietari o concessionari delle autostrade.
3. I soggetti pubblici e privati individuati al comma 2 debbono disporre dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, a titolo di proprieta’, di usufrutto, di locazione con facolta’ di acquisto o di acquisto con patto di riservato dominio; in tal caso la carta di circolazione e’ rilasciata secondo le prescrizioni contenute negli articoli 91 e 93 codice della strada. I medesimi soggetti possono altresi’ disporre dei predetti veicoli a titolo di comodato o di locazione senza conducente, entrambi di durata superiore a trenta giorni, con conseguente obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell’articolo 94, comma 4-bis, codice della strada, secondo le modalita’ stabilite dalla Direzione generale per la motorizzazione. La locazione senza conducente di durata inferiore a trenta giorni e’ ammessa esclusivamente per la temporanea sostituzione di veicoli gia’ in disponibilita’ del locatario, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi temporanei:
a) guasto meccanico, furto o incendio;
b) caso fortuito o forza maggiore.
4. Il veicolo locato senza conducente e’ utilizzato per il medesimo uso cui e’ adibito il veicolo sostituito.

Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’articolo 82 del codice della
strada:
«Art. 82. (Destinazione ed uso dei veicoli). – 1. Per
destinazione del veicolo s’intende la sua utilizzazione in
base alle caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s’intende la sua utilizzazione
economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a
uso di terzi.
4. Si ha l’uso di terzi quando un veicolo e’
utilizzato, dietro corrispettivo, nell’interesse di persone
diverse dall’intestatario della carta di circolazione.
Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso
proprio.
5. L’uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di
piazza (taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto
terzi.
6. Previa autorizzazione dell’ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri
possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea,
per il trasporto di persone. L’autorizzazione e’ rilasciata
in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione
viene rilasciata dall’ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio
di noleggio con conducente, i quali possono essere
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti
ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o
agli usi cui puo’ essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali,
chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un
uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 80 a euro 318.
9. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui al comma 6,
utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato
al trasporto di cose e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1.596.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva
la sospensione e’ da sei a dodici mesi.”.
– Si riporta il testo dell’articolo 85 del codice della
strada:
«Art. 85 (Servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone). – 1. Il servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone e’ disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per
trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale;
3. La carta di circolazione di tali veicoli e’
rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un
veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito
di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio
di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in
vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 159 a euro 639 e, se si tratta di
autobus, da euro 398 a euro 1.596. La violazione medesima
importa la sanzione amministrativa della sospensione della
carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione,
guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle
norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
all’autorizzazione medesima e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 a euro
312. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI .».
– Si riporta il testo dell’articolo 244 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 1992:
«Art. 244 (Artt. 84 e 85 Cod. Str. Servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone). – 1. Ai fini
della possibile destinazione a noleggio con conducente, di
cui all’articolo 85, comma 2, del codice, vengono
considerate adibite al trasporto specifico di persone sia
le autoambulanze cosiddette di trasporto che quelle
cosiddette di soccorso.».
– Si riporta il testo degli articoli 91, 93, 94 e
94-bis del codice della strada:
«Art. 91 (Locazione senza conducente con facolta’ di
acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di
riservato dominio). – 1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed
i rimorchi locati con facolta’ di acquisto sono
immatricolati a nome del locatore, ma con specifica
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del
locatario e della data di scadenza del relativo contratto.
In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in
relazione all’uso cui il locatario intende adibire il
veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del
titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli
articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera
intestatario della carta di circolazione anche il locatore.
Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione
al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a
persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario
e’ responsabile in solido con il conducente ai sensi
dell’art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell’ipotesi di vendita di veicolo con patto di
riservato dominio, il veicolo e’ immatricolato al nome
dell’acquirente, ma con specifica indicazione nella carta
di circolazione del nome del venditore e della data di
pagamento dell’ultima rata. Le stesse indicazioni sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica
all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e
all’acquirente con patto di riservato dominio l’art. 196,
comma 1.».
«Art. 93 (Formalita’ necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). – 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri.
2. L’ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri provvede all’immatricolazione e
rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si
dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove
ricorrano, anche le generalita’ dell’usufruttuario o del
locatario con facolta’ di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui
all’art. 91.
3. La carta di circolazione non puo’ essere rilasciata
se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o
il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, stabilisce le procedure e la
documentazione occorrente per l’immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in
particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente
necessarie per consentirne il traino. L’ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi
previsti dal comma 5, da’ immediata comunicazione delle
nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico
gestito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n.
187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
oltre la carta di circolazione, e’ previsto il certificato
di proprieta’, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi
dell’art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187 , a
seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio
della carta di circolazione. Della consegna e’ data
comunicazione dal P.R.A. agli uffici competenti del
Dipartimento per i trasporti terrestri i tempi e le
modalita’ di tale comunicazione sono definiti nel
regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istanza il
P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’art.
10, comma 1, e’ rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata
dall’autorizzazione, quando prevista dall’articolo stesso.
Analogo speciale documento e’ rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
cui all’art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta di circolazione e’ soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
398 a euro 1.596. Alla medesima sanzione e’ sottoposto
separatamente il proprietario del veicolo o l’usufruttuario
o il locatario con facolta’ di acquisto o l’acquirente con
patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una
motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove
prescritto, nella carta di circolazione e’ soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
80 a euro 318.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini
stabiliti, il rilascio del certificato di proprieta’ e’
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 159 a euro 639. La carta di circolazione e’
ritirata da chi accerta la violazione; e’ inviata
all’ufficio del P.R.A. ed e’ restituita dopo l’adempimento
delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle
Forze armate di cui all’art. 138, comma 1, ed a quelli
degli enti e corpi equiparati ai sensi dell’art. 138, comma
11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell’art.
138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei
servizi di polizia stradale indicati nell’art. 11 vanno
immatricolati dall’ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
rilasciata, dall’ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
di cui al comma 4, l’indicazione che il veicolo e’
destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali
veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi
previsti dal presente articolo e dall’art. 94 devono essere
gestiti dagli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri e del Pubblico Registro Automobilistico
gestito dall’A.C.I. a mezzo di sistemi informatici
compatibili. La determinazione delle modalita’ di
interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso
connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il
cittadino e’ disciplinata dal regolamento.».
«Art. 94 (Formalita’ per il trasferimento di proprieta’
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il
trasferimento di residenza dell’intestatario). – 1. In caso
di trasferimento di proprieta’ degli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione
dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta’
di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta
avanzata dall’acquirente entro sessanta giorni dalla data
in cui la sottoscrizione dell’atto e’ stata autenticata o
giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del
trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonche’
all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di
proprieta’.
2. L’ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici, su richiesta avanzata dall’acquirente entro il
termine di cui al comma 1, provvede all’emissione e al
rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto
dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei
trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta di
persona giuridica, l’ufficio di cui al periodo precedente
procede all’aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel
presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 669 a euro 3.345.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non e’
stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2,
l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e
del certificato di proprieta’ e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 335 a
euro 1.672.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93,
comma 2, gli atti, ancorche’ diversi da quelli di cui al
comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che
comportino la disponibilita’ del veicolo, per un periodo
superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso
dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla
carta di circolazione, nonche’ della registrazione
nell’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera
b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la
sanzione prevista dal comma 3.
5. La carta di circolazione e’ ritirata immediatamente
da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis
ed e’ inviata all’ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo
l’adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprieta’ degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
e’ consentito entro novanta giorni procedere, senza
l’applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
7. Ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle
tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori
derivanti dalla titolarita’ di beni mobili iscritti al
Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di
sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, e’
sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza del presupposto
giuridico per l’applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui e’ dimostrata l’assenza di
titolarita’ del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli
uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento delle
procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse
e accessori.».
«Art. 94-bis (Divieto di intestazione fittizia dei
veicoli). – 1. La carta di circolazione di cui all’articolo
93, il certificato di proprieta’ di cui al medesimo
articolo e il certificato di circolazione di cui
all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora
risultino situazioni di intestazione o cointestazione
simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del
responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui
al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo
comma 1 e’ punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. La
sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a
chi abbia la materiale disponibilita’ del veicolo al quale
si riferisce l’operazione, nonche’ al soggetto proprietario
dissimulato .
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i
documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di
cui al medesimo comma e’ soggetto alla cancellazione
d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di
circolazione dopo la cancellazione, si applicano le
sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93.
La cancellazione e’ disposta su richiesta degli organi di
polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui
al comma 2 dopo che l’accertamento e’ divenuto definitivo .
4. Con uno o piu’ decreti del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
della giustizia e dell’interno, sono dettate le
disposizioni applicative della disciplina recata dai commi
1, 2 e 3, con particolare riferimento all’individuazione di
quelle situazioni che, in relazione alla tutela della
finalita’ di cui al comma 1 o per l’elevato numero dei
veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica
che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma
1.».

Art. 4
Utilizzo dei veicoli

1. I veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, sono immatricolati in uso proprio per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera a):
a) a nome dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera a), esclusivamente per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali in materia di sanita’ pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero di vigilanza zoofila;
b) a nome dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera b), esclusivamente per il perseguimento dei propri scopi sociali concernenti la protezione animale o la vigilanza zoofila;
c) a nome dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera d), esclusivamente per l’espletamento dei propri compiti di istituto;
d) a nome dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera e), esclusivamente per l’espletamento dei propri compiti di istituto inerenti la tutela della sicurezza della circolazione stradale.
2. I veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono immatricolati in uso di terzi per servizio di noleggio con conducente a nome dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, lettere b) e c) esclusivamente per prestazioni di trasporto effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 5

Utilizzo dei dispositivi supplementari di allarme e di segnalazione
visiva

1. Ai sensi dell’articolo 177, comma 1, del codice della strada, l’uso dei dispositivi acustici supplementari di allarme e i dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e’ consentito ai conducenti dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), esclusivamente per l’espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali, i quali debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie autorizzate sia pubbliche che private in ragione del loro stato di necessita’, cosi’ come disciplinato all’articolo 6, ed a condizione che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da parte di un medico veterinario ovvero, in caso contrario, un medico veterinario abbia successivamente accertato lo stato di necessita’ dell’animale soccorso o trasportato.
2. L’uso dei dispositivi di cui al comma 1 e’ altresi’ consentito:
a) ai conducenti dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), in disponibilita’ dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera a), esclusivamente per l’espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti la protezione animale o la vigilanza zoofila;
b) ai conducenti dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), in disponibilita’ dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 2, lettera b), a condizione che siano condotti da guardie particolari giurate, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, ed esclusivamente al fine dell’espletamento delle attivita’ di cui all’articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
c) ai conducenti dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), a condizione che siano impiegati per il recupero di animali, anche in stato di necessita’, cosi’ come disciplinato all’articolo 6, che costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione stradale.

Note all’art. 5:
– Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice
di procedura penale:
«Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). – 1. La
polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a
conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli
atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione
della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita’ disposta o delegata
dall’autorita’ giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.».
«Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). –
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono
ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i
sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di
Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della
pubblica sicurezza riconosce tale qualita’;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i
sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza,
degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato
nonche’ gli altri appartenenti alle predette forze di
polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualita’;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un
ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma
dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale
l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza
riconosce tale qualita’;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti
di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito
territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle
province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresi’ ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e
secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali
le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
dall’articolo 55.».

Art. 6
Stato di necessita’

1. Ai sensi dell’articolo 177, comma 1, del codice della strada, un animale e’ considerato in stato di necessita’ quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:
a) trauma grave o malattia con compromissione di una o piu’ funzioni vitali o che provoca l’impossibilita’ di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.

Art. 7
Documentazione

1. Al fine di consentire agli organi di polizia stradale, di cui all’articolo 12, comma 1, del codice della strada, di accertare il regolare utilizzo dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, previsti dall’articolo 177, comma 1, del codice della strada, i conducenti dei veicoli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono tenuti ad esibire la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione relativa allo stato di necessita’ dell’animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario. In quest’ultimo caso, si applica la procedura di cui al comma 2.
2. Qualora l’accertamento sul regolare utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1, da parte degli organi di polizia stradale, non possa essere immediatamente effettuato ovvero sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore invita, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180, comma 8, codice della strada, l’intestatario del veicolo ad esibire, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica dell’invito, la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di necessita’ dell’animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario.

Note all’art. 7:
– Si riporta il testo dell’articolo 12 del codice della
strada:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). – 1. L’espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita’ Polizia
Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all’Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell’ ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’
ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti
al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell’Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell’A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita’ delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta’ degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell’
ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell’ ambito delle aree di cui all’art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell’
ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche’ i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all’articolo 11, comma 1,
lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita’,
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall’autorita’ militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.».
– Si riporta il testo dell’articolo 180 del codice
della strada:
«(Testo applicabile fino al 18 gennaio 2013)
Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
guida). – 1. Per poter circolare con veicoli a motore il
conducente deve avere con se’ i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di
idoneita’ tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo;
c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida
per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
patente di guida di cui alla lettera b), nonche’ un
documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le
esercitazioni di guida deve avere con se’ la patente di
guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
deve aver con se’ anche l’attestato di qualifica
professionale di cui all’art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresi’, avere con se’
l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo e’
impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82.
4. Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero
quando il veicolo sia in circolazione di prova, il
conducente deve avere con se’ la relativa autorizzazione.
Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente
la carta di circolazione puo’ essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con
sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con se’ il certificato di
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del
conducente e il certificato di idoneita’, quando
prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se’ il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di
idoneita’ alla guida ove previsto e un documento di
riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di
ciclomotori la sanzione e’ da euro 24 a euro 94.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all’invito dell’autorita’ di presentarsi, entro il termine
stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell’accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma
consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale
dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.”
«(Testo applicabile dal 19 gennaio 2013)
Art.180 (Possesso dei documenti di circolazione e di
guida). – 1. Per poter circolare con veicoli a motore il
conducente deve avere con se’ i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione, il certificato di
idoneita’ tecnica alla circolazione o il certificato di
circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo, nonche’ lo specifico attestato sui
requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi
di cui all’articolo 115, comma 2;
c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida
per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della
patente di guida di cui alla lettera b), nonche’ un
documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le
esercitazioni di guida deve avere con se’ la patente di
guida prescritta; se trattasi di istruttore di scuola guida
deve aver con se’ anche l’attestato di qualifica
professionale di cui all’art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresi’, avere con se’
l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo e’
impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82.
4. Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da
quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero
quando il veicolo sia in circolazione di prova, il
conducente deve avere con se’ la relativa autorizzazione.
Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di
persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente
la carta di circolazione puo’ essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con
sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con se’ il certificato di
abilitazione professionale, la carta di qualificazione del
conducente e il certificato di idoneita’, quando
prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se’ il
certificato di circolazione del veicolo, il certificato di
idoneita’ alla guida ove previsto e un documento di
riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 39 a euro 159. Quando si tratta di
ciclomotori la sanzione e’ da euro 24 a euro 94.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all’invito dell’autorita’ di presentarsi, entro il termine
stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell’accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a
euro 1.596. Alla violazione di cui al presente comma
consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale
dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti.».

Art. 8
Norme finali

1. Le procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione dei veicoli previsti all’articolo 2, comma 1, nonche’ i criteri e le modalita’ per la compilazione e l’aggiornamento delle relative carte di circolazione, per le finalita’ di cui al presente regolamento, sono stabilite dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 ottobre 2012

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti l’8 novembre 2012 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 259

Allegato 1

Caratteristiche tecniche
delle autoambulanze veterinarie
1. Caratteristiche generali.
1.1 Le autoambulanze veterinarie, in relazione alla loro massa complessiva a pieno carico e al numero dei posti a sedere, devono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle domande di omologazione ovvero di approvazione in unico esemplare, ai veicoli delle categorie internazionali M1 ed M2;
1.2 La tara delle autoambulanze veterinarie, oltre a quanto definito dalla normativa vigente per la generalita’ dei veicoli, comprende anche tutta l’attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni (ad esempio le attrezzature per il trasporto ed il contenimento degli animali quali gabbie, trasportini, casse, barelle, box di dotazione ed eventuali serbatoi fissi d’acqua e loro contenuto).
1.3 Le autoambulanze veterinarie debbono essere dotate:
di almeno due posti a sedere, compreso quello del conducente;
di almeno una porta su una fiancata, con esclusione di quelle d’accesso alla cabina, nonche’ una porta posizionata sulla parte posteriore del veicolo stesso;
di un vano sanitario, avente le caratteristiche indicate al successivo punto 2, confinato e separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile, destinato all’alloggiamento delle attrezzature di soccorso e trasporto. 2. Compartimento sanitario.
Le autoambulanze veterinarie devono essere dotate di un compartimento sanitario separato dalla cabina di guida mediante divisorio inamovibile. E’ ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tale porta o sportello e’ ammessa la presenza di vetri purche’ di sicurezza.
Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante di lunghezza massima possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque tale da consentire il facile accesso agli animali in stato di necessita’.
Il compartimento sanitario deve essere coibentato ed insonorizzato e il materiale di rivestimento deve essere ignifugo, autoestinguente e avere caratteristiche tali da non essere intaccato se sottoposto a disinfezione. Inoltre, deve essere antiscivolo, soprattutto nei punti di salita/discesa e in quelli maggiormente soggetti ad usura, e deve essere lavabile e igienizzabile. Tutte le strutture di rivestimento devono essere arrotondate, sagomate e prive di spigoli vivi. Deve essere previsto un adeguato sistema di illuminazione e aerazione.
Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con esclusione di attrezzature ed arredi sono:
lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,40 m;
larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,60 m;
altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,90 m, lunga almeno 2,00 m e di superficie non inferiore a 2,4 m²): 1,75 m.
Eventuali posti a sedere nel comparto sanitario devono essere realizzati con sedili ancorati al veicolo, che devono avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 40 cm e devono essere provvisti di cinture di sicurezza. Sono ammessi sedili ribaltabili. 3. Segni distintivi.
3.1. Le autoambulanze veterinarie possono essere dotate di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall’art. 177 del codice della strada.
3.2. Le autoambulanze veterinarie devono essere di colore bianco e devono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 20 cm, applicata lungo le fiancate e la parte posteriore nonche’ nella parte interna delle ante della porta posteriore.
3.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze deve essere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 3.2., la scritta AMBULANZA VETERINARIA diritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 x 60 cm.
3.5. Sulle due fiancate delle autoambulanze deve essere riportata, in forma chiaramente individuabile, la denominazione dell’ente che abbia la proprieta’ o la disponibilita’ del veicolo. 4. Accessori.
Le autoambulanze veterinarie devono essere munite di 2 estintori: uno in cabina e l’altro nel comparto sanitario.