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DECRETO 7 agosto 2012

DECRETO 7 agosto 2012
Modalita’ di riscossione dei contributi dovuti dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI), a favore dell’ARAN, ai sensi dell’articolo 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (12A13003)
(GU Serie Generale n.292 del 15-12-2012)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente
«L’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» ed, in particolare, l’art. 46, commi 8 e 9, del citato
decreto, che individua le risorse delle quali l’ARAN deve avvalersi
per lo svolgimento della propria attivita’ e determina la disciplina
delle modalita’ di riscossione dei contributi a carico delle
amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei
trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti
del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda
del comparto, dei Ministri competenti, nonche’, per gli aspetti di
interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-citta’;
Visto, altresi’, l’art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8
affluiscono direttamente al bilancio dell’ARAN, che provvede a
definire con propri regolamenti le norme concernenti l’organizzazione
interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;
Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e successive
modifiche ed integrazioni istitutivo dell’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI);
Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio
1998, dall’organismo di coordinamento dei comitati di settore ed
approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella
quale e’ stata concordata con l’ARAN la quota fissa di contributo
posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10)
per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa
agenzia, secondo quanto disposto dall’art. 46, comma 8, lettera a),
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso
l’amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere
desunti dall’ultimo conto annuale del personale pubblicato dal
Ministero dell’economia e delle finanze;
Ravvisata pertanto, la necessita’ di provvedere – di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca – alla definizione
del sistema dei trasferimenti a favore dell’ARAN, posti a carico
degli istituti ed enti vigilati dal Ministero dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca, ed, in particolare, dell’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI);

Decreta:

Art. 1

1. La riscossione delle somme a titolo di contributo a favore
dell’ARAN, ai sensi dell’art. 46, comma 8, lettera a), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico dell’Istituto nazionale
per la valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI) e’ attuata
con le modalita’ stabilite dai seguenti articoli.