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Attualità

Esonero dal pagamento del contributo ANAC per i lavori post sisma

Esonero dal pagamento del contributo ANAC per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione post sisma

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L’Anac, lo scorso 10 Novembre ha pubblicato sul proprio sito telematico, il comunicato del Presidente Cantone avente per oggetto “Esonero dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017 – Istruzioni operative”.

Viene evidenziato dal Presidente che “Con DPCM 28 Settembre 2017 è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.”

Inoltre, afferma il Presidente dell’Autorità, “Ai fini dell’esonero del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati dai soggetti attuatori/stazioni appaltanti ai sensi del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 nell’ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017, è disponibile nella sezione Modulistica dell’area Servizi del portale dell’Autorità il fac-simile della richiesta di esonero. Detta richiesta, debitamente sottoscritta dal responsabile del procedimento, dovrà pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it entro i 15 giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste”.

Viene altresì specificato che l’ANAC provvederà, ove possibile, a operare l’esonero entro la data di emissione del MAV relativo al quadrimestre nell’ambito del quale ricade la procedura. In caso contrario “l’Autorità provvederà a stornare gli importi nel MAV del quadrimestre successivo ovvero a rimborsare il contributo non dovuto. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l’esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti”. L’ANAC vigilerà sulla correttezza delle dichiarazioni pervenute.

 

Infine viene sottolineato che “per le procedure di selezione delle imprese ai sensi dell’art. 6, comma 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, svolte da committenti privati, il CIG sarà acquisito dagli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’art. 3 del d.l. 189/2016 per conto dei soggetti privati beneficiari. Con riferimento a queste procedure, nonché agli ulteriori affidamenti eseguiti dalle strutture commissariali medesime, regolarmente iscritte nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’articolo 33-ter del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, dotate di proprio codice fiscale, l’esonero sarà gestito automaticamente dai sistemi informatici dell’ANAC su base soggettiva.”

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