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Ambiente

Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici

Con il Decreto 11 ottobre 2017 il Ministero dell’Ambiente indica i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici riportati nell’allegato al decreto.

Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione!
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L’Allegato sostituisce l’allegato 2 del DM 11 gennaio 2017 recante «Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili». Le stazioni appaltanti, in riferimento agli interventi effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», previste al DIM 2 aprile 1968 n. 1444, per le tipologie di intervento riguardanti gli interventi ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, potranno applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, le prescrizioni previste dai nuovi criteri (riduzione del consumo di suolo e mantenimento della permeabilità dei suoli) e (illuminazione naturale).

Nel “nuovo” Codice dei Contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), l’art. 34 prevedeva espressamente l’adozione dei criteri ambientali minimi con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e prevedeva l’obbligo di inserimento della documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei detti criteri.

Con il successivo correttivo del Codice Appalti (decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56) l’art. 23 veniva a modificare l’art. 34 del Codice Appalti, prevedendo per le categorie d’appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, che il Ministero dell’ambiente indicasse criteri per rendere più flessibile l’obbligo di applicazione dei criteri ambientali minimi, in relazione alla tipologia e alla localizzazione dell’intervento da realizzare.

Il DM 11 gennaio 2017 aveva poi proposto l’«Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili», ma per ottemperare completamente all’art. 34 del Codice Appalti indicando i criteri, in funzione delle tipologie di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, per rendere più flessibile l’applicazione delle specifiche tecniche e delle condizioni di esecuzione contrattuali, si è reso necessario un nuovo decreto (per l’appunto il DM 11/10/2017, che apportasse modifiche all’allegato 2 del DM 11/1/2017.

La norma prevede nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

  • additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.

  • ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell’articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)

  • sostanze identificate come “estremamente preoccupanti” (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.

  • sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):

  • come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340,H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f,H361d, H361fd, H362)

  • per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300,H310, H317, H330, H334)

  • come pericolose per l’ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412,H413)

  • come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372)

Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato6 con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 g/cm2/settimana secondo la norma EN 1811.

  • non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

  • pitture e vernici;

  • tessili per pavimentazioni e rivestimenti;

  • laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili;

  • pavimentazioni e rivestimenti in legno;

  • altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi);

  • adesivi e sigillanti;

  • pannelli per rivestimenti interni ( lastre in cartongesso).

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