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Edilizia

Bagni per disabili: fonti normativi, obblighi e linee guida pratiche

In quali contesti sono obbligatori i bagni per disabili? Normative e linee guida per la progettazione di bagni facilmente accessibili.

Bagni per disabili: fonti normativi, obblighi e linee guida pratiche
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In Italia, i bagni per disabili sono obbligatori in determinati contesti e tipologie di edifici pubblici o privati aperti al pubblico. Le disposizioni normative che regolano l’accessibilità degli edifici e che richiedono la presenza di bagni per disabili sono principalmente stabilite dalla legge italiana n. 13 del 9 gennaio 1989, nota come “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità“, e dal Decreto Ministeriale 236/1989.

  1. Come progettare un bagno accessibile?
  2. Normative e fonti di legge.
  3. Sei un architetto? Per lavorare al meglio devi costantemente aggiornare le tue competenze architetti?

In quali contesti sono obbligatori i bagni per disabili? Luoghi, normative e linee guida pratiche.

La progettazione di aree bagno per persone con difficoltà motoria è obbligatoria, secondo legge, in diversi contesti. Tra i principali ricordiamo:

  • Edifici pubblici: Ogni edificio pubblico, come scuole, ospedali, uffici governativi, musei e teatri, deve essere accessibile alle persone con disabilità, inclusi i bagni.
  • Locali commerciali: I locali commerciali aperti al pubblico, come negozi, ristoranti, bar e supermercati, devono fornire bagni accessibili per persone con disabilità.
  • Strutture ricettive: Hotel, alberghi, bed and breakfast e strutture ricettive simili devono prevedere bagni accessibili.
  • Centri sportivi e ricreativi: Impianti sportivi, palestre, piscine pubbliche e altre strutture ricreative devono offrire bagni per disabili.
  • Stazioni ferroviarie e aeroporti: Le stazioni ferroviarie, gli aeroporti e gli altri terminal di trasporto devono garantire l’accesso a bagni accessibili per le persone con disabilità.
  • Centri commerciali e grandi magazzini: Grandi centri commerciali e grandi magazzini devono mettere a disposizione bagni per disabili.

È importante notare che l’obbligo di avere bagni per disabili può variare in base alle dimensioni, alla destinazione d’uso e alla data di costruzione dell’edificio. Le disposizioni specifiche possono essere reperite nelle normative tecniche di riferimento, come la normativa UNI 9177, che fornisce linee guida sulla progettazione e l’installazione di servizi igienici accessibili.

Come progettare un bagno accessibile?

I bagni per disabili devono essere progettati in modo da garantire l’accesso e l’uso autonomo a tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità fisiche. I requisiti specifici possono variare da paese a paese, ma fornirò alcune linee guida generali che spesso sono comuni nelle normative sulla progettazione di bagni accessibili.

  • Dimensioni: Il bagno deve essere sufficientemente spazioso per consentire il movimento di una sedia a rotelle. Le dimensioni minime raccomandate possono variare, ma di solito si consiglia uno spazio di almeno 150 cm x 150 cm.
  • Accesso: Il bagno deve avere un ingresso senza barriere architettoniche, preferibilmente con una porta larga che consenta il passaggio di una sedia a rotelle. La porta deve essere dotata di un meccanismo di apertura e chiusura agevole, come una maniglia lunga o un sistema automatizzato.
  • Lavabo: Il lavabo deve essere posizionato a un’altezza accessibile, in modo che una persona seduta su una sedia a rotelle o con altre limitazioni fisiche possa facilmente raggiungerlo. Un’opzione comune è l’installazione di un lavabo a parete con uno spazio sottostante aperto per consentire l’avvicinamento frontale.
  • WC: Il WC deve essere accessibile, preferibilmente con una sponda di supporto laterale. L’altezza consigliata è di solito di circa 45-50 cm, ma possono esserci variazioni normative. Inoltre, può essere necessario prevedere uno spazio sufficiente accanto al WC per consentire il trasferimento da una sedia a rotelle.
  • Accessori: È importante includere accessori aggiuntivi, come maniglioni di supporto, ganci per appendere abiti o borse, e specchi posizionati a un’altezza accessibile.
  • Segnalazioni: L’area del bagno deve essere adeguatamente segnalata con simboli internazionali di accessibilità, indicando che il bagno è dedicato alle persone con disabilità.
  • Piani di appoggio: Se possibile, prevedere un piano di appoggio o un ripiano all’interno del bagno, che possa essere utilizzato per appoggiare oggetti o effettuare trasferimenti.

Normative e fonti di legge.

In Italia, le normative che regolano la materia dei bagni per disabili includono diverse leggi, decreti ministeriali e norme tecniche. Ecco alcune delle principali disposizioni normative applicabili:

Legge n. 13/1989: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” – Questa legge stabilisce i principi generali di tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità, compresa l’accessibilità degli edifici.

Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236: “Approvazione delle norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico” – Questo decreto ministeriale definisce le norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, inclusi i requisiti per i bagni per disabili.

Decreto Ministeriale 1º marzo 1991, n. 384: “Approvazione delle norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” – Questo decreto ministeriale disciplina le norme tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, inclusi i requisiti per i bagni accessibili.

Norma Tecnica UNI 9177: “Accessibilità e usabilità dell’ambiente costruito – Servizi igienici accessibili” – Questa norma fornisce le linee guida e i requisiti tecnici specifici per i bagni accessibili, inclusi quelli per le persone con disabilità.

Decreto Ministeriale 14 giugno 2017, n. 92: “Regolamento recante norme tecniche per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell’articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104” – Questo decreto ministeriale contiene le norme tecniche aggiornate per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.

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