MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 30 ottobre 2012
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 30 ottobre 2012 Modalita’ di contribuzione nel settore edilizia. Misura dell’11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall’articolo 29, comma 5 della legge n. 341 del 1995, come sostituito dall’articolo 1, comma 51 della legge n. 247 del 2007. (12A13648) (GU Serie Generale n.2 del 3-1-2013)
IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVE
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
di concerto con
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
             del Ministero dell’economia e delle finanze 
  Visto l’art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che
prevede che i datori di lavoro esercenti attivita’ edile sono  tenuti
al versamento  della  contribuzione  previdenziale  ed  assistenziale
sull’imponibile  determinato  dalle  ore   previste   dai   contratti
collettivi nazionali, con esclusione  delle  assenze  indicate  dallo
stesso comma 1;
  Visto il successivo comma 2 che stabilisce  che  sull’ammontare  di
dette contribuzioni,  diverse  da  quelle  di  pertinenza  del  Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, dovute all’Istituto  nazionale  della
previdenza sociale  ed  all’Istituto  nazionale  per  l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario  di  lavoro
di 40 ore settimanali, si  applica  fino  al  31  dicembre  1996  una
riduzione del 9,50 per cento;
  Visto il comma 5 della menzionata  legge  n.  341  del  1995,  come
sostituito dall’art. 1, comma 51, della legge 24  dicembre  2007,  n.
247, secondo cui entro il  31  maggio  di  ciascun  anno  il  Governo
procede a verificare gli effetti determinati  dalle  disposizioni  di
cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita’ che, con  decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con
il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il  31
luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata  per  l’anno
di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2;
  Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2011, con il quale,  per
l’anno 2011, la riduzione di cui al citato comma 2 e’  stata  fissata
all’11,50 per cento;
  Tenuto conto che le rilevazioni elaborate  dagli  Enti  interessati
sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel  periodo  di
applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della  legge
n. 341 del 1995 evidenziano che l’ammontare del gettito  contributivo
sostanzialmente  compensa  la  riduzione  contributiva  nella  misura
dell’11,50 per cento, fissata con il citato decreto  ministeriale  13
settembre 2011;
  Ritenuto pertanto, sulla  scorta  delle  predette  rilevazioni,  di
confermare, per l’anno 2012, la riduzione di cui al  citato  comma  2
dell’art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell’11,50  per
cento;
  Visto l’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 13  novembre  2009,
n. 172; 
Decreta:
  La riduzione prevista dall’art. 29, comma 2, del  decreto-legge  23
giugno 1995, n. 244, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1995, n. 341, e’ confermata, per  l’anno  2012,  nella  misura
dell’11,50 per cento.
  Il  presente  decreto  sara’  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara’  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 ottobre 2012 
                               Il direttore generale per le politiche
                                   previdenziali ed assicurative
                                  del Ministero del lavoro e delle
                                         politiche sociali
                                             Gambacciani              
     Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell’economia e delle finanze
                   Canzio 
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 16, foglio n. 128